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    Originariamente inviato da Boriss Visualizza il messaggio
    Questo lo dò per scontato. In costanza di rapporto di lavoro è la procedura corretta, se però il rapporto di lavoro è terminato, il conguaglio mi risultava dovesse farsi alla data di cessazione. Non che mi occupassi di cose del genere, sia chiaro.
    uhmm no, mi sa che il conguaglio devi chiederlo tu, anzi ti conviene chiederlo nel momento in cui cominci un nuovo rapporto di lavoro nello stesso anno del precedente, in modo da aver assolto le ritenute relativamente a quel lavoro e a non doverci più pagare tasse che andrebbero a sommarsi a quelle dovute per il nuovo contratto

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      Originariamente inviato da ilconteee Visualizza il messaggio
      A mio avviso, una volta che si accorgono dell'errore, metteranno una pezza!
      Io di pezze ne ho già parecchie, puoi immaginare dove.

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        Originariamente inviato da Boriss Visualizza il messaggio
        Questo lo dò per scontato. In costanza di rapporto di lavoro è la procedura corretta, se però il rapporto di lavoro è terminato, il conguaglio mi risultava dovesse farsi alla data di cessazione. Non che mi occupassi di cose del genere, sia chiaro.
        Boriss la norma dice quello che hai scritto però in ufficio su 15 persone interpellate ho avuto 14 ehm...si...cioè...va e 1 solo, molto bravo, mi ha detto che ci verrano restituiti a febbraio 2010 con il conguaglio di fine anno se continueremo, come si spera, in AE oppure con la dichiarazione 2010.

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          Originariamente inviato da Boriss Visualizza il messaggio
          Io di pezze ne ho già parecchie, puoi immaginare dove.

          Appunto...ce ne abbiamo parecchie, ti confondi per un'altra?

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            Diciamo di si. Ma molto stressato. Arriverò a settembre stremato di questo passo.


            Originariamente inviato da Boriss Visualizza il messaggio
            Ciao Romasco. In ferie?
            I.Santacrocelover

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              cioè, il problema è che solo a dicembre si può sapere quale aliquota Irpef puoi applicare al reddito conseguito nell'anno. Perciò non ti possono fare il conguaglio automaticamente alla cessazione, perchè non sanno che reddito annuale avrai a fine anno. Sono tautologico....

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                Originariamente inviato da tirocinanteMilano Visualizza il messaggio
                uhmm no, mi sa che il conguaglio devi chiederlo tu, anzi ti conviene chiederlo nel momento in cui cominci un nuovo rapporto di lavoro nello stesso anno del precedente, in modo da aver assolto le ritenute relativamente a quel lavoro e a non doverci più pagare tasse che andrebbero a sommarsi a quelle dovute per il nuovo contratto
                Può darsi, anche se la norma (Art. 23 DPR 600/73) recita così:

                I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare, entro il 28 febbraio
                dell'anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla
                data di cessazione,
                il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i
                valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l'imposta dovuta
                sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle
                detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13 del testo
                unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
                Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e delle
                detrazioni eventualmente spettanti a norma dell'articolo 15 dello stesso
                testo unico, e successive modificazioni, per oneri a fronte dei quali il
                datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonche', limitatamente agli oneri
                di cui al comma 1, lettere c) e f), dello stesso articolo, per erogazioni in
                conformita' a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali. In
                caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte
                dovute in sede di conguaglio di fine anno entro il 28 febbraio dell'anno
                successivo, il sostituito puo' dichiarare per iscritto al sostituto di
                volergli versare l'importo corrispondente alle ritenute ancora dovute,
                ovvero, di autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei
                periodi di paga successivi al secondo dello stesso periodo di imposta. Sugli
                importi di cui e' differito il pagamento si applica l'interesse in ragione
                dello 0,50 per cento mensile, che e' trattenuto e versato nei termini e con
                le modalita' previste per le somme cui si riferisce. L'importo che al
                termine del periodo d'imposta non e' stato trattenuto per cessazione del
                rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere
                comunicato all'interessato che deve provvedere al versamento entro il 15
                gennaio dell'anno successivo. Se alla formazione del reddito di lavoro
                dipendente concorrono somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi
                pagate a titolo definitivo sono ammesse in detrazione fino a concorrenza
                dell'imposta relativa ai predetti redditi prodotti all'estero. La
                disposizione del periodo precedente si applica anche nell'ipotesi in cui le
                somme o i valori prodotti all'estero abbiano concorso a formare il reddito
                di lavoro dipendente in periodi d'imposta precedenti. Se concorrono redditi
                prodotti in piu' Stati esteri la detrazione si applica separatamente per
                ciascuno Stato.

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                  Originariamente inviato da ilconteee Visualizza il messaggio
                  Boriss la norma dice quello che hai scritto però in ufficio su 15 persone interpellate ho avuto 14 ehm...si...cioè...va e 1 solo, molto bravo, mi ha detto che ci verrano restituiti a febbraio 2010 con il conguaglio di fine anno se continueremo, come si spera, in AE oppure con la dichiarazione 2010.
                  io le ho recuperate tutte in dichiarazione. Risultato prima rata zero e 4 rate da 62 €.
                  Scusate perchè non vi fate la dichiarazione le mettete a riporto e le recuperate nel prossimo 730 di ae ?
                  I.Santacrocelover

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                    Originariamente inviato da tirocinanteMilano Visualizza il messaggio
                    cioè, il problema è che solo a dicembre si può sapere quale aliquota Irpef puoi applicare al reddito conseguito nell'anno. Perciò non ti possono fare il conguaglio automaticamente alla cessazione, perchè non sanno che reddito annuale avrai a fine anno. Sono tautologico....
                    Embè? L'anno dopo conguagli tu in UNICO e se occorre glieli ridai.

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                      Originariamente inviato da romasco Visualizza il messaggio
                      io le ho recuperate tutte in dichiarazione. Risultato prima rata zero e 4 rate da 62 €.
                      Scusate perchè non vi fate la dichiarazione le mettete a riporto e le recuperate nel prossimo 730 di ae ?
                      Quelle del 2008 ce le hanno ridate a febbraio, ma quelle del 2009 devo aspettare l'anno prossimo. Se conguagliavano subito intanto le prendevo, poi l'anno prossimo vedremo se dovrò ridargliele. Per ora sto solo consumando risparmi è il mio reddito 2009 è 1450 X 4 mesi

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                      Sto operando...
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