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L'angolo di ROL

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    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
    x il 110...

    consiglio pratico contro gli amministratori di condominio troppo smart....

    https://www.brocardi.it/codice-civil...i/art1121.html
    tradotto : i poverelli che non vogliono partecipare alla spesa possono impugnare la delibera entro 30 gg......(mettersi d'accordo con i dissidenti ahahhaahah e dividere la spesa)

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      poi. pr carità, date le forze in campo tali spese potrebbero, per magia, non esserlo più....(voluttuarie)

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        https://www.ecnews.it/esclusione-dag...on-definitivi/

        questo è folle, anche se è "facilmente aggirabile".....

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          x l'esame...

          In tema di accertamento analitico-induttivo l’articolo 39, comma 1, lettera d) del Dpr n. 600/1973 (e per l’Iva il 54 del Dpr n. 633/1972) sancisce che, per i redditi d'impresa prodotti dalle persone fisiche, l'ufficio procede alla rettifica “se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'articolo 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'articolo 32. L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti”.

          Il tema delle presunzioni è disciplinato, in ambito civile, dall’articolo 2727 del codice civile, il quale dispone che la presunzione è “la conseguenza che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato”. In ambito fiscale dal “fatto noto”, certo o oggettivamente determinabile, si giunge alla determinazione di quello ignoto sintomatico di evasione, senza che “occorra che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità; occorre, al riguardo, che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza (così Cass. n. 22656/2011)”.

          https://www.fiscooggi.it/rubrica/giu...tico-induttivo

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            http://www.libertas.sm/notizie/2020/09/08/san-marino-mazzini-le-difese-puntano-alla-nullit-di-istruttoria-rinvio-a-giudizio-e-processo.html

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              https://primalecco.it/cronaca/sconti-sugli-affitti-in-cambio-di-fatture-false-smascherato-un-imprenditore-lecchese-proprietario-di-800-immobili/

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                il 1010 ahahahahaha

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                  https://www.lecconews.news/news/evas.../#.X1eiUfkzbIU

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                    https://roma.repubblica.it/cronaca/2014/01/30/news/intervista_angiola_armellini-77257367/

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                      l meccanismo fraudolento va valutato sotto un triplice profilo sanzionatorio, in base alle disposizioni previste:
                      • dall’articolo 2 D.Lgs. 74/2000, che dispone la reclusione da quattro a otto anni per chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti indica, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi che consentono di ridurre la base imponibile o il debito Iva;
                      • dall’articolo 8 D.Lgs. 74/2000, che prevede la reclusione da quattro a otto anni per chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
                      • dall’articolo 648-bis c.p. (riciclaggio) il quale prevede che, fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000;
                      • dall’articolo 648-1 c.p. (autoriciclaggio), che applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 nei confronti di chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
                      https://www.ecnews.it/utilizzo-di-fa...naro-contante/

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