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Originariamente inviato da ilconteee Visualizza il messaggioA mio avviso, una volta che si accorgono dell'errore, metteranno una pezza!
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Originariamente inviato da Boriss Visualizza il messaggioQuesto lo dò per scontato. In costanza di rapporto di lavoro è la procedura corretta, se però il rapporto di lavoro è terminato, il conguaglio mi risultava dovesse farsi alla data di cessazione. Non che mi occupassi di cose del genere, sia chiaro.
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Originariamente inviato da Boriss Visualizza il messaggioIo di pezze ne ho già parecchie, puoi immaginare dove.
Appunto...ce ne abbiamo parecchie, ti confondi per un'altra?
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Diciamo di si. Ma molto stressato. Arriverò a settembre stremato di questo passo.
Originariamente inviato da Boriss Visualizza il messaggioCiao Romasco. In ferie?I.Santacrocelover
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Originariamente inviato da tirocinanteMilano Visualizza il messaggiouhmm no, mi sa che il conguaglio devi chiederlo tu, anzi ti conviene chiederlo nel momento in cui cominci un nuovo rapporto di lavoro nello stesso anno del precedente, in modo da aver assolto le ritenute relativamente a quel lavoro e a non doverci più pagare tasse che andrebbero a sommarsi a quelle dovute per il nuovo contratto
I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare, entro il 28 febbraio
dell'anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla
data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i
valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l'imposta dovuta
sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle
detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e delle
detrazioni eventualmente spettanti a norma dell'articolo 15 dello stesso
testo unico, e successive modificazioni, per oneri a fronte dei quali il
datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonche', limitatamente agli oneri
di cui al comma 1, lettere c) e f), dello stesso articolo, per erogazioni in
conformita' a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali. In
caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte
dovute in sede di conguaglio di fine anno entro il 28 febbraio dell'anno
successivo, il sostituito puo' dichiarare per iscritto al sostituto di
volergli versare l'importo corrispondente alle ritenute ancora dovute,
ovvero, di autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei
periodi di paga successivi al secondo dello stesso periodo di imposta. Sugli
importi di cui e' differito il pagamento si applica l'interesse in ragione
dello 0,50 per cento mensile, che e' trattenuto e versato nei termini e con
le modalita' previste per le somme cui si riferisce. L'importo che al
termine del periodo d'imposta non e' stato trattenuto per cessazione del
rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere
comunicato all'interessato che deve provvedere al versamento entro il 15
gennaio dell'anno successivo. Se alla formazione del reddito di lavoro
dipendente concorrono somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi
pagate a titolo definitivo sono ammesse in detrazione fino a concorrenza
dell'imposta relativa ai predetti redditi prodotti all'estero. La
disposizione del periodo precedente si applica anche nell'ipotesi in cui le
somme o i valori prodotti all'estero abbiano concorso a formare il reddito
di lavoro dipendente in periodi d'imposta precedenti. Se concorrono redditi
prodotti in piu' Stati esteri la detrazione si applica separatamente per
ciascuno Stato.
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Originariamente inviato da ilconteee Visualizza il messaggioBoriss la norma dice quello che hai scritto però in ufficio su 15 persone interpellate ho avuto 14 ehm...si...cioè...va e 1 solo, molto bravo, mi ha detto che ci verrano restituiti a febbraio 2010 con il conguaglio di fine anno se continueremo, come si spera, in AE oppure con la dichiarazione 2010.
Scusate perchè non vi fate la dichiarazione le mettete a riporto e le recuperate nel prossimo 730 di ae ?I.Santacrocelover
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Originariamente inviato da tirocinanteMilano Visualizza il messaggiocioè, il problema è che solo a dicembre si può sapere quale aliquota Irpef puoi applicare al reddito conseguito nell'anno. Perciò non ti possono fare il conguaglio automaticamente alla cessazione, perchè non sanno che reddito annuale avrai a fine anno. Sono tautologico....
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Originariamente inviato da romasco Visualizza il messaggioio le ho recuperate tutte in dichiarazione. Risultato prima rata zero e 4 rate da 62 €.
Scusate perchè non vi fate la dichiarazione le mettete a riporto e le recuperate nel prossimo 730 di ae ?
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