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L'angolo di ROL
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sottodomanda
Nella
cessione d’azienda comprendente immobili strumentali, essendo l’operazione fuori campo Iva ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. n.633/72, l’imposta di registro è applicata in misura proporzionale secondo il
principio di alternatività Iva-registro. L’applicazione dell’imposta di registro nelle cessioni d’azienda è disciplinata dall’art. 23 del D.P.R. n.131/86 (TUR), secondo cui trattandosi di atti relativi a beni soggetti ad aliquote diverse (comparto mobiliare ed immobiliare), si deve distinguere tra i due seguenti casi:- nell’atto sono stati distinti i corrispettivi con riferimento ai singoli beni aziendali (ipotesi più frequente): ad ognuno di essi si applica l’aliquota “propria” dell’imposta di registro;
- nell’atto è stato previsto un unico corrispettivo indistinto, sia per la parte mobiliare che per quella immobiliare dell’azienda: si applica l’aliquota più elevata tra quelle previste per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda (ipotesi meno frequente).
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detto mille volte...
attenti all'art 20
https://www.ecnews.it/imposta-di-reg...dici-dellatto/
e direi anche art 21
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