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    #2
    Originariamente inviato da Mich Visualizza il messaggio
    Materiale Ragioneria
    ciao mick...lo sapevi...io no
    La controversia sulla legittimità dell'addebito dell'imposta, che riguarda il rapporto fra le parti, esula dalle attribuzioni delle Commissioni tributarie
    SINTESI: La controversia fra il soggetto passivo e il soggetto attivo della rivalsa Iva, inerente alla legittimità dell'addebito dipendente dalla rivalsa medesima, riguarda non il rapporto tributario, ma il rapporto fra le parti dell'operazione imponibile, e di conseguenza esula dalle attribuzioni delle commissioni tributarie, come delineate dal Dpr 26 ottobre 1972, n. 636, art. 1 e poi dal Dlgs 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, modificato dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 2 e poi dal Dl 30 settembre 2005, n. 203, art. 3-bis, comma 1, convertito in legge 2 dicembre 2005, n. 248. La terzietà dell'Amministrazione rispetto alla controversia fra le parti della rivalsa, non è esclusa quando il cessionario o committente contestino il presupposto di tale rivalsa, cioè il debito d'imposta del cedente o del prestatore, perché l'indagine richiesta dalla relativa deduzione resta sul piano della questione incidentale, e non introduce una causa pregiudiziale, in mancanza di un'iniziativa del debitore d'imposta nei confronti dell'Amministrazione finanziaria (diversamente da quanto si verifica, per le imposte sui redditi, nella causa fra sostituito e sostituto d'imposta sulla legittimità delle ritenute, ove si esige una statuizione con efficacia di giudicato anche nel rapporto con l'Amministrazione, creditrice di entrambi i contendenti; cfr.,

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      #3
      Assolutamente no
      Rol
      l'hai preso da una banca dati?
      Ragazzi come siete superaggiornati
      GRANDEEEEEEE

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        #4
        Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
        ciao mick...lo sapevi...io no
        La controversia sulla legittimità dell'addebito dell'imposta, che riguarda il rapporto fra le parti, esula dalle attribuzioni delle Commissioni tributarie
        SINTESI: La controversia fra il soggetto passivo e il soggetto attivo della rivalsa Iva, inerente alla legittimità dell'addebito dipendente dalla rivalsa medesima, riguarda non il rapporto tributario, ma il rapporto fra le parti dell'operazione imponibile, e di conseguenza esula dalle attribuzioni delle commissioni tributarie, come delineate dal Dpr 26 ottobre 1972, n. 636, art. 1 e poi dal Dlgs 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, modificato dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 2 e poi dal Dl 30 settembre 2005, n. 203, art. 3-bis, comma 1, convertito in legge 2 dicembre 2005, n. 248. La terzietà dell'Amministrazione rispetto alla controversia fra le parti della rivalsa, non è esclusa quando il cessionario o committente contestino il presupposto di tale rivalsa, cioè il debito d'imposta del cedente o del prestatore, perché l'indagine richiesta dalla relativa deduzione resta sul piano della questione incidentale, e non introduce una causa pregiudiziale, in mancanza di un'iniziativa del debitore d'imposta nei confronti dell'Amministrazione finanziaria (diversamente da quanto si verifica, per le imposte sui redditi, nella causa fra sostituito e sostituto d'imposta sulla legittimità delle ritenute, ove si esige una statuizione con efficacia di giudicato anche nel rapporto con l'Amministrazione, creditrice di entrambi i contendenti; cfr.,
        io questa la sapevo ... perchè qua non è in discussione la legittimità della pretesa tributaria, il rapporto è interno alle parti

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          #5
          Originariamente inviato da Pepito82 Visualizza il messaggio
          io questa la sapevo ... perchè qua non è in discussione la legittimità della pretesa tributaria, il rapporto è interno alle parti
          ciao pepito, tu sei molto preparato ..speriamo bene.
          x mick: nessuna banca dati... quando non ho voglia di studiare in senso classico, giro su internet sul forum ecc...

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            #6
            Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
            ciao pepito, tu sei molto preparato ..speriamo bene.
            x mick: nessuna banca dati... quando non ho voglia di studiare in senso classico, giro su internet sul forum ecc...
            si sono molto preparato è vero, al peggio però ...

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              #7
              Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
              ciao pepito, tu sei molto preparato ..speriamo bene.
              x mick: nessuna banca dati... quando non ho voglia di studiare in senso classico, giro su internet sul forum ecc...
              a proposito... secondo te è possibile emettere un avviso di accertamento senza farlo precdere da un pvc?
              anche per te mik...se vi va...

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                #8
                Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                a proposito... secondo te è possibile emettere un avviso di accertamento senza farlo precdere da un pvc?
                anche per te mik...se vi va...
                pvc cosa sarebbe ora ??? un contraddittorio???

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                  #9
                  Originariamente inviato da Pepito82 Visualizza il messaggio
                  pvc cosa sarebbe ora ??? un contraddittorio???
                  processo verbale di constatazione

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                    #10
                    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                    processo verbale di constatazione
                    si certo che è possibile ... il processo verbale di constatazione si ha solo nel caso in cui vengano espletate indagini fiscali che si concludono appunto con questo atto ... che ha valore di atto pubblico ma non è autonomamente impugnabile dal contribuente ... sarà impugnabile solo se il suo contenuto farà parte di un successivo atto di accertamento

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