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L'angolo di ROL
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Marchi e brevetti posseduti da società estere. Alcune imprese italiane hanno in passato trasferito i loro marchi o i brevetti che utilizzavano per esercitare la propria attività a società straniere, aventi sede in Stati ove la tassazione dei proventi derivanti dallo sfruttamento di marchi, brevetti e altre opere dell’ingegno è minima in virtù di diversi fattori (ad esempio Lussemburgo e Irlanda). Tale trasferimento avviene normalmente senza realizzo di rilevanti plusvalenze tassabili, vuoi perché il prezzo di trasferimento indicato nel relativo atto di vendita è simulato, in quanto notevolmente inferiore al reale valore dei beni trasferiti, vuoi a seguito dell’utilizzo di norme agevolative. A trasferimento avvenuto la situazione che si è creata è la seguente: la società straniera che detiene il marchio addebita alla società italiana delle royalties per l’utilizzo, da parte di quest’ultima, del marchio o dei brevetti; la società italiana risparmia imposte per un importo pari al 31,4% di tali royalties, mentre la società straniera paga sulle medesime royalties imposte notevolmente inferiori. L’utilizzo di società straniere e la detenzione di marchi e brevetti da parte di queste ultime non è di per sé certamente illecito, ma lo diventa se la società estera è nella sostanza fittizia perché tutte le decisioni che riguardano la sua gestione vengono poi prese in Italia ed essa è stata costituita al solo fine di consentire un indebito risparmio d’imposta; inoltre il trasferimento iniziale dei marchi e dei brevetti dalla società italiana alla società straniera dovrebbe originare, in capo alla prima, la tassazione di una plusvalenza determinata tenendo conto non del prezzo simulatamente indicato negli atti di vendita di tali beni, ma del reale valore di mercato di questi ultimi, identificabile in quello che sarebbe stato applicato se essi fossero stati venduti a soggetti esteri
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Sottovalutazione delle rimanenze di prodotti, materie prime e merci.
Si tratta di uno dei comportamenti evasivi più diffusi. Il valore delle rimanenze esistenti alla fine di un anno concorre a formare il reddito al netto del valore delle rimanenze dei medesimi beni esistenti all’inizio del medesimo anno; conseguentemente quanto minore è il valore delle rimanenze alla fine di un certo periodo, tanto minore è il reddito che deve essere sottoposto a tassazione. Per questo motivo molte imprese tendono a dichiarare nei loro bilanci e conseguentemente nelle loro dichiarazioni dei redditi un valore delle rimanenze inferiore a quello reale. In qualche caso si assiste tuttavia ad un fenomeno opposto, cioè quello della sopravvalutazione delle rimanenze, quando ciò è necessario per evitare di evidenziare che nel corso dell’anno sono state eseguite rilevanti vendite “in nero”, cioè omettendo l’emissione di scontrini e fatture. È noto il caso di un venditore di pesce fresco che ogni giorno vendeva con la sua bancarella 10 kg di pesce, ma emetteva scontrini solo per la vendita di 5 kg di pesce. Giunto alla fine dell’anno nel quale aveva lavorato per 300 giorni, si accorse che aveva acquistato pesce per 3000 kg (10 per ognuno dei 300 giorni lavorativi), ma che aveva emesso scontrini per la vendita solo di 1500 kg di pesce (cioè 5 kg per ognuno dei 300 giorni lavorativi). È chiaro che i conti non tornavano ma al finanziere che glielo faceva notare rispose: > naturalmente il finanziere non gli credette visto che 1500 kg di pesce in rimanenza erano decisamente troppi per chi non ne vendeva giornalmente più di 10 Kg.
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Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
Non ho capito...il marchio utilizzato per svolgere attività commerciale può essere affittato all'azienda stessa che lo sfrutta che riconoscerà dei diritti di sfruttamento al proprietario e qdi avrà dei costi???
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
non inerenti - costi effettivamente sostenuti ma che non puoi dedurti perchè nulla hanno a che fare con la tua attività
inesistenti---- effettuati solo sulla carta
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Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
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la vendita di marchi d’impresa e il riacquisto del mero diritto di sfruttamento parziale a un prezzo decisamente più alto rispetto a quello di cessione fa scattare l’abuso di diritto
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
si.....e comunque l'operazione classica è questa...
la vendita di marchi d’impresa e il riacquisto del mero diritto di sfruttamento parziale a un prezzo decisamente più alto rispetto a quello di cessione fa scattare l’abuso di diritto
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Intervista ad Antonio Niro, ex collaboratore di giustizia
„ L’agguato a San Severo
Pagò però a caro prezzo le conseguenze di quella decisione, poiché fu ben presto vittima di un agguato mentre era in compagnia di sua moglie e della loro figlia di appena sei mesi. Un episodio inquietante che lo spinse, dal giorno successivo, a collaborare con la giustizia. In quel lasso di tempo tra il processo e la sua testimonianza, viene trasferito a Bolzano, ma i ‘nemici’ lo rintracciano dopo appena dieci giorni di esilio.
http://www.foggiatoday.it/cronaca/antonio-niro-intervista-collaboratore-giustizia.html
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