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L'angolo di ROL

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    caratteristiche comuni
    - tassativamente indicati dalla legge
    - generalmente sostenuti nel corso dell'anno d'imposizione (principio di cassa)
    - devono risultare da idonea documentazione

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      approfondimenti....

      - oneri sostenuti nell'interesse di terzi : ----> alcuni sono deducibili/detraibili nell'interesse di persone fiscalmente a carico
      - rimborsi di somme già dedotte o detratte---> se vengono rimborsati in periodi d'imposta successivi a quando si sono detratte/dedotte sono soggetti, salvo diversa opzione, a tassazione separata

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        l'elenco è infinito......

        riportiamo i più papabili....

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          Le spese sostenute per manutenzioni straordinarie, recuperi, ristrutturazioni di immobili sono considerate ai fini irpef?
          a) si, come oneri deducibili
          b) si come oneri detraibili
          c) no
          d) solo se sostenute per immobili commerciali

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            Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

            Oltre ad oneri e spese considerate per ogni tipologia di reddito, ve ne sono altri...

            ONERI DEDUCIBILI----> si deducono dal REDDITO COMPLESSIVO
            ONERI DETRAIBILI----> si detraggono dall'IMPOSTA LORDA
            42. In materia di diritto tributario, il reddito imponibile è dato dalla differenza tra:
            a) reddito complessivo e deduzioni
            b) reddito complessivo e detrazioni
            c) reddito netto e imposta lorda

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              26. Che differenza c'è tra le detrazioni e le deduzioni?
              a) le detrazioni riducono il reddito, le deduzioni riducono l'imposta
              b) le deduzioni riducono il reddito, del detrazioni riducono l'imposta
              c) Nessuna, i due termini hanno lo stesso significato

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                Ai sensi del tuir, l'imposta lorda sul reddito viene calcolata tenendo conto degli oneri detraibili?
                a) no, mai
                b) si, sempre
                c) si, nella misura in cui il reddito ne ha diritto

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                  Che differenza intercorre, ai fini delle imposte sui redditi, tra oneri deducibili ed oneri detraibili?
                  a) l'onere deducibile si riferisce ai redditi delle persone giuridiche. L'onere detraibile si applica sui redditi delle persone fisiche
                  b) l'onere detraibile riduce l'imponibile su cui applicare l'aliquota per determinare l'imposta
                  c) l'onere deducibile riduce l'imponibile su cui applicare l'aliquota per determinare l'imposta. L'onere detraibile riduce l'ammontare dell'imposta dovuta

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                    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

                    Art. 3

                    Base imponibile

                    1. L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato.

                    2. In deroga al comma 1 l'imposta si applica separatamente sui redditi elencati nell'articolo 16, salvo quanto stabilito nei commi 2 e 3 dello stesso articolo.

                    3. Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile:
                    a) i redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;

                    b) gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria;

                    c) [abrogata];

                    d) gli assegni familiari e l'assegno per il nucleo familiare, nonche', con gli stessi limiti e alle medesime condizioni, gli emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati nei casi consentiti dalla legge.

                    d-bis) la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544.

                    d-ter) le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali.
                    Gli assegni periodici corrisposti al solo coniuge separato o divorziato sono deducibili ai fini irpef?
                    a) no
                    b) si, ma solo per le somme eccedenti quelle risultanti dal provvedimento dell'autorità giudiziaria
                    c) si, ma solo nella misura in cui risultino da provvedimento dell'autorità giudiziaria

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                      Le somme corrisposte al coniuge ma destinate al mantenimento dei figli sono deducibili ai fini irpef?
                      a) no
                      b) si, ma solo per le somme eccedenti quelle risultanti dal provvedimento dell'autorità giudiziaria
                      c) si, ma solo nella misura in cui risultino da provvedimento dell'autorità giudiziaria

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