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L'angolo di ROL

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    QUALI SONO GLI ATTI IMPUGNABILI?
    ART 19 DLGS N 546/1992

    l'elencazione se pur considerata tassativa, va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuentee di buon andamento della PA sia in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge 28/12/2001 n 448.. Ciò comporta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, con l'esplicitazione delle concrete ragioni che lo sorreggono, porti. comunque a conoscenza del contribuente UNA BEN INDIVIDUATA PRETESA TRIBUTARIA, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturalmente preordinato, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dalla citata disposizione

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      Articolo 19 - Atti impugnabili ed oggetto del ricorso
      1. Il ricorso può essere proposto avverso:

      a) l'avviso di accertamento del tributo;

      b) l'avviso di liquidazione del tributo;

      c) il provvedimento che irroga le sanzioni;

      d) la cartella di pagamento;

      e) l'avviso di mora;

      f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 2, comma 3;

      g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;

      h) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;

      i) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie.

      2. Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della Commissione Tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare ai sensi dell'articolo 20

      3. Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili, può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.

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        VIZI DEGLI ATTI IMPOSITIVI

        Gli atti tributari possono essere affetti da :
        - vizi di merito (o sostanziali)
        - vizi di legittimità (o formali)

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          Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
          VIZI DEGLI ATTI IMPOSITIVI

          Gli atti tributari possono essere affetti da :
          - vizi di merito (o sostanziali)
          - vizi di legittimità (o formali)
          quali sono?

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            la distinzioni non è questione di lana caprina...

            In presenza di vizi di merito il giudice può, una volta censurato l'atto, esaminare il merito della pretesa e quantificare il tributo (NEI LIMITI DELLE DOMANDE DELLE PARTI). Inoltre la sentenza di annullamento preclude all'ente di notificare nuovamente l'atto.

            in presenza di vizi di legittimità invece, il giudice deve limitarsi ad annullare il provvedimento, senza esaminare la pretesa nel merito. La sentenza di annullamento non preclude all'ente, se ancora nei termini, di notificare nuovamente l'atto.

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              Ciao ROL, sei in modalità prof. ;-)

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                Originariamente inviato da Limavy Visualizza il messaggio
                Ciao ROL, sei in modalità prof. ;-)
                la cosa più difficile è sintetizzare....

                ciao

                Commenta


                  ma si capisce qualcosa?

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                    E lo so...a me spiace tanto non poter seguire né te né altri che stanno studiando per concorso.
                    Devo anch'io ritagliare tempo per studiare almeno un paio d'ore.

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                      Ho letto la parte sul PVC non sono andata più indietro.

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                      Sto operando...
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