Art. 5 comma 2. I redditi di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 3, comma 1, determinati secondo i criteri stabiliti dall'articolo 82 del predetto testo unico, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50 per cento.
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Per paola
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Originariamente inviato da discotecaro Visualizza il messaggioriporto dal manuale: art 5 e 7 d.lgs. 461/97
Manuale SIMONE ? che pagina per favore ?nec recisa recedit
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Originariamente inviato da paola66 Visualizza il messaggioManuale SIMONE ? che pagina per favore ?
Manuale che dice, sempre sulla questione delle plusvalenze da cessione di part. non qualificate che "bisogna sempre tener distinti il risultato della differenza algebrica relativo alle cessioni di part. qualificate da quello relativo ad altre operazioni".Ultima modifica di hasley; 09-07-2009, 20:07.
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Originariamente inviato da paola66 Visualizza il messaggioManuale SIMONE ? che pagina per favore ?
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Originariamente inviato da Mich Visualizza il messaggioPaola
non dargli corda
Mi dispiace di aver creato tutto sto casino
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Originariamente inviato da paola66 Visualizza il messaggioManuale SIMONE ? che pagina per favore ?
Quindi la risposta corretta è D! Non si discute.
Modalità di tassazione della plusvalenza
La plusvalenza realizzata è soggetta ad una tassazione differenziata a seconda che la partecipazione sia qualificata o non qualificata.
Iniziamo dalla cessione di partecipazione qualificata.
Come è noto la Riforma fiscale non prevede più l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota del 27%, ma la plusvalenza è soggetta a tassazione ordinaria.
In particolare, concorre alla formazione del reddito complessivo (con conseguente assoggettamento anche alle addizionali regionali e comunali all'IRPEF), una quota pari al 40% delle plusvalenze al netto del 40% delle minusvalenze realizzate con la cessione di partecipazioni qualificate.
L'eventuale risultato negativo (eccedenza delle minusvalenze) può essere utilizzato, nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, in diminuzione del 40% delle plusvalenze derivanti sempre dalla cessione di partecipazioni qualificate.
Per poter utilizzare l'eccedenza, la stessa deve risultare dalla dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui le minusvalenze sono state realizzate.
Come precisato dalla citata Circolare n. 52/E, in mancanza di plusvalenze da compensare, le minusvalenze non possono essere utilizzate a riduzione di altri redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto.
La plusvalenza è, invece, interamente tassata (100%) se la partecipazione qualificata è relativa ad una società residente in un Paese a fiscalità privilegiata (c.d. black list ex D.M. 21/11/2001), salvo l'esercizio del diritto d'interpello per dimostrare che dalla partecipazione non è stato conseguito l'effetto di localizzare il reddito in un paradiso fiscale (art. 68, co. 4, e art. 167, co. 5, lett. b), TUIR).
In caso di cessione di partecipazione non qualificata, la Riforma fiscale non ha introdotto novità. Infatti, analogamente a quanto previsto in precedenza, la plusvalenza, determinata al netto delle minusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni non qualificate, è assoggettata all'imposta sostitutiva del 12,50% prevista dall'art. 5, co. 2, D.Lgs. 461/1997. L'imposta sostitutiva va versata entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Lo schema di decreto legislativo "correttivo" del D.Lgs. 344/2003 prevede che le plusvalenze da cessione di partecipazioni non qualificate possedute in società residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato concorrano a formare integralmente il reddito del percipiente per il loro intero ammontare, per cui l'applicazione della ritenuta alla fonte del 12,5% si presenta come acconto dell'imposta dovuta in sede dichiarativa. Se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, l'eccedenza può essere utilizzata, nei quattro periodi d'imposta successivi, a riduzione di plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate a condizione che la stessa sia indicata nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui la minusvalenza è stata realizzata.
Qualora il contribuente, dopo aver effettuato una prima cessione non qualificata, ponga in essere, nell'arco di dodici mesi dalla prima cessione, altre cessioni che comportino il superamento delle percentuali di diritto di voto o di partecipazione, si realizza una cessione di partecipazione qualificata; in tal caso l'imposta sostitutiva del 12,50% corrisposta sino al superamento delle percentuali può essere portata in detrazione in sede di dichiarazione dei redditi (Circolare n. 52/E/04, cit.).
In luogo del predetto regime "della dichiarazione" il contribuente può optare (solo nel caso di partecipazioni non qualificate), analogamente a quanto consentito in passato, per uno dei seguenti regimi alternativi che prevedono l'intervento di un intermediario abilitato (notaio, banca, ecc...) e, non richiedendo alcuna indicazione nel Modello UNICO, consentono di mantenere l'anonimato:- il regime del risparmio amministrato (art. 6, D.Lgs. 461/1997), secondo il quale la tassazione avviene sulla base del realizzo dei redditi diversi di natura finanziaria;
- il regime del risparmio gestito (art. 7, D.Lgs. 461/1997), secondo il quale la tassazione è effettuata in base al principio di maturazione dei redditi.
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Buongiorno ragazze!!
riposato bene?
stamattina mi sono alzata con l' ansia..........il vuoto totale, il deserto nella testa, come se si fosse resettato tutto lo studio fatto
sarà perchè oggi è venerdì e manca una settimana?
boh............
oggi, tanto per restare in tema, sto risolvendo una rogna in merito ad una cartella di pagamento dell'Equitalia.
ci sentiamo più tardi!baci baci
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