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Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
Qual è il criterio del n. 4?
le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al numero 1), per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis. Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto riferito alla data di acquisizione o risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata. Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile; (4) 5
Il criterio del n. 1?
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ART 101 TUIR ...........................PERDITE SU CREDITI
· perdite su crediti che risultano da elementi certi e precisi;
· perdite su crediti di modesta entità;
· perdite su crediti prescritti;
· perdite su crediti nei confronti di debitori assoggettati a procedure concorsuali, che hanno concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ovvero un piano attestato o che siano assoggettati a procedure estere equivalenti previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni;
· perdite su crediti derivanti dalla cancellazione del credito dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioART 101 TUIR ...........................PERDITE SU CREDITI
· perdite su crediti che risultano da elementi certi e precisi;
· perdite su crediti di modesta entità;
· perdite su crediti prescritti;
· perdite su crediti nei confronti di debitori assoggettati a procedure concorsuali, che hanno concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ovvero un piano attestato o che siano assoggettati a procedure estere equivalenti previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni;
· perdite su crediti derivanti dalla cancellazione del credito dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.
in ciascun esercizio, la deducibilità delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti al fondo svalutazione crediti nella misura dello 0,50% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio, per l’importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano da cessione di beni e dalle prestazioni di servizi che hanno dato origine ai ricavi dell’impresa. Occorre altresì tener conto che il totale delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti non deve superare il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio.
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legame con il 106 tuir....
in ciascun esercizio, la deducibilità delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti al fondo svalutazione crediti nella misura dello 0,50% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio, per l’importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano da cessione di beni e dalle prestazioni di servizi che hanno dato origine ai ricavi dell’impresa. Occorre altresì tener conto che il totale delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti non deve superare il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio.
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Articolo 2426 comma 1 n. 3 cod. civ.
Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo numero 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa.
Qual è il criterio del n. 4?
le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al numero 1), per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis. Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto riferito alla data di acquisizione o risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata. Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile; (4) 5
Qua mi servirebbe un esempio
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se in un esercizio l'ammontare complessivo del fondo svalutazione crediti dedotto eccede il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza va tassata.
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Vero è che, sul versante dei crediti, esiste una norma di favore nell’articolo 101, comma 5, del TUIR che consente la deduzione della perdita per piccoli crediti già scaduti da oltre 6 mesi alla data di chiusura del periodo di imposta; ma tale norma speciale non può essere trasfusa anche sul versante dei debiti proprio perché non esiste una disposizione specifica nel TUIR.
Peraltro, da un certo punto di vista possiamo anche comprendere i dubbi del verificatore; debiti che “puzzano” di stantio potrebbero tradire la presenza di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti, il cui debito non viene saldato proprio per la natura dell’operazione che l’ha generato.
https://www.ecnews.it/debiti-non-mov...opravvenienze/
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http://espresso.repubblica.it/plus/a...co-no-1.249739
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