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L'angolo di ROL
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioIl pvc e' un atto pubblico?
Il pvc e' un atto impugnabile in commissione tributaria?
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ONERE DI ALLEGAZIONE E PROVA, PROVA E MOTIVAZIONE DELL'ACCERTAMENTO
TRE CONCETTI CHE VENGONO SPESSO SCAMBIATI TRA DI LORO (DEVO DIRE PIù DAI GIUDICI TRIBUTARI CHE DALL'A.E)
fondamento dell'atto---> presupposti di fatto e di diritto
motivazione dell'atto ---> (gli enunciati del provvedimento che lo giustificano)
prova del fondamento ---> (gli strumenti che consentono di ritenere sussistenti i presupposti di fatto)
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioONERE DI ALLEGAZIONE E PROVA, PROVA E MOTIVAZIONE DELL'ACCERTAMENTO
TRE CONCETTI CHE VENGONO SPESSO SCAMBIATI TRA DI LORO (DEVO DIRE PIù DAI GIUDICI TRIBUTARI CHE DALL'A.E)
fondamento dell'atto---> presupposti di fatto e di diritto
motivazione dell'atto ---> (gli enunciati del provvedimento che lo giustificano)
prova del fondamento ---> (gli strumenti che consentono di ritenere sussistenti i presupposti di fatto)
2) un avviso di accertamento può essere fondato e motivato ma non provato (è giusto ed espone le ragioni su cui si fonda, ma non sono state cercate o trovate prove a supporto)
3) un avviso di accertamento può essere infondato ma motivato (afferma dei fatti che lo giustificherebbero, ma quei fatti non sussistono)
quindi bisogna tener ben distinti i profili dei motivi dell'avviso di accertamento e dell'onere della prova
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Art. 7. (Chiarezza e motivazione degli atti) ---> statuto del contribuente
1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.Ultima modifica di ROL; 09-11-2020, 19:40.
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Articolo 56
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In vigore dal 20/02/2010 con effetto dal 01/01/2010
Modificato da: Decreto legislativo del 11/02/2010 n. 18 Articolo 1
Nota:
Le disposizioni del presente articolo, come modificato dall'art. 1 decreto legislativo 11 febbraio 2010 n. 18, si applicano alle operazioni effettuate dal 1 gennaio 2010.
Le rettifiche e gli accertamenti sono notificati ai contribuenti, mediante avvisi motivati, nei modi stabiliti per le notificazioni in materia di imposte sui redditi, da messi speciali autorizzati dagli uffici dell'imposta sul valore aggiunto o dai messi comunali.
Negli avvisi relativi alle rettifiche di cui all'art. 54 devono essere indicati specificamente, a pena di nullita', gli errori, le omissioni e le false o inesatte indicazioni su cui e' fondata la rettifica e i relativi elementi probatori. Per le omissioni e le inesattezze desunte in via presuntiva devono essere indicati i fatti certi che danno fondamento alla presunzione.
La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento e' nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma.
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggiodomanda ...c'è qualcosa che non và....
la motivazione deve indicare anche gli elementi di prova?Ultima modifica di ROL; 09-11-2020, 19:44.
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