hai ragione sara...oggi mi vedo un pò di statistica e da domani mi rivedo un pò di tutto....per l'ennesima volta
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Per paola
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Originariamente inviato da diegoa79na Visualizza il messaggiook...se lo dici te
Ciao Diego se non sbaglio cerchi qualcuno che prova il concorso a ROma, ti allego un link qui li troi di sicuro
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Originariamente inviato da paola66 Visualizza il messaggioLo vedi che quando fai la persona seria sei più carino ???? .... vedi di non farmi fare brutte figure cò sti video !!!... ... che capa fresca che tieni!!!
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Originariamente inviato da giustizia Visualizza il messaggioma no i video che segnalo sono fantastici !
Ciao...sono distrutta ... stanca e nervosa...
...che si può fare secondo te ?nec recisa recedit
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Originariamente inviato da Simo84 Visualizza il messaggiosecondo voi il regime della tonnage tax è valido anche per le società di persone? perchè nei quesiti della simone si ritiene di sì ma io non ne sono molto sicura...
Si vale anche per loro ....nec recisa recedit
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Originariamente inviato da paola66 Visualizza il messaggioCiao...sono distrutta ... stanca e nervosa...
...che si può fare secondo te ?
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Per Paola
Paola
per cortesia leggi questo quiz e spiega il cacolo delle plusvalenze e delle munusvalenze:
La risposta esatta dovrebbe essere la d
13) Il sig. Rossi possiede il 30% delle azioni della Casamia spa e il 10% della Fastsedie spa. Entrambe le società non sono quotate. Nel corso del 2005 cede entrambe le partecipazioni al sig. Verdi, realizzando una plusvalenza di euro 50.000 nella cessione della prima, ed una minusvalenza di euro 10.000 nella cessione della seconda. Il sig. Rossi:
a) consegue una plusvalenza netta di 40.000, da assoggettare a tassazione come reddito diverso nella misura del 40%;
b) consegue una plusvalenza di 50.000, da assoggettare a tassazione come reddito diverso nella misura del 40%, la minusvalenza risultando fiscalmente irrilevante;
c) consegue una plusvalenza di 50.000, da assoggettare a tassazione come reddito diverso nella misura del 40%, la minusvalenza potendo essere dedotta da eventuali redditi di altre categorie conseguiti nello stesso periodo d’imposta;
d) consegue una plusvalenza di 50.000, da assoggettare a tassazione come reddito diverso nella misura del 40%, la minusvalenza potendo essere dedotta da plusvalenze di analogo tipo nei periodi d’imposta successivi.
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