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L'angolo di ROL

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    Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
    Cmq spero chiedano sul programma, non altro...è già abbastanza così. Poi noi abbiamo anche il programma delle lezioni online e pratiche, ci sarebbe veramente tanto...
    dajie!!!!

    ti saluto, grazie per la chiacchiera
    ciao

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      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

      dajie!!!!

      ti saluto, grazie per la chiacchiera
      ciao
      Ciao Rollino...Buona cena e buona serata

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        https://www.immediato.net/2020/08/04...i-e-curatrici/

        Tutta invidia

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          Lei non ci arrivi in stato di "decozione" si comporti come fan tutti gli altri, un impiccio a destra uno a sinistra

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            https://www.ilfattoquotidiano.it/202...ilita/5889434/

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              L’arrembaggio andato a segno ieri pomeriggio è soltanto l’ennesima dimostrazione dell’inequivocabile livello di vulnerabilità della Pubblica Amministrazione che sembra non essere in grado di proteggere nemmeno le risorse tecnologiche destinate ad ospitare informazioni riservate come quelle dei procedimenti civili e penali.

              Le impietose immagini rese pubbliche dagli impertinenti protagonisti attivi di questa azione intrusiva manifestano una serie di lampanti tracce di irresponsabilità. Chi dà un’occhiata alle password si accorge che nemmeno sugli elementi basilari di sicurezza ci sono né indicazioni cogenti né controlli sulla loro osservanza.

              E’ vero, la colpa è degli utenti troppo “leggeri” nei loro comportamenti e poco consapevoli dei rischi cui espongono l’organizzazione di appartenenza. Ma chi sta sopra di loro perché non fa nulla, assolutamente nulla per evitare simili situazioni?

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                Il disponente può mantenere su di sè alcuni poteri di controllo, tuttavia, è necessario che il trustee resti tale e persegua lo scopo definito nell’atto costitutivo.

                I poteri possono tuttavia essere limitati nell’atto istitutivo con l’inserimento di alcune clausole


                brrrrrrrrrrrrr


                https://fiscomania.com/trust-cose-e-come-strutturato/

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                  manca a fà vdè.....chessò pareri, raccomandazioni, ....

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                    mettiamo ordine :

                    1) Una legge straniera può essere applicata a ad un trust interno (italiano)?
                    Risposta: si
                    2) La legge straniera deve essere applicata per intero così com’è? La risposta è no. Deve comunque rispettare la legge della Convenzione dell’Aja.
                    3) Se il disponente è anche beneficiario rispetta la convenzione dell’Aja? La risposta è no. (lo dice pure la circolare 61/2010)
                    4) Se il Disponente e anche Trustee rispetta la convenzione dell’Aja? La risposta è no.
                    5) Se il Disponente può revocare il trustee rispetta la convenzione dell’Aja? La risposta è no.
                    6) Se il Disponente può dare direttive vincolanti per la nomina o revoca di un dirigente o impiegato di qualsiasi società totalmente o personalmente (o peggio ancora sia esso stesso presidente o amministratore della società) posseduta rispetta la convenzione dell’Aja? La risposta è si/no.
                    7) Se il Trustee è sottoposto a direttive vincolanti del guardiano rispetta la convenzione dell’Aja? La risposta è no.

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                      Il trust statico si caratterizza per l’assenza di un trasferimento di beni a un trustee, poiché è lo stesso disponente a dichiararsi trustee di beni che già gli appartengono, in tal modo apponendo sugli stessi il vincolo di destinazione proprio del trust.
                      E’ possibile? Come vi dicevo vi è una sentenza della Cassazione del 2011 che nega tale possibilità in Italia ma ,ad onor del vero, ve ne sono altre che invece affermano il contrario. All’interno degli ordinamenti del Common law (questo è anche uno dei motivi perché molti Italiani utilizzano la legge di Jersey) l’uso è pacifico.
                      In Italia è possibile? A mio parere NO. Poi che se ne faccia uso comunque è un altro discorso. La giurisprudenza altalenante è dovuta al fatto che l’Italia (già…sempre noi) ha ratificato la convenzione in maniera molto, ma molto particolare al contrario di altri paesi . Non mi soffermo su tale aspetto perché mi da noia…(quel che fatto è fatto…)
                      Invece alcune considerazioni sui lavori preparatori della Convenzione mi sembrano doverose per capire la questione….Nella sua stesura originaria, l’art. 2 della Convenzione affermava che per trust s’intendono i rapporti giuridici istituiti da un soggetto “qualora dei beni siano trasferiti a o trattenuti da” un trustee, non lasciando dubbi in ordine all’applicabilità della Convenzione anche ai trust auto dichiarati.
                      Nel corso dei lavori preparatori, però, la norma in esame è stata modificata, pervenendo in tal modo alla sua odierna formulazione, secondo la quale per trust s’intendono i rapporti giuridici istituiti “da un soggetto, il disponente, qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee”.
                      L’inserimento dell’espressione il Disponente ha fatto si che la lettera della norma appaia ora a richiedere che disponente e trustee siano soggetti diversi.
                      Ancora, sempre all’art 2, “il fatto che il disponente conservi alcuni diritti e facoltà non è necessariamente incompatibile con l’esistenza di un trustee come risulta sempre dai lavori preparatori, infatti è pressoché certo che fra tali “diritti e facoltà”non possa figurare l’ipotesi in cui il disponente si autodichiari trustee.
                      QUESTI I FATTI

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