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L'angolo di ROL

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    https://www.fiscooggi.it/rubrica/giu...rova-contraria

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      https://www.fiscooggi.it/rubrica/att...uardia-finanza

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        Ciò posto, il giudice tributario, nella richiamata sentenza n. 4698/2/2019, ha accolto la tesi del contribuente che aveva evidenziato che il campione delle società comparabili selezionato da parte dell’Ufficio, nel corso dell’analisi di comparabilità, non era utilizzabile, in quanto composto da società che svolgevano attività notevolmente diverse da quelle esercitate dalla società verificata.

        ndò cojo cojo....

        https://www.ecnews.it/transfer-price...mparabilita-2/

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          https://www.ecnews.it/aggiornato-il-...le-dellitalia/

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            1) In primo luogo, come già sancito dalle modifiche apportate al comma 7 dell’articolo 110 Tuir, e poi dall’articolo 1 D.M. 14.05.2018, il “principio di libera concorrenza” è divenuto immanente in tutta la regolamentazione della materia dei prezzi di trasferimento, superando l’obsoleta nozione di “valore normale” che era presente nel nostro ordinamento; non si tratta di un aspetto meramente lessicale, poiché esso determina degli effetti significativi, in modo particolare per quanto concerne la rilevanza che, in materia, assumono proprio le Linee Guida Ocse sui prezzi di trasferimento nel panorama normativo italiano.


            2) Un secondo aspetto interessante, nell’ambito della costruzione dell’analisi di comparabilità, è il riconoscimento della pari dignità fra l’utilizzo di comparabili “domestici” e internazionali.

            Questo tema è molto importante, soprattutto quando l’analisi porta alla costruzione di benchmark “paneuropei” ossia caratterizzati dalla presenza di imprese non residenti nel territorio italiano, e comunque in tutte le circostanze in cui, anche al fine di ampliare il numero dei soggetti che compongono l’insieme dei comparables, sono incluse imprese estere anche talvolta in numero prevalente.

            3) viene meno ogni presunta e astratta supremazia del valore assunto dalla mediana rispetto agli altri valori del range normalmente espresso in intervalli interquartili.


            4) nfine, quanto ai servizi infragruppo, si conferma l’applicazione, anche nell’ambito della disciplina italiana, dell’approccio semplificato previsto dalle Azioni Beps 8, 9 e 10 in tema di servizi a “basso valore aggiunto”, anche alla luce di quanto previsto dall’articolo 7 D.M. 14.05.2018. Il che dovrebbe perciò aiutare imprese ed Amministrazione a disporre di una base di riferimento chiara e definita per la costruzione, e quindi l’analisi, del supporto documentale richiesto per addivenire senza incertezze al riconoscimento della deduzione fiscale dei costi sostenuti per la prestazione di tali servizi.

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              chi deve provare cosa....


              Nello specifico, la ripartizione dell’onere della prova in caso di verifiche fiscali riguardanti i prezzi di trasferimento infragruppo, prevede che:
              • da un lato l’Amministrazione finanziaria deve dimostrare l’esistenza di transazioni tra imprese collegate con “evidenti discrepanze” rispetto a transazioni dello stesso genere su un mercato indipendente;
              • dall’altro il contribuente, secondo le regole ordinarie di vicinanza della prova ex articolo 2697 cod. civ., deve dimostrare che le transazioni sono intervenute per valori di mercato da considerarsi normali

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                poichè è sempre DEPENDE.....------>

                vi è disapplicazione sanzioni per infedele dichiarazione per i contribuenti che detengono una certa documentazione....o master file....

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                  Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                  poichè è sempre DEPENDE.....------>

                  vi è disapplicazione sanzioni per infedele dichiarazione per i contribuenti che detengono una certa documentazione....o master file....
                  https://www.agenziaentrate.gov.it/po...age=istanzeint

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                    Transfer pricing sorvegliato speciale da Gdf e Agenzia

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                      la norma sul transfer è finalizzata a contrastare la traslazione dei profitti verso i paesi con minore tassazione (attraverso variazioni in aumento operate in dichiarazione riportando il prezzo praticato da u zumba fuss a quello di libera concorrenza)
                      Ultima modifica di ROL; 03-02-2020, 17:34.

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