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L'angolo di ROL

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    https://www.ilfattoquotidiano.it/202...blica/6061855/

    brucia?

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      tira a coppe e risponde a bastone...

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        https://www.ilfattoquotidiano.it/202...rieta/6061707/

        Eh caro mio, non si spara senza fucile

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          regola n 2 : e se devi sparare devi fare i morti non feriti

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            https://www.dagospia.com/rubrica-39/...ash-257720.htm

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              che quelli hanno la fissa per gli scontrini
              Con riguardo alla trasmissione telematica dei corrispettivi, viene previsto che la memorizzazione telematica del corrispettivo, cioè la digitazione dell’operazione sul registratore telematico deve avvenire nel momento di ultimazione dell’operazione, eliminando di fatto un vuoto normativo, che si era tentato di colmare con interventi di prassi.

              Infatti, ferma restando la non sanzionabilità della mancata emissione del documento commerciale, restavano esistenti le sanzioni per la mancata certificazione dell’operazione e della trasmissione dei corrispettivi; trasmissione, tuttavia, che può avvenire con largo ritardo rispetto al momento in cui è stata posta in essere l’operazione di commercio al dettaglio.

              La nuova norma riallinea le tempistiche della memorizzazione del corrispettivo, cioè della digitazione dello stesso nel registratore telematico, alle tempistiche di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale, e quindi in quello di “ultimazione dell’operazione”.

              Il termine “ultimazione” in luogo di “effettuazione”, evidenzia che non deve farsi riferimento all’articolo 6 del Decreto Iva, ma al momento in cui viene consegnato un bene o reso un servizio.

              In caso quindi di un servizio non pagato (si pensi al cliente affezionato del bar che paga a fine mese le sue consumazioni), l’effettuazione si verifica solo a fine mese, ma l’ultimazione coincide con ogni singola consumazione o serie di consumazioni (cioè, come si è sempre ritenuto, quando il cliente esce dal locale).

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                Una norma che richiederà una nuova modifica del tracciato record della fattura elettronica, riguarda le modifiche relative al regime degli esportatori abituali. Con l’ennesima modifica normativa si cerca di mettere nelle mani dell’Amministrazione finanziaria degli strumenti in grado di contrastare le frodi perpetrate da chi si qualifica esportatore abituale senza esserlo. Tali sono i soggetti che acquistano dei beni senza pagare l’Iva al fornitore, per poi cederli “in nero”. Ora, l’Agenzia delle Entrate verrà dotata di 50 nuovi funzionari, e dovrà stabilire le modalità tecniche con le quali il Sistema di Interscambio rifiuterà una fattura emessa con la non imponibilità, con riportato un numero di protocollo di una dichiarazione di intento invalidata. Per fare ciò, ad avviso di chi scrive, è probabile che dovrà essere inserito, nel tracciato della fattura elettronica, uno specifico campo dove indicare il numero di protocollo della dichiarazione di intento.

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                  Fatture e corrispettivi diventa anche “stanza di compensazione” per crediti e debiti commerciali



                  Con la manovra finanziaria, Legge 30 dicembre 2020 n. 178, articolo 1 commi da 227 a 229, il legislatore ha inteso introdurre nel complesso panorama del fisco telematico un nuovo strumento, decisamente innovativo.
                  227. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti residenti o stabiliti una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali tra i suddetti soggetti, ad esclusione delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e risultanti da fatture elettroniche emesse ai sensi dell'articolo 1. La compensazione effettuata mediante piattaforma telematica produce i medesimi effetti dell'estinzione dell'obbligazione ai sensi della sezione III del capo IV del titolo I del libro quarto del codice civile, fino a concorrenza dello stesso valore e a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il registro delle imprese. Nei confronti del debito originario insoluto si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali».

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                    Dottò....perchè falsi?
                    https://www.lacnews24.it/cronaca/cov...U29ojag3zRGrK0

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                      https://www.milanofinanza.it/news/l-...01111616115592

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                      Sto operando...
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