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L'angolo di ROL

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    termini per emettere una fattura sono diversi dai termini di competenza dei ricavi.

    È da sottolineare infatti che ai fini Iva l’effettuazione dell’operazione, è determinata ai sensi dell’articolo 6, D.P.R. 633/1972 che, in particolare al comma 3, recita: “Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo. Quelle indicate nell’articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese”.

    Se, anteriormente al pagamento del corrispettivo, o indipendentemente da esso, viene emessa fattura, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato, alla data della fattura.

    L’Iva relativa alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate e l’imposta è versata dopo essere confluita nella liquidazione Iva di riferimento.

    Nei rapporti con l’estero le prestazioni di servizi di cui all’articolo 7-ter (ossia le prestazioni di servizi generici), rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater (relative ai servizi in deroga) e 7-quinquies, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non è ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi.

    Se, anteriormente al verificarsi degli eventi descritti, è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all’importo pagato, alla data del pagamento. Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all’ultimazione delle prestazioni medesime.

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      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
      termini per emettere una fattura sono diversi dai termini di competenza dei ricavi.

      È da sottolineare infatti che ai fini Iva l’effettuazione dell’operazione, è determinata ai sensi dell’articolo 6, D.P.R. 633/1972 che, in particolare al comma 3, recita: “Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo. Quelle indicate nell’articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese”.

      Se, anteriormente al pagamento del corrispettivo, o indipendentemente da esso, viene emessa fattura, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato, alla data della fattura.

      L’Iva relativa alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate e l’imposta è versata dopo essere confluita nella liquidazione Iva di riferimento.

      Nei rapporti con l’estero le prestazioni di servizi di cui all’articolo 7-ter (ossia le prestazioni di servizi generici), rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater (relative ai servizi in deroga) e 7-quinquies, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non è ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi.

      Se, anteriormente al verificarsi degli eventi descritti, è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all’importo pagato, alla data del pagamento. Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all’ultimazione delle prestazioni medesime.

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      A partire dal 1° luglio 2019, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera g-bis, D.P.R. 633/1972 occorre indicare in fattura la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura”.

      La fattura immediata è emessa (inviata al SdI) entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi del citato articolo 6.

      In deroga, per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura differita, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione.
      https://www.ecnews.it/termini-di-emi...a-per-servizi/

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        Come ribadito in più occasioni dall’Agenzia delle entrate (circolare 18/E/2013 e risoluzione 197/E/2007) e dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione n. 10306/2015), le somme corrisposte a titolo di caparra confirmatoria, non costituendo corrispettivi di una prestazione di servizi o di una cessione di beni, non soddisfano, ai sensi degli articoli 2 e 3 D.P.R. 633/1972, il presupposto oggettivo Iva, ma assumono una funzione prettamente risarcitoria qualora non si dovesse perfezionare la compravendita.

        Tuttavia, ciò che appare opportuno evidenziare è che la natura di caparra della somma versata deve risultare dalla volontà delle parti dedotta in contratto; altrimenti, in caso di dubbio, alla somma stessa deve attribuirsi una funzione di acconto (anticipazione del prezzo pattuito).

        https://www.ecnews.it/contratto-prel...are-e-caparra/

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          se il promittente venditore è un soggetto passivo Iva e alla sottoscrizione del preliminare o, comunque, anteriormente al verificarsi dell’effetto traslativo anzidetto, sono corrisposti acconti sul prezzo pattuito, gli stessi dovranno essere assoggettati generalmente al regime Iva del contratto definitivo di cessione, atteso che, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, D.P.R. 633/1972, l’operazione di vendita si considera effettuata, limitatamente a quanto corrisposto a titolo di acconto, alla data del pagamento.

          Se il contratto preliminare prevede la corresponsione di un acconto non soggetto ad Iva, a norma della nota di cui all’articolo 10 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/1986, esso va assoggettato all’imposta di registro del 3%, ai sensi dell’articolo 9 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/1986.

          È giusto il caso di precisare che l’imposta di registro proporzionale corrisposta sull’acconto non soggetto ad Iva:
          • potrà essere imputata all’imposta principale dovuta sul contratto definitivo;
          • si aggiunge a quella fissa (euro 200) dovuta in sede di registrazione del contratto preliminare, trattandosi di due pattuizioni autonome, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del D.P.R. 131/1986, poiché “non derivano necessariamente, per loro intrinseca natura” le une dalle altre.

          Se il contratto preliminare prevede invece il pagamento di acconti imponibili ad Iva, su di essi è dovuta, oltre all’Iva, anche l’imposta di registro fissa, in misura pari a 200 euro, in virtù del principio di alternatività Iva/registro di cui all’articolo 40 D.P.R. 131/1986.

          La valutazione dell’alternatività Iva-registro in relazione alle somme pagate in occasione della stipula del contratto preliminare va operata prendendo in considerazione il contratto definitivo.

          Infatti, come accennato in precedenza, il contratto preliminare, di per sé, avendo solo effetti obbligatori, non realizza il presupposto impositivo Iva.

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            Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
            se il promittente venditore è un soggetto passivo Iva e alla sottoscrizione del preliminare o, comunque, anteriormente al verificarsi dell’effetto traslativo anzidetto, sono corrisposti acconti sul prezzo pattuito, gli stessi dovranno essere assoggettati generalmente al regime Iva del contratto definitivo di cessione, atteso che, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, D.P.R. 633/1972, l’operazione di vendita si considera effettuata, limitatamente a quanto corrisposto a titolo di acconto, alla data del pagamento.

            Se il contratto preliminare prevede la corresponsione di un acconto non soggetto ad Iva, a norma della nota di cui all’articolo 10 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/1986, esso va assoggettato all’imposta di registro del 3%, ai sensi dell’articolo 9 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/1986.

            È giusto il caso di precisare che l’imposta di registro proporzionale corrisposta sull’acconto non soggetto ad Iva:
            • potrà essere imputata all’imposta principale dovuta sul contratto definitivo;
            • si aggiunge a quella fissa (euro 200) dovuta in sede di registrazione del contratto preliminare, trattandosi di due pattuizioni autonome, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del D.P.R. 131/1986, poiché “non derivano necessariamente, per loro intrinseca natura” le une dalle altre.

            Se il contratto preliminare prevede invece il pagamento di acconti imponibili ad Iva, su di essi è dovuta, oltre all’Iva, anche l’imposta di registro fissa, in misura pari a 200 euro, in virtù del principio di alternatività Iva/registro di cui all’articolo 40 D.P.R. 131/1986.

            La valutazione dell’alternatività Iva-registro in relazione alle somme pagate in occasione della stipula del contratto preliminare va operata prendendo in considerazione il contratto definitivo.

            Infatti, come accennato in precedenza, il contratto preliminare, di per sé, avendo solo effetti obbligatori, non realizza il presupposto impositivo Iva.
            Tuttavia, l’articolo 6, comma 4, D.P.R. 633/1972, dispone che il pagamento anticipato o la fatturazione del corrispettivo di un’operazione Iva (non ancora realizzata) comporta che l’operazione stessa si consideri effettuata, limitatamente all’importo pagato, alla data del pagamento o della fattura.

            La “soggezione” ad Iva degli acconti corrisposti in sede di stipula preliminare è legata, quindi, al futuro perfezionamento di un definitivo “soggetto ad Iva”.

            Conseguentemente, devono considerarsi “soggetti ad Iva”, gli acconti relativi a future cessioni imponibili Iva, ovvero devono essere assoggettati ad imposta di registro del 3%, gli acconti relativi a cessioni di immobili abitativi fuori campo Iva (perché privi del requisito oggettivo o soggettivo di applicazione dell’imposta), ovvero esenti da Iva ai sensi dell’articolo 10, n. 8-bis, D.P.R. 633/1972.

            https://www.ecnews.it/contratto-preliminare-e-acconti/

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              Ciò in relazione al fatto che, sulla base della disciplina tributaria, l’Iva esposta nelle fatture emesse – ancorché fittizie – è sempre dovuta e, come tale, va regolarmente dichiarata (cfr. Manuale in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali, circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza volume I – parte II – capitolo 1 “Il sistema penale tributario in materia di imposte dirette e IVA. Disposizioni sostanziali”, pag. 154 e ss.).

              In buona sostanza, ai fini Iva, non sorgono particolari difficoltà in quanto l’imposta indicata nelle fatture per operazioni inesistenti in acquisto è sempre indetraibile, mentre quella riportata nelle fatture emesse, anche se a fronte di operazioni inesistenti, è sempre dovuta.

              In linea con queste sintetiche indicazioni, l’articolo 21, comma 7, D.P.R. 633/1972 prevede che se il cedente o prestatore emette una fattura per operazioni inesistenti, ovvero se indica nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative in misura superiore a quella reale, l’imposta è dovuta per l’intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.

              https://www.ecnews.it/emissione-di-f...munque-dovuta/

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                Gli importi in valuta estera devono essere computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell’operazione, se riportato in fattura.

                Laddove non sia noto il giorno di effettuazione dell’operazione, il tasso di cambio deve essere individuato con riferimento al giorno di emissione della fattura, nel presupposto che coincida con il giorno di effettuazione dell’operazione medesima. In assenza del cambio di riferimento, andrà utilizzato il cambio del giorno antecedente più prossimo al momento di effettuazione dell’operazione o alla data di emissione della fattura.

                https://www.ecnews.it/fatturazione-e...valuta-estera/

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                  Le deroghe al criterio generale di rilevanza territoriale sono invece contenute negli articoli da 7-quater a 7-septies, i quali prevedono, per alcune tipologie di servizi, dei criteri di individuazione del luogo di tassazione dei servizi che derogano alla regola generale stabilita nel precedente articolo 7- ter.

                  Le predette deroghe possono essere classificate nel seguente modo:
                  L’Agenzia delle entrate, nella circolare 37/E/2011 ha precisato poi che, per la corretta applicazione delle regole di territorialità, ed in particolare quella prevista per i servizi “B2B” rilevano tre circostanze:
                  • lo status di soggetto passivo del committente;
                  • il committente deve agire nella qualità di soggetto passivo d’imposta per la specifica prestazione;
                  • luogo di stabilimento del committente.
                  https://www.ecnews.it/le-regole-iva-...izi-generiche/

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                    La disciplina Iva delle vendite a distanza prevedono le seguenti regole:
                    • per le vendite eseguite fino al raggiungimento di una determinata soglia (euro 100.000 o il minor importo stabilito dal singolo Stato Ue), l’imposta è applicata nel Paese di origine, e quindi in Italia per le cessioni poste in essere da un soggetto Iva nazionale;
                    • al superamento della soglia prevista per il singolo Stato membro, il cedente nazionale deve identificarsi ai fini Iva (direttamente o mediante nomina del rappresentante fiscale) in detto Stato membro per assoggettare le cessioni all’Iva di tale stato.

                    Resta ferma la possibilità per il cedente nazionale di optare per l’applicazione dell’Iva nello Stato del committente a prescindere dal superamento della soglia, nel qual caso l’opzione è vincolante per un triennio (da esercitarsi nel rigo VO10).

                    È opportuno osservare che:
                    • la soglia prevista dal singolo Stato membro è riferita alle vendite eseguite in detto Stato, con la conseguenza che il cedente nazionale deve identificarsi ai fini Iva esclusivamente negli Stati membri in cui le vendite hanno superato la soglia, mentre per quelle effettuate negli altri Stati l’imposta è applicata in Italia;
                    • l’opzione per l’applicazione dell’imposta nello Stato membro del committente riguarda il singolo Stato, con la conseguenza che il soggetto Iva nazionale può scegliere i singoli Stati in cui esercitarla, mentre per le vendite eseguite negli altri Stati membri resta applicabile l’imposta in Italia;
                    • al fine di verificare il superamento della soglia occorre aver riguardo alle vendite eseguite nell’anno precedente ed in quello in corso, con la conseguenza che in caso di superamento della soglia in corso d’anno l’obbligo di identificazione ai fini Iva nello Stato membro del committente avrà effetto almeno fino alla fine dell’anno successivo.
                    https://www.ecnews.it/vendite-per-co...-e-regole-iva/

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                      https://www.ecnews.it/la-detrazione-...lta-o-obbligo/

                      La detrazione Iva non è un obbligo del contribuente ma un suo diritto e per esercitarlo deve provvedere all’annotazione del documento nel registro Iva acquisti. Quando l’Iva è indetraibile è possibile riportare la fattura direttamente in contabilità, senza passare dai registri Iva, indicando come costo il totale della fattura comprensivo dell’imposta indetraibile.

                      È anche possibile non richiedere la fattura ai commercianti al minuto quando si effettua un acquisto di beni o servizi che non formano oggetto dell’attività propria dell’impresa: sarà sufficiente ottenere un documento commerciale come giustificativo di spesa. La rinuncia alla detrazione Iva in presenza di fattura (con registrazione solo in contabilità) comporta però l’indeducibilità del costo relativo all’imposta non detratta.

                      Gli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa da commercianti al minuto sono invece obbligati a richiederla, ai sensi dell’articolo 22, comma 3, D.P.R. 633/1972.

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