Ratio Legis
La riforma introduce una profonda innovazione della materia. Il vecchio art. 2364, con la previsione di cui al n. 4, statuiva che l'elenco delle competenze dell'assemblea ordinaria doveva ritenersi non tassativo, stante la competenza residuale di tale assemblea a decidere su tutte le questioni non riservate all'assemblea straordinaria o comunque sottoposte al suo esame dagli amministratori.
La riforma del diritto societario, di contro, stabilisce che gli amministratori non possono, di propria iniziativa,
1) sottoporre all'assemblea operazioni attinenti alla gestione sociale (sono infatti gli amministratori che hanno il potere dovere di gestione....) e ammette soltanto che lo statuto possa richiedere che l'assemblea autorizzi gli amministratori al compimento di determinate operazioni, ( ma ferma restando in ogni caso la loro responsabilità per gli atti compiuti, quantunque autorizzati dall'assemblea.)
se si era stabilito (in statuto) che dovevano essere autorizzati per quella operazione e (GLI AMMINISTRATORI) questi bypassano l'assemblea? non succede nulla , ma se ci sono danni sicuramente risponde nei confronti dei soci.......nei confronti dei terzi non succede nulla l'atto è valido..A MENO CHE NON CI SIA STATO DOLO DEGLI STESSI 3 NEL DANNEGGIARE LA SOCIETA'
La riforma introduce una profonda innovazione della materia. Il vecchio art. 2364, con la previsione di cui al n. 4, statuiva che l'elenco delle competenze dell'assemblea ordinaria doveva ritenersi non tassativo, stante la competenza residuale di tale assemblea a decidere su tutte le questioni non riservate all'assemblea straordinaria o comunque sottoposte al suo esame dagli amministratori.
La riforma del diritto societario, di contro, stabilisce che gli amministratori non possono, di propria iniziativa,
1) sottoporre all'assemblea operazioni attinenti alla gestione sociale (sono infatti gli amministratori che hanno il potere dovere di gestione....) e ammette soltanto che lo statuto possa richiedere che l'assemblea autorizzi gli amministratori al compimento di determinate operazioni, ( ma ferma restando in ogni caso la loro responsabilità per gli atti compiuti, quantunque autorizzati dall'assemblea.)
se si era stabilito (in statuto) che dovevano essere autorizzati per quella operazione e (GLI AMMINISTRATORI) questi bypassano l'assemblea? non succede nulla , ma se ci sono danni sicuramente risponde nei confronti dei soci.......nei confronti dei terzi non succede nulla l'atto è valido..A MENO CHE NON CI SIA STATO DOLO DEGLI STESSI 3 NEL DANNEGGIARE LA SOCIETA'
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