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L'angolo di ROL

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    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

    L’art. 1 e l’art. 7 della Legge delega 19 ottobre 2017 n. 155 fissano, più specificatamente, i principi di riordino del fallimento che è stato superato dall’introduzione nel nostro ordinamento della procedura di liquidazione giudiziale.

    Ed in particolare:

    ▪ è stato sostituito, da un punto di vista lessicale, il termine “fallimento” ed i suoi derivati con l'espressione “liquidazione giudiziale”;

    ▪ è stata eliminata l'ipotesi della dichiarazione di fallimento d'ufficio;

    ▪ è stato adottato un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore;

    ▪ sono state adottate misure dirette a rendere più efficace la funzione del curatore;

    ▪ è stata chiarita la questione della legittimazione del curatore per quanto concerne le azioni di responsabilità;

    ▪ è stata integrata la disciplina dei rapporti giuridici pendenti;

    ▪ è stata coordinata la disciplina degli effetti della procedura di liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro subordinato con la legislazione in materia di diritto del lavoro;

    ▪ è stato modificato il sistema di accertamento del passivo al fine di improntarlo a criteri di maggiore rapidità, snellezza e concentrazione;

    ▪ è perseguito l’obiettivo di trasparenza ed efficienza delle operazioni di liquidazione dell'attivo;

    ▪ è stata accelerata la procedura di chiusura della procedura.

    I principi ed i criteri di riforma sono stati tradotti nel D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Gazz. Uff. 14 febbraio 2019, n. 38, S.O.).

    La disciplina della liquidazione giudiziale non presenta tuttavia delle modifiche radicali rispetto a quanto previsto dalla legge fallimentare.

    Sono stati difatti apportati degli aggiustamenti finalizzati principalmente a risolvere contrasti interpretativi ed applicativi delle disposizioni in materia concorsuale.
    http://www.ilcaso.it/upload/vendite/...estofronte.pdf

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      Differenze tra impresa familiare ed impresa coniugale

      Infine, mettiamo quindi in evidenza quali sono le differenze tra le due tipologie di imprese esaminate:
      • in primo luogo è diversamente valutata la partecipazione del coniuge che:
        • nell’impresa familiare è proporzionale alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato;
        • nell’impresa coniugale invece, anche se la gestione non è svolta in misura uguale tra i coniugi, i benefici spettano indipendentemente dall’effettiva partecipazione a ciascun coniuge;
      • in secondo luogo l’aspetto forse maggiormente rilevante che le distingue sta nel potere di gestione dell’impresa:
        • nell’impresa coniugale infatti non vi è alcuna subordinazione di un coniuge rispetto all’altro: entrambi hanno pieno potere di amministrare l’azienda in misura paritaria;
        • nell’impresa familiare invece i collaboratori (tra cui può figurare anche il coniuge), possono collaborare ma con mansioni subordinate rispetto al titolare non agendo quindi su un piano paritario
      • https://www.danea.it/blog/impresa-familiare-coniugale/

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        https://www.e-glossa.it/wiki/differe...e_società.aspx

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          https://www.notariato.it/it/impresa/...o-e-consortile

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            https://www.iusinitinere.it/la-socie...apparente-1680

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              Dopo il pm Luigi Scimè, pure lui finito indagato per corruzione, c'è quindi un altro magistrato sul quale i pm salentini Roberta Licci e Giovanni Gallone e i colleghi della procura di Bari stanno focalizzando l'attenzione. L'imprenditore che sta collaborando con i magistrati, nel corso degli interrogatori, ha più volte fatto il nome di Seccia, poi ribadito da pm Savasta, arrestato per corruzione. Nei verbali citato anche l'ex rettore di Uniba, Uricchio, ora all'Anvur
              https://www.ilfattoquotidiano.it/201...-bari/5273010/

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                In definitiva appare di tutta evidenza che, benché la procedura fallimentare sia destinata ad essere sostituita dalla procedura della Liquidazione Giudiziale disciplinata dal nuovo CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL’INSOLVENZA, il legislatore ha inteso mantenere inalterati i presupposti e i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti per l’accesso alla procedura concorsuale.

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                  Sono riuscita a salvarlo, ma non ho ancora letto, tranne il fatto che entrerà in vigore dopo 18 mesi dal gennaio 2019 e ora c'è una disciplina transitoria. Leggerò in seguito e ti dirò come l'ho trovato

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                    Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

                    Sono riuscita a salvarlo, ma non ho ancora letto, tranne il fatto che entrerà in vigore dopo 18 mesi dal gennaio 2019 e ora c'è una disciplina transitoria. Leggerò in seguito e ti dirò come l'ho trovato
                    giusto in tempo per l'esame

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                      comunque....

                      https://www.edotto.com/articolo/codi...e-dal-16-marzo

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                      Sto operando...
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