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Originariamente inviato da Mich Visualizza il messaggioMateriale Ragioneria
La controversia sulla legittimità dell'addebito dell'imposta, che riguarda il rapporto fra le parti, esula dalle attribuzioni delle Commissioni tributarie
SINTESI: La controversia fra il soggetto passivo e il soggetto attivo della rivalsa Iva, inerente alla legittimità dell'addebito dipendente dalla rivalsa medesima, riguarda non il rapporto tributario, ma il rapporto fra le parti dell'operazione imponibile, e di conseguenza esula dalle attribuzioni delle commissioni tributarie, come delineate dal Dpr 26 ottobre 1972, n. 636, art. 1 e poi dal Dlgs 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, modificato dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 2 e poi dal Dl 30 settembre 2005, n. 203, art. 3-bis, comma 1, convertito in legge 2 dicembre 2005, n. 248. La terzietà dell'Amministrazione rispetto alla controversia fra le parti della rivalsa, non è esclusa quando il cessionario o committente contestino il presupposto di tale rivalsa, cioè il debito d'imposta del cedente o del prestatore, perché l'indagine richiesta dalla relativa deduzione resta sul piano della questione incidentale, e non introduce una causa pregiudiziale, in mancanza di un'iniziativa del debitore d'imposta nei confronti dell'Amministrazione finanziaria (diversamente da quanto si verifica, per le imposte sui redditi, nella causa fra sostituito e sostituto d'imposta sulla legittimità delle ritenute, ove si esige una statuizione con efficacia di giudicato anche nel rapporto con l'Amministrazione, creditrice di entrambi i contendenti; cfr.,
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggiociao mick...lo sapevi...io no
La controversia sulla legittimità dell'addebito dell'imposta, che riguarda il rapporto fra le parti, esula dalle attribuzioni delle Commissioni tributarie
SINTESI: La controversia fra il soggetto passivo e il soggetto attivo della rivalsa Iva, inerente alla legittimità dell'addebito dipendente dalla rivalsa medesima, riguarda non il rapporto tributario, ma il rapporto fra le parti dell'operazione imponibile, e di conseguenza esula dalle attribuzioni delle commissioni tributarie, come delineate dal Dpr 26 ottobre 1972, n. 636, art. 1 e poi dal Dlgs 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, modificato dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 2 e poi dal Dl 30 settembre 2005, n. 203, art. 3-bis, comma 1, convertito in legge 2 dicembre 2005, n. 248. La terzietà dell'Amministrazione rispetto alla controversia fra le parti della rivalsa, non è esclusa quando il cessionario o committente contestino il presupposto di tale rivalsa, cioè il debito d'imposta del cedente o del prestatore, perché l'indagine richiesta dalla relativa deduzione resta sul piano della questione incidentale, e non introduce una causa pregiudiziale, in mancanza di un'iniziativa del debitore d'imposta nei confronti dell'Amministrazione finanziaria (diversamente da quanto si verifica, per le imposte sui redditi, nella causa fra sostituito e sostituto d'imposta sulla legittimità delle ritenute, ove si esige una statuizione con efficacia di giudicato anche nel rapporto con l'Amministrazione, creditrice di entrambi i contendenti; cfr.,
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Originariamente inviato da Pepito82 Visualizza il messaggioio questa la sapevo ... perchè qua non è in discussione la legittimità della pretesa tributaria, il rapporto è interno alle parti
x mick: nessuna banca dati... quando non ho voglia di studiare in senso classico, giro su internet sul forum ecc...
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggiociao pepito, tu sei molto preparato ..speriamo bene.
x mick: nessuna banca dati... quando non ho voglia di studiare in senso classico, giro su internet sul forum ecc...
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggiociao pepito, tu sei molto preparato ..speriamo bene.
x mick: nessuna banca dati... quando non ho voglia di studiare in senso classico, giro su internet sul forum ecc...
anche per te mik...se vi va...
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioa proposito... secondo te è possibile emettere un avviso di accertamento senza farlo precdere da un pvc?
anche per te mik...se vi va...
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Originariamente inviato da Pepito82 Visualizza il messaggiopvc cosa sarebbe ora ??? un contraddittorio???
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioprocesso verbale di constatazione
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