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L'angolo di ROL

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    il fatto poi che i giudici diano ragione ai contribuenti non è detto che l'a.e interrompa i 36 ter…..

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      ci vuole tempo, fino a quando la direzione centrale non dice di interrompere il contenzioso…..ci vogliono anni e contenziosi.

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        ma a te che serve sapere sta roba?

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          tu devi sapere la disciplina dell'art 12....tuir

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            Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

            1.4.4 Genitori non legalmente ed effettivamente separati

            Per i genitori non legalmente ed effettivamente separati la detrazione per figli a carico è ripartita, in via normativa, nella misura del 50 per cento ciascuno. Il criterio secondo cui la detrazione è attribuita ai genitori in egual percentuale può essere derogato nella sola ipotesi in cui i genitori stessi si accordino per attribuire l’intera detrazione a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato. Attraverso la previsione di tale accordo, il legislatore ha inteso, in linea di principio, evitare che, a causa dell’i ncapienza dell’imposta dovuta da uno dei genitori, il nucleo familiare perda in tutto o in parte il beneficio fiscale previsto per i figli a carico. È possibile, tuttavia, dar corso all’accordo anche in assenza di tale condizione “di incapienza” poiché la norma, nel consentire l’attribuzione dell’intera detrazione al genitore con il maggior reddito, non vi fa espresso riferimento.

            l'interpello faceva riferimento a questa passaggio della loro circolare
            A me è venuto in mente che il coniuge che non può detrarre è in realtà non incapiente, ma addirittura più capiente dell'altro e consentendo la detrazione integrale all'altro coniuge non mi pare si realizzi una condizione di equità rispetto agli altri contribuenti...

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              Articolo 12


              Detrazioni per carichi di famiglia.
              In vigore dal 01/01/2013
              Modificato da: Legge del 24/12/2012 n. 228 Articolo 1

              1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:
              a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:
              1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;
              2) 690 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;
              3) 690 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;
              b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) e' aumentata di un importo pari a:
              1) 10 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;
              2) 20 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;
              3) 30 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;
              4) 20 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;
              5) 10 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;
              c) 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione e' aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di eta' inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con piu' di tre figli a carico la detrazione e' aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di piu' figli, l'importo di 95.000 euro e' aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione e' ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare piu' elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione e' ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione e' assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, e' tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non e' coniugato o, se coniugato, si e' successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non e' coniugato o, se coniugato, si e' successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se piu' convenienti, le detrazioni previste alla lettera a);
              d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.
              1-bis. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori e' riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione e' ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo.
              2. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonche' quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di eta' non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo e' elevato a 4.000 euro.(1)
              3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. Qualora la detrazione di cui al comma 1-bis sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al comma 1 del presente articolo nonche' agli articoli 13, 15, 16 e 16-bis, nonche' delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, e' riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalita' di erogazione del predetto ammontare.
              4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), e' uguale a uno, la detrazione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali.
              4-bis. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo e' assunto al netto del reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis.
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                Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                ma a te che serve sapere sta roba?
                Volevo capire meglio, non si può? E poi alla fine mi ha permesso di ripassare un po' reddito complessivo, reddito imponibile, ecc.
                A me serve molto questo confronto

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                  Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

                  A me è venuto in mente che il coniuge che non può detrarre è in realtà non incapiente, ma addirittura più capiente dell'altro e consentendo la detrazione integrale all'altro coniuge non mi pare si realizzi una condizione di equità rispetto agli altri contribuenti...
                  esatto la ciccia, la capacità contributiva…..

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                    Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

                    Volevo capire meglio, non si può? E poi alla fine mi ha permesso di ripassare un po' reddito complessivo, reddito imponibile, ecc.
                    A me serve molto questo confronto
                    se a te va….va bene, più che bene.

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                      alla prossima
                      ciao

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