termini per emettere una fattura sono diversi dai termini di competenza dei ricavi.
È da sottolineare infatti che ai fini Iva l’effettuazione dell’operazione, è determinata ai sensi dell’articolo 6, D.P.R. 633/1972 che, in particolare al comma 3, recita: “Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo. Quelle indicate nell’articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese”.
Se, anteriormente al pagamento del corrispettivo, o indipendentemente da esso, viene emessa fattura, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato, alla data della fattura.
L’Iva relativa alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate e l’imposta è versata dopo essere confluita nella liquidazione Iva di riferimento.
Nei rapporti con l’estero le prestazioni di servizi di cui all’articolo 7-ter (ossia le prestazioni di servizi generici), rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater (relative ai servizi in deroga) e 7-quinquies, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non è ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi.
Se, anteriormente al verificarsi degli eventi descritti, è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all’importo pagato, alla data del pagamento. Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all’ultimazione delle prestazioni medesime.
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È da sottolineare infatti che ai fini Iva l’effettuazione dell’operazione, è determinata ai sensi dell’articolo 6, D.P.R. 633/1972 che, in particolare al comma 3, recita: “Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo. Quelle indicate nell’articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese”.
Se, anteriormente al pagamento del corrispettivo, o indipendentemente da esso, viene emessa fattura, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato, alla data della fattura.
L’Iva relativa alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate e l’imposta è versata dopo essere confluita nella liquidazione Iva di riferimento.
Nei rapporti con l’estero le prestazioni di servizi di cui all’articolo 7-ter (ossia le prestazioni di servizi generici), rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater (relative ai servizi in deroga) e 7-quinquies, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non è ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi.
Se, anteriormente al verificarsi degli eventi descritti, è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all’importo pagato, alla data del pagamento. Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all’ultimazione delle prestazioni medesime.
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