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L'angolo di ROL
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Hai controllato se depositava bilanci?
Hai verificato se avesse una struttura imprenditoriale ideonea a fornire quel tipo di servizio?
Hai verificato se il servizio avesse attinenza con il suo oggetto sociale?
Hai verificato che le fatture fossero redatte in modo conforme? (natura, quantità e qualità)
hai redatto un contratto dettagliato (meglio se con data certa)? e firmato da chi ne avesse i poteri?
Hai verificato se il fornitore "avesse precedenti" con ricerca internet?
Hai verificato sei costi non fossero macroscopicamente esagerati?
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Quanto detto sarà più chiaro con un esempio.
Facciamo conto che in un anno, una società ha effettuato operazioni attive totali (come imponibile) per 100.000 euro, di cui operazioni che danno diritto a detrazione per 70.000 euro e operazioni esenti per 30.000 euro.
Il rapporto di cui all’articolo 19-bis va determinato nella seguente maniera: 70.000 (operazioni che danno diritto a detrazione) /100.000 (operazioni che danno diritto a detrazione + operazioni esenti).
Nell’esempio il pro-rata di detrazione sarà, pertanto, pari al 70 per cento.
Se consideriamo, quindi, un ammontare di Iva sugli acquisti pari a 20mila euro, avremo che l’Iva detraibile sarà di 14mila euro (20.000 x 70%).
Due sono comunque le notazioni da fare.
La prima è relativa al fatto che la formula esposta è comunque semplificata, in quanto il comma 2 dell’articolo 19-bis prevede ulteriori elementi da considerare o non considerare a seconda dei casi.
Un’ulteriore notazione riguarda, invece, la circostanza che quando si parla di “operazioni che danno diritto a detrazione” si intendono, in prima battuta, le operazioni imponibili (a qualunque aliquota), e le operazioni non imponibili, come le esportazioni ex articolo 8 del Dpr n. 633/1972 e le cessioni comunitarie ex articolo 41 del Dl n. 331/1993.
bla bla bla......(non vi interessa)
risulta di interesse in quanto conferma i criteri per calcolare il pro-rata nel caso di situazioni “normali”, effettuando anche un riepilogo della giurisprudenza sia nazionale che comunitaria.
Viene, quindi, evidenziato che l’articolo 19-bis, comma 2, stabilisce, tra l’altro, che non devono essere computate (quindi non influenzano negativamente il pro-rata) le operazioni esenti di cui ai numeri da 1) a 9) dell’articolo 10 del Dpr n. 633/1972, quando “non formano oggetto dell’attività propria del soggetto passivo o siano accessorie alle operazioni imponibili”.
Di conseguenza, si possono avere casi in cui le operazioni esenti non causano una riduzione del pro-rata di detrazione; tali casi, peraltro, sono da individuare volta per volta, mediante un inquadramento della fattispecie concreta.
In particolare, sono da tenere in considerazione i principi della Corte di cassazione, la quale ha stabilito che, per verificare se una determinata operazione esente debba o meno essere inclusa nel calcolo del pro-rata “occorre avere riguardo, non già all’attività previamente definita dall’atto costitutivo come oggetto sociale, ma a quella effettivamente svolta dall’impresa, atteso che, ai fini dell’imposta, rileva il volume d’affari del contribuente, costituito dall’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, e, quindi, l’attività in concreto esercitata” (sentenza n. 8813, citata anche nella sentenza 24708/2020 prima commentata).
https://www.fiscooggi.it/rubrica/ana...denza-e-prassi
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il no profit
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poveri anziani.....nella migliore delle ipotesi sostengono finanziariamente i figli
poi, chi se li tira a sinistra ( false fatture) e chi a destra (no profit) ahahahahahahaha
https://www.palermotoday.it/cronaca/...io-abbate.html
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quelli che fregano i vaccini? vuoi mettere ahahahaha
https://www.milanotoday.it/attualita...-sanitari.html
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Il meccanismo fraudolento prevedeva la stipula di fittizi contratti di sub-appalto tra le società cartiere e quelle beneficiarie in forza dei quali quest’ultime, da un lato, potevano disporre della forza lavoro necessaria senza dover adempiere agli obblighi previdenziali e contributivi (che restavano formalmente in carico alla società cartiere) e, dall’altro, beneficiavano degli ingenti crediti IVA connessi alle false fatturazioni ricevute dalle cartiere, pari a oltre 25 milioni di euro. Tale sistema evasivo, attuato anche con l’ausilio di alcuni professionisti, anch’essi indagati, ha permesso alle imprese beneficiarie della frode di disporre di una rilevante forza lavoro a prezzi oltremodo competitivi con rilevanti effetti distorsivi sulla normale concorrenza nel settore di riferimento.
L’attività di indagine ha altresì permesso di individuare un’evoluzione della frode verso più sofisticati meccanismi di compensazione dei debiti fiscali e previdenziali connessi all’illecito utilizzo dei contributi statali concessi a sostegno delle attività di “Ricerca&Sviluppo” delle imprese, di fatto mai realizzate e giustificate con falsa documentazione appositamente creata. Il sequestro ha interessato liquidità finanziarie, autovetture di pregio e immobili nella disponibilità degli indagati principalmente a Venezia, Treviso, Lecce ma anche in altre province nazionali. Oltre alle condotte fraudolente a danno dell’Erario e delle casse previdenziali, il sodalizio ha cagionato dolosamente il fallimento di una delle società “beneficiarie”, distraendo e dissipando circa 3 milioni di euro in pregiudizio dei creditori e continuando ad usufruire di consistenti linee di credito già concesse dalle banche.
http://www.gdf.gov.it/stampa/ultime-...zioni-in-corso
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