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domanda diritto tributario

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    La rispsta esatta é la B

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      Originariamente inviato da giordy76 Visualizza il messaggio
      Credo che sia sbagliata...quella corretta dovrebbe essere la D. A meno che non la intendano in questo modo: ho un'esimente, ad esempio, se sono costretto ad assumere sostanze stupefacenti per curare una patologia... e questo provoca una intossicazione cronica.
      guarda...per me sono corrette sia la b) che la d), se capitasse una domanda così non saprei proprio dove mettere la crocetta!

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        Originariamente inviato da giordy76 Visualizza il messaggio
        Credo che sia sbagliata...quella corretta dovrebbe essere la D. A meno che non la intendano in questo modo: ho un'esimente, ad esempio, se sono costretto ad assumere sostanze stupefacenti per curare una patologia... e questo provoca una intossicazione cronica.
        Correggo: sul simone riporta fra le singole cause che escludono o diminuiscono l'imputabilità:
        minore età
        infermità di mente
        sordomutismo
        ubriachezza (solo se accidentale)
        intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti (perchè viene provocata una alterazione psichica del soggetto tipica del vizio di mente, infatti si applicano le norme sul vizio totale o parziale di mente). Quindi è giusta la B!
        Forse confondiamo il dato di fatto (cioè che la persona non è capace di intendere e di volere nel momento in cui commette il reato), con la responsabilità di essersi procurati una tale incapacità. Da qui la distinzione fra l'ubriaco occasionale, e quello cronico, considerato alla stregua di una malato
        Ultima modifica di giordy76; 22-06-2009, 18:39.

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          Mi paiono uguali....forse sono fusa e devo riposarmi un pò...

          L'ubriachezza accidentale o fortuita: è definita in tal modo l'ubriachezza che deriva da caso fortuito. Si pensi ad esempio all'individuo che lavora in una distilleria di alcool e che si ubriachi in seguito a una fuoriuscita accidentale di gas etilico. Se l'ubriachezza è tale da escludere la capacità di intendere e di volere il soggetto non è punibile; se invece non esclude, ma scema grandemente la capacità di intendere e di volere la pena viene applicata, ma in misura ridotta.

          La cronica intossicazione da alcool si ha qualora l'intossicazione sia, per il suo carattere ineliminabile tale da comportare una malattia psichica di carattere patologico. Si applica in tale caso la medesima disciplina prevista per il vizio di mente in quanto colui che compie l'azione a causa della cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti non riacquista in nessun frangente la capacità di intendere e volere.

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            ma sara eccomi, allora il simone in questi caso accenna due righe e dice che la disciplina è quella applicata anche per l'infermita di mente! quindi intossicazione cronica è equiparata a infermita di mente totale e di conseguenza soggetto non imputabile....

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              Originariamente inviato da giordy76 Visualizza il messaggio
              Correggo: sul simone riporta fra le singole cause che escludono o diminuiscono l'imputabilità:
              minore età
              infermità di mente
              sordomutismo
              ubriachezza (solo se accidentale)
              intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti (perchè viene provocata una alterazione psichica del soggetto tipica del vizio di mente, infatti si applicano le norme sul vizio totale o parziale di mente). Quindi è giusta la B!
              ok, forse è perchè l'ubriaco accidentale non è uguale al tossicodipendente accidentale, allora!
              io avevo letto che sono equiparati, si vede che non è cosi!!
              Grazie a tutti!vada per il tossico cronico allora

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                Paola
                mi ha detto di dirvi che la risposta esatta è la b) perchè l'art.95 cod. penale si pccupa proprio della cronica intossicazione da alcol e sostanze stupefacenti prevedendo una diminuzione o esclusione della imputabilità.

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                  Originariamente inviato da diegoa79na Visualizza il messaggio
                  ma sara eccomi, allora il simone in questi caso accenna due righe e dice che la disciplina è quella applicata anche per l'infermita di mente! quindi intossicazione cronica è equiparata a infermita di mente totale e di conseguenza soggetto non imputabile....
                  ok, dovrei aver chiarito Diego!
                  mi sembrava una domanda ingannevole!

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                    Originariamente inviato da saradella Visualizza il messaggio
                    ok, forse è perchè l'ubriaco accidentale non è uguale al tossicodipendente accidentale, allora!
                    io avevo letto che sono equiparati, si vede che non è cosi!!
                    Grazie a tutti!vada per il tossico cronico allora
                    No dunque...l'ubriaco accidentale, non è uguale nè al tossicodipendente cronico nè all'ubriaco cronico, considerati a quanto pare, delle persone con patologie...

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                      Originariamente inviato da Mich Visualizza il messaggio
                      Paola
                      mi ha detto di dirvi che la risposta esatta è la b) perchè l'art.95 cod. penale si pccupa proprio della cronica intossicazione da alcol e sostanze stupefacenti prevedendo una diminuzione o esclusione della imputabilità.
                      Sei una grande Mich!!!!
                      sei piena di risorse...un ringraziamento anche a Paola!

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