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L'angolo di ROL
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https://www.ecnews.it/esclusione-dag...on-definitivi/
questo è folle, anche se è "facilmente aggirabile".....
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x l'esame...
In tema di accertamento analitico-induttivo l’articolo 39, comma 1, lettera d) del Dpr n. 600/1973 (e per l’Iva il 54 del Dpr n. 633/1972) sancisce che, per i redditi d'impresa prodotti dalle persone fisiche, l'ufficio procede alla rettifica “se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'articolo 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'articolo 32. L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti”.
Il tema delle presunzioni è disciplinato, in ambito civile, dall’articolo 2727 del codice civile, il quale dispone che la presunzione è “la conseguenza che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato”. In ambito fiscale dal “fatto noto”, certo o oggettivamente determinabile, si giunge alla determinazione di quello ignoto sintomatico di evasione, senza che “occorra che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità; occorre, al riguardo, che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza (così Cass. n. 22656/2011)”.
https://www.fiscooggi.it/rubrica/giu...tico-induttivo
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio- dall’articolo 2 D.Lgs. 74/2000, che dispone la reclusione da quattro a otto anni per chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti indica, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi che consentono di ridurre la base imponibile o il debito Iva;
- dall’articolo 8 D.Lgs. 74/2000, che prevede la reclusione da quattro a otto anni per chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- dall’articolo 648-bis c.p. (riciclaggio) il quale prevede che, fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000;
- dall’articolo 648-1 c.p. (autoriciclaggio), che applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 nei confronti di chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
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