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L'angolo di ROL
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
Tale possibilità deve essere letta in stretta connessione con la possibilità concessa all’imprenditore agricolo di procedere a una lavorazione della propria materia prima che deve trovare il logico e naturale sbocco nella valorizzazione e commercializzazione dei prodotti ottenuti che rimangono agricoli.
Il perimetro entro il quale l’imprenditore agricolo adesso può operare si è, infatti, ulteriormente allargato.
Già con l’introduzione dell’articolo 4 D.Lgs. 228/2001 si era assistito a un’importante novità, consistente nella possibilità di procedere alla commercializzazione non solo dei propri prodotti ma anche, come previsto dal comma 5, di prodotti ottenuti dalle attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli propri,nonché di prodotti agricoli acquistati da soggetti terzi e appartenenti allo stesso settore merceologico, il tutto fermo restando il rispetto del principio cardine della prevalenza (cfr. risoluzioni Mise n. 81039/2016 e n. 169670/2017).
L’articolo 4, tuttavia, limitava la possibilità di cedere prodotti attinenti al proprio settore merceologico; per fare un esempio, fermo restando la possibilità per un allevatore di maiali di vendere nel proprio punto aziendale dedicato non solo salami, ma anche vino, le regole derogatorie si possono (potevano) applicare solo per i prodotti strettamente attinenti all’attività svolta.
Tale quadro viene modificato dall’articolo 1, comma 700, L. 145/2018, il quale, introducendo il comma 1-bisnell’articolo 4, amplia ulteriormente lo spazio di manovra degli imprenditori agricoli che adesso “possono altresì vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli. Il fatturato derivante dalla vendita dei prodottiprovenienti dalle rispettive aziende deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli”.
Quindi, da adesso il produttore agricolo può effettuare una vendita, sempre al dettaglio, in zona agricola anche di prodotti che, pur essendo anch’essi agricoli, esulano dal proprio comparto merceologico.
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioIn una società semplice i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto, tra l'altro, di ricevere dagli amministratori notizie...
A) Dello svolgimento degli affari sociali e di consultare i documenti relativi all'amministrazione.
B) Dello svolgimento degli affari solo se ciò sia stato espressamente previsto nell'atto costitutivo.
C) Degli affari, ma possono consultare i documenti relativi all'amministrazione solo se ciò sia stato espressamente previsto
dall'institore.
D) Degli affari, ma non possono consultare i documenti relativi all'amministrazione
Nella società semplice, se l'amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, chi decide sull'opposizione fatta da un socio all'operazione che un altro socio voglia compiere (art. 2257)?
A) La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili.
B) Tutti i soci congiuntamente.
C) La maggioranza assoluta dei soci determinata per capi.
D) Il presidente del tribunale.
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioallo stato attuale l'imprenditore agricolo può fallire?
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Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggioRol, hai intenzione di trovarmeli gli altri oppure mi metto il cuore in pace?
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
si poi li metto ....
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