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Agenzia delle Entrate Circolare del 16 marzo 2005, n. 10/E
D. Si vorrebbe avere conferma del fatto che la disciplina dei titoli atipici non possa essere applicata a strumenti finanziari che nel codice civile sono espressamente chiamati "obbligazioni", o sono ad esse assimilati, come quelli di cui all'articolo 2411, commi 1, 2 e 3 nonostante, a volte, possano avessero caratteristiche tali da non rientrare nella definizione dei "titoli similari alle obbligazioni" di cui all'articolo 44, comma 2, lettera c) del testo unico (Assonime, circolare 32 del 14 luglio 2004, pag. 37); come potrà, ad esempio, accadere quando il diritto al rimborso del capitale sia condizionato all'andamento economico della società o sia subordinato alla soddisfazione di altri creditori. Fermo restando che, a prescindere dalla denominazione formale del titolo, lo strumento finanziario abbia remunerazione costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente, di società dello stesso gruppo o di un affare, ha natura di "titolo similare alle azioni".
R. Rientrano nella disciplina dei "titoli atipici", assoggettati al trattamento fiscale previsto dall'articolo 5 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, i titoli che non presentino né i requisiti per essere considerati similari alle azioni, in quanto la relativa remunerazione non è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente, di società dello stesso gruppo o di un affare, né i requisiti per essere considerati similari alle obbligazioni perché, ad esempio, non garantiscono la restituzione del capitale ovvero, pur garantendola, assicurano anche una partecipazione diretta o indiretta alla gestione della società emittente o dell'affare in relazione al quale sono stati emessi. Pertanto, sono assimilati alle azioni anche i titoli obbligazionari, compresi quelli di cui all'articolo 2411, comma 3, del codice civile, la cui remunerazione sia costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente, di società dello stesso gruppo o di un affare. I titoli obbligazionari, che abbiano tali caratteristiche, sono, infatti, assimilati alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a), del TUIR, indipendentemente dalla loro denominazione formale. Tuttavia, rimane fermo che i titoli obbligazionari i quali assicurino rendimenti commisurati a parametri di natura finanziaria rientrano nel novero dei titoli atipici, qualora non garantiscano la restituzione del capitale versato.
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