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http://www.dirittobancario.it/approf...i-di-elusivitaOriginariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
Ok, forse ci ho capito qualcosa in più
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Ciò, come precisato dall’Agenzia delle Entrate (cfr. Circolare Ace, pagina 17), al fine di: “evitare che a fronte di una sola immissione di denaro possa essere moltiplicata la base di calcolo dell’ACE mediante una reiterazione di atti di apporto a catena all’interno delle società del gruppo”. In particolare nelle disposizioni antielusive specifiche sono ricomprese “quelle operazioni che potrebbero prestarsi al raggiungimento di fini elusivi nel presupposto che la direzione unitaria e la pluralità soggettiva presente all’interno del gruppo favoriscono capitalizzazioni di comodo” (cfr. Relazione).
per i più ruspanti....
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Uno degli interrogativi che sorgono in presenza di una fusione è se la società risultante possa utilizzare le eccedenze ACE formatisi in capo all’incorporataOriginariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
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Con la legge di Bilancio 2017 si registrano alcune novità ai fini dell’applicazione della disciplina sull’aiuto alla crescita economica - ACE, per il riporto delle perdite in occasione di operazioni straordinarie, fusioni e scissioni. In particolare, le novità vengono estese anche alle fusioni, scissioni, conferimenti di attivo, scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi. Si tratta di importanti limitazioni che, avendo effetto anche sul trasferimento dell’eccedenza ACE, impatteranno sulla pianificazione delle stesse operazioni straordinarie.
Intervenendo sulla disciplina sull’Aiuto alla crescita economica (ACE), la legge di Bilancio 2017 ha apportato alcune importanti modifiche al riporto delle perdite in occasione di operazioni straordinarie.
In particolare, si modifica il regime della portabilità delle perdite in caso di operazioni straordinarie di società (fusione, scissione,
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http://www.gop.it/doc_pubblicazioni/...wpybkf_ita.pdfOriginariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioCon la legge di Bilancio 2017 si registrano alcune novità ai fini dell’applicazione della disciplina sull’aiuto alla crescita economica - ACE, per il riporto delle perdite in occasione di operazioni straordinarie, fusioni e scissioni. In particolare, le novità vengono estese anche alle fusioni, scissioni, conferimenti di attivo, scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi. Si tratta di importanti limitazioni che, avendo effetto anche sul trasferimento dell’eccedenza ACE, impatteranno sulla pianificazione delle stesse operazioni straordinarie.
Intervenendo sulla disciplina sull’Aiuto alla crescita economica (ACE), la legge di Bilancio 2017 ha apportato alcune importanti modifiche al riporto delle perdite in occasione di operazioni straordinarie.
In particolare, si modifica il regime della portabilità delle perdite in caso di operazioni straordinarie di società (fusione, scissione,
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In effetti....Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
se non si capisce che oggi mafia=corruzione........
 o per lo meno che i due fenomeni sono interconnessi
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