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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggiodallo statuto del contribuente...
Art. 6. (Conoscenza degli atti e semplificazione)
.......
5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l’amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell’ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioquello che sto postando e-commerce e tte è fuori perimetro per il vostro esame....ma sono di grande attualità...
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Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
E quindi lo facciamo per cultura personale?
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Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
Che artifizio fiscale è il FOI?
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Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
Questo con riferimento al fatto che il nuovo Governo vorrebbe inserire il contraddittorio preventivo sempre prima di un avviso di accertamento o iscrizione a ruolo (così mi pare di ricordare)?
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioPertanto, in caso di vendite a distanza dall’Italia ad altro Stato membro, potranno verificarsi tre differenti casistiche:
1) la società italiana fornitrice ha effettuato vendite a distanza verso altro Stato membro per un importo superiore a 100.000 euro (o alla minore soglia stabilita da detto Stato): in questo caso il fornitore è tenuto ad applicare l’imposta in quest’ultimo Stato (principio di destinazione) ed è altresì tenuto a identificarvisi ai fini IVA;
2) la società italiana fornitrice ha effettuato vendite a distanza verso altro Stato membro per un importo inferiore a 100.000 euro (o alla minore soglia stabilita da detto Stato), tuttavia ha esercitato l’opzione per applicare l’imposta nello Stato di destinazione: in questo caso il fornitore è tenuto ad applicare l’imposta in quest’ultimo Stato (principio di destinazione) ed è altresì tenuto a identificarvisi ai fini IVA (come nell’ipotesi n. 1);
3) la società italiana fornitrice ha effettuato vendite a distanza verso altro Stato membro per un importo inferiore a 100.000 euro (o alla minore soglia stabilita da detto Stato) senza esercitare l’opzione per l’applicazione dell’imposta nello Stato di destinazione: in tale casistica il fornitore è tenuto ad applicare l’imposta nel Paese membro di origine secondo le normali regole di territorialità, senza doversi identificare ai fini IVA nel paese di destinazione dei beni
1) Il commercio elettronico diretto è una cessione di beni o una prestazione di servizi? (domanda livello difficoltà 1)
2) Nel caso di commercio elettronico diretto reso (da un italiano) a un operatore commerciale uE si applica il reverse chiarge? (domanda livello diffixoltà 2)
3) se il commercio elettronico diretto è reso (da un italiano) ad un consumatore finale UE ? (domanda di livello 3)
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1) Il commercio elettronico indiretto è una cessione di beni o una prestazione di servizi? (domanda livello difficoltà 1)
2) Il commercio elettronico indiretto con soggetti passivi non residenti in italia sono operazioni imponibili in italia? (domanda livello difficoltà 2)
3) il commercio elettronico indiretto con consumatori finali residenti in ue, qual'è il trattamento? (domanda livello 3)
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