Originariamente inviato da Almita
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Ciao cara...bentornata...oggi hai lavorato vero ?
però hai notato ? tu lo chiami Verve io lo chiamo Carogna...ma che dici se facciamo a metà ?...tu i giorni pari io i giorni dispari ... e la domenica ...si riposa!!!!
PS comunicazione di servizio...per gentile concessione di Rol vediti questo che è fatto bene... il colore invece è mio...la versione tutta in nero era triste !
Originalmente inviato da ROL
Ciao pepito,
L'articolo 60-bis prevede la solidarietà passiva a carico dell'acquirente al verificarsi delle seguenti condizioni:
1) che la cessione si riferisca a determinati beni da individuare con decreto ministeriale (sono quelli da te indicati)
2) che la cessione dei beni sia effettuata ad un prezzo inferiore al loro valore normale;
3) che il cessionario sia soggetto passivo IVA;
4) che il cedente non abbia versato l'imposta relativa alla cessione effettuata.
In presenza di dette condizioni, che devono ricorrere congiuntamente, la responsabilità del cessionario è solidale ed è limitata alla sola imposta, non si applica a privati o comunque contribuenti che non sono soggetti IVA e non si estende alle sanzioni dovute dal cedente per la violazione dell'obbligo di versamento dell'imposta.
Tuttavia, in caso di omesso versamento dell'imposta relativa ad una cessione effettuata a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario può non essere chiamato a rispondere solidalmente dell'IVA non versata qualora dimostri, su base documentale, che il prezzo vantaggioso della cessione non è connesso al mancato pagamento dell'imposta ma è stato determinato in ragione di: 1) eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili; 2) specifiche disposizioni di legge. In sostanza, l'aver corrisposto un prezzo inferiore al valore normale deve trovare un riscontro oggettivo in motivazioni diverse dal mancato pagamento dell'imposta da parte del cedente (CM n. 41/E del 26 settembre 2005).
Con il nuovo comma 4 introdotto dalla finanziaria 2008, viene affermata la responsabilità solidale del cedente e del cessionario per il pagamento della differenza d'imposta e della relativa sanzionenelle vendite aventi ad oggetto immobili nel caso in cui, sia nell'atto di vendita che nella fattura emessa dal cedente, il corrispettivo indicato non corrisponda a quello effettivamente pagato. La solidarietà opera anche per il cessionario che non sia soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto, con la possibilità, comunque, di regolarizzare l'operazione con il versamento della maggiore imposta dovuta.
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