PER LE IMPRESE AGRICOLE LA PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE PRODUCE EFFETTI:
a) di pubblicità notizia, eccetto che per le imprese agricole esercitate in forma societaria;
b) di pubblicità notizia, trattandosi di iscrizione nella sezione speciale;
c) di pubblicità notizia se l’impresa agricola non svolge attività connesse, di pubblicità legale se vengono svolte anche attività connesse;
d) di pubblicità legale, anche se l’iscrizione avviene nella sezione speciale.
a) di pubblicità notizia, eccetto che per le imprese agricole esercitate in forma societaria;
b) di pubblicità notizia, trattandosi di iscrizione nella sezione speciale;
c) di pubblicità notizia se l’impresa agricola non svolge attività connesse, di pubblicità legale se vengono svolte anche attività connesse;
d) di pubblicità legale, anche se l’iscrizione avviene nella sezione speciale.
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