Originariamente inviato da ROL
					
						
						
							
							
							
							
								
								
								
								
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a scanso di equivoci...meglio ricordare che:Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioalla prossima faremo
 il regime delle PERDITE
Non dovete mai confondere la PERDITA CIVILISTICA (ricavi meno costi) del conto economico civilistico con la PERDITA FISCALE
Potrebbe verificarsi dunque la presenza di un utile civilistico e contemporaneamente (nello stesso periodo d'imposta) una perdita fiscale per effetto delle variazioni in diminuzione effettuate in dichiarazione dei redditi....
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art 8 tuir (irpef)Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggiopoi direi......
Quando si inizia l'attività commerciale /professionale è facile trovarsi in perdita (civilistica e fiscale) per effetto dell'elevate spese iniziali...(c.d fase start up)...il legislatore fiscale riconosce questo aspetto...
Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 2, e, limitatamente alle societa' in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del medesimo articolo 84.
mi sta dicendo che ciò vale anche per i soggetti IRES,,,,,,
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art 84Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
art 8 tuir (irpef)
Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 2, e, limitatamente alle societa' in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del medesimo articolo 84.
mi sta dicendo che ciò vale anche per i soggetti IRES,,,,,,
2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione possono, con le modalità previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi .......
quindi riportabili (in avanti) senza limiti di tempo.....
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Vige il principio di imputazione per cassa quindi pagherà quando incasserà, se non incasserà mai non pagherà alcunchè
questo direbbe la logica ma non è così......(il principio di cassa si conclama con l'emissione della fattura...)tant'è che esiste l'avviso di parcellla.....(per evitare ciò....)
Sto salvando, ma di questo non ho capito nulla
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2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione possono, con le modalità previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva.Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioma c'è un però......norma antielusiva...
dunque deve trattari di perdite realizzate da società appena nate e riguardare nuova attività produttiva (non esercita precedentemente)
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