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    Credevo che avresti proseguito con le cessioni di partecipazioni

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      Questo non l'ho capito

      NB: (per gli orali) svalutazioni e accantonamenti per la normativa civile si opera su tutti i crediti invece per il fisco solo per quelli derivanti dall'art 87 (es si escludono quelli derivanti da cessione di beni ammortizzabili o non soggetti ad imposte)

      I crediti da plusvalenze esenti
      Ultima modifica di strelizia; 10-05-2019, 18:30.

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        Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
        Questo non l'ho capito

        NB: (per gli orali) svalutazioni e accantonamenti per la normativa civile si opera su tutti i crediti invece per il fisco solo per quelli derivanti dall'art 87 (es si escludono quelli derivanti da cessione di beni ammortizzabili o non soggetti ad imposte)

        I crediti da plusvalenze esenti
        La base di calcolo per i crediti da prendere in considerazione é definita dall’art. 85, co. 1, TUIR che comprende i crediti di natura commerciale presenti in bilancio derivanti dalle cessioni di beni e prestazioni di servizi che non siano coperti da garanzia assicurativa.

        In particolare, sono ricompresi nel totale in oggetto le ricevute bancarie, le cambiali attive e le fatture da emettere, mentre vanno conteggiate in diminuzione le note di credito da emettere.

        Devono, inoltre, essere esclusi i crediti derivanti da cessioni di beni strumentali (che determinano plus/minusvalenze, e non ricavi) e i quelli ceduti in factoring (sia in pro-soluto che in pro-solvendo).

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          Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

          La base di calcolo per i crediti da prendere in considerazione é definita dall’art. 85, co. 1, TUIR che comprende i crediti di natura commerciale presenti in bilancio derivanti dalle cessioni di beni e prestazioni di servizi che non siano coperti da garanzia assicurativa.

          In particolare, sono ricompresi nel totale in oggetto le ricevute bancarie, le cambiali attive e le fatture da emettere, mentre vanno conteggiate in diminuzione le note di credito da emettere.

          Devono, inoltre, essere esclusi i crediti derivanti da cessioni di beni strumentali (che determinano plus/minusvalenze, e non ricavi) e i quelli ceduti in factoring (sia in pro-soluto che in pro-solvendo).
          Come mai viene citato l'art 87?

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            Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

            Come mai viene citato l'art 87?
            un refuso...

            comunque il concetto è semplice

            la base di calcolo...
            codice civile --> si conteggia su tutti i crediti
            fiscale--> solo quelli stabiliti dalla norma (non sono tutti)

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              Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

              un refuso...

              comunque il concetto è semplice

              la base di calcolo...
              codice civile --> si conteggia su tutti i crediti
              fiscale--> solo quelli stabiliti dalla norma (non sono tutti)
              Stiamo parlando di svalutazioni e accantonamenti?

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                Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

                un refuso...

                comunque il concetto è semplice

                la base di calcolo...
                codice civile --> si conteggia su tutti i crediti
                fiscale--> solo quelli stabiliti dalla norma (non sono tutti)
                era questo che volevano sapere....quando sei sotto interrogatario non sei lucido.....e dici generalmente crediti...invece la norma tuir dice una cosa diversa....

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                  Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

                  era questo che volevano sapere....quando sei sotto interrogatario non sei lucido.....e dici generalmente crediti...invece la norma tuir dice una cosa diversa....

                  art 106 tuir

                  1. Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 85, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limite si tiene conto anche di accantonamenti per rischi su crediti. La deduzione non e' piu' ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.

                  2. Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili a norma dell'articolo 101, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.

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                    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

                    era questo che volevano sapere....quando sei sotto interrogatario non sei lucido.....e dici generalmente crediti...invece la norma tuir dice una cosa diversa....
                    Quindi calcolo dei crediti dal punto di vista contabile e fiscale e non svalutazione e accantonamenti quali poste di bilancio interessano

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                      Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

                      Quindi calcolo dei crediti dal punto di vista contabile e fiscale e non svalutazione e accantonamenti quali poste di bilancio interessano
                      non ho capito...

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                      Sto operando...
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