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L'angolo di ROL

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    https://www.ilfattoquotidiano.it/201...studi/4696278/


    bravi.....

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      hi che bellezza....

      https://www.ilfattoquotidiano.it/201...desco/4696742/

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        Originariamente inviato da Limavy Visualizza il messaggio
        in base al principio di territorialità, condizione essenziale affinché le cessioni di beni siano considerate imponibili ai fini IVA, è necessario che l'operazione

        sia posta in essere:


        1 Da un soggetto residente in Italia
        2 Da un soggetto residente in Italia, anche se situato fuori dal territorio dello Stato
        3 Nel territorio dello Stato


        riferimento normativo-->art. 7

        la 1?
        Una Società di San Marino che vende in Svizzera un bene immobile che si trova in Italia dove si tassa?


        Non devi fare nulla...il casotto è solo per la prestazione dei servizi (per il requisito territoriale)

        Qui che devi fare?1) c'è un soggetto passivo? si
        il bene si trova in Italia (cioè nel territorio dello stato) si...ok finito.

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          per la cessione dei beni (x il requisito territoriale) si vede dove si trova il bene STOP

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            Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
            Lo Stato conserva questi atti e si fa pagare per questo "lavoro"
            nessuna cosa da aggiungere...male molto male...ahahaahhah

            L’imposta di registro presenta quale presupposto di imposta la registrazione di un atto inteso quale servizio amministrativo a fronte del quale il tributo può essere dovuto in misura fissa ed allora assume la natura di tassa oppure in misura proporzionale assumendo in tal caso la natura di imposta in quanto solo in questa ipotesi l’atto viene assunto come “indice di capacità contributiva”.


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              Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
              Come si determina la base imponibile?
              - base imponibile ( valore dell’atto) e giudizio di congruità : la base imponibile è data dal valore delle prestazioni indicate nell’atto ed in caso di diritti reali si fa riferimento al valore dei beni così come indicato dalle parti ma…per regola generale dopo l’applicazione dell’imposta principale in sede di registrazione (in base ai valori dichiarati nell’atto ) l’ufficio può “accertare” un’imposta complementare superiore quando il valore normale del bene ( valore venale) risulti superiore al prezzo dichiarato, procedendo con un giudizio di stima autonomo ( analogamente ai fini IVA e II.DD. l’ufficio può rettificare la base imponibile riparametrandola al “valore normale” ex art.9 TUIR).
              Tale giudizio di congruità risulta essere escluso nelle seguenti ipotesi
              1. cessioni di immobili ad uso abitativo tra soggetti privati ( ossia non IVA) se l’acquirente richiede che l’imposta sia applicata al valore “catastale” ( c.d. criterio automatico) con dichiarazione resa al notaio in sede di stipula e recepita nell’atto ed a condizione che venga dichiarato l’effettivo corrispettivo pattuito
              2. contratti costitutivi di obbligazioni di fare : la b.i. è data dal corrispettivo
              3. cessione del contratto : la b.i. è data dal corrispettivo
              4. atti di garanzia : la b.i. è data dalla somma garantita
              5. contratti di associazione in partecipazione : la b.i. è data dal valore dei beni apportati
              6. sentenze : a) costitutive … si applicano le aliquote previste per i contratti che producono gli stessi effetti, b) dichiarative…aliquota 1%, c) di condanna… 3%. Le sentenze non aventi contenuto patrimoniale scontano la tassa fissa.

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                - base imponibile ( valore dell’atto) e giudizio di congruità : la base imponibile è data dal valore delle prestazioni indicate nell’atto ed in caso di diritti reali si fa riferimento al valore dei beni così come indicato dalle parti ma…per regola generale dopo l’applicazione dell’imposta principale in sede di registrazione (in base ai valori dichiarati nell’atto ) l’ufficio può “accertare” un’imposta complementare superiore quando il valore normale del bene ( valore venale) risulti superiore al prezzo dichiarato, procedendo con un giudizio di stima autonomo ( analogamente ai fini IVA e II.DD. l’ufficio può rettificare la base imponibile riparametrandola al “valore normale” ex art.9 TUIR).
                Tale giudizio di congruità risulta essere escluso nelle seguenti ipotesi
                1. cessioni di immobili ad uso abitativo tra soggetti privati ( ossia non IVA) se l’acquirente richiede che l’imposta sia applicata al valore “catastale” ( c.d. criterio automatico) con dichiarazione resa al notaio in sede di stipula e recepita nell’atto ed a condizione che venga dichiarato l’effettivo corrispettivo pattuito
                2. contratti costitutivi di obbligazioni di fare : la b.i. è data dal corrispettivo
                3. cessione del contratto : la b.i. è data dal corrispettivo
                4. atti di garanzia : la b.i. è data dalla somma garantita
                5. contratti di associazione in partecipazione : la b.i. è data dal valore dei beni apportati
                6. sentenze : a) costitutive … si applicano le aliquote previste per i contratti che producono gli stessi effetti, b) dichiarative…aliquota 1%, c) di condanna… 3%. Le sentenze non aventi contenuto patrimoniale scontano la tassa fissa.

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                  avviso di liquidazione e avviso di accertamento : agli effetti dell’imposta di registro l’ufficio emette avviso di liquidazione quando è già determinata la base imponibile ed occorre soltanto quantificare l’imposta ( per effetto della dichiarazione o per pregresso avviso di accertamento) ed essendo atto impositivo diventa definitivo se non impugnato e in caso di mancato pagamento è titolo per l’iscrizione a ruolo delle somme. L’avviso di accertamento è, invece, conseguente ad una intervenuta rettifica di valore ma deve contenere anche la liquidazione dell’imposta con interessi e sanzioni ( è quello che l’art. 52, comma 2 qualifica come “avviso di rettifica e di liquidazione”…) e deve essere notificato entro il termine di decadenza di 2 anni dal pagamento dell’imposta proporzionale con le modalità stabilite per le II.DD.

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                    schemini...

                    - oggetto di registrazione ( presupposto di imposta )
                    • Atti art. 2
                    • Denunce a) contratti verbali art. 3 e b) operazioni societarie art. 4

                    - locazione immobili

                    - ammontare dell’imposta

                    - registrazione
                    • In A .E. : a) a richiesta ( - in termine fisso – in caso d’uso – volontaria ), b) d’ufficio
                    • Telematica : a) atti giudiziari, b) atti relativi agli immobili

                    - pagamento
                    • Riscossione
                    • Registrazione a debito
                    • Restituzione somme per atti invalidi

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