--------------------------------------------> Rifiuti pericolosi tra le scorie di acciaieria, sei arresti - Giornale di Brescia
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L'angolo di ROL
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„L'illegalità percepita e che fa arrabbiare è quella dei piccoli furti di strada e di quartiere , che sposta anche milioni di voti, ma la vera illegalità che sposta milioni di euro è quella dei colletti bianchi, protetti politicamente , che ha le mani su tutte le grosse operazioni economiche e finanziarie . Ed è questa che incide sui livelli di vita dei cittadini perchè con corruzione ed evasione fiscale si comprimono salari e pensioni. Davigo ha citato un esempio ormai tristemente noto, il crac Parmalat che ha affossato i risparmi di 45000 cittadini, molti pensionati, che hanno avuto poco risalto e poca difesa.“
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Misure per il recupero dell’evasione (articolo 4)
Dal 1° gennaio 2017, è abolito lo “spesometro” e sono introdotti due nuovi adempimenti con periodicità trimestrale:- la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute
- la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva
Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute
I soggetti passivi Iva trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati di tutte le fatture emesse e ricevute nel trimestre di riferimento, incluse le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni, alle seguenti scadenze: 31 maggio, 16 settembre, 30 novembre e ultimo giorno di febbraio. Solo per il 2017 (primo anno di applicazione) si prevede l’invio di una comunicazione semestrale iniziale da effettuare entro il 25 luglio 2017.
Sono esonerati i produttori agricoli, esentati dal versamento dell’Iva e dagli obblighi documentali connessi, situati nelle zone montane.
La comunicazione, che deve essere effettuata in forma analitica secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, deve comprendere almeno i seguenti dati: dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni, data e numero della fattura, base imponibile, aliquota applicata, imposta, tipologia di operazione.
Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva
Negli stessi termini e con le stesse modalità previste per la comunicazione analitica dei dati delle fatture, i soggetti passivi comunicano i dati delle liquidazioni periodiche Iva, anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito (rimangono fermi i termini ordinari di versamento dell’Iva dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate).
Le modalità e le informazioni da trasmettere con la comunicazione in esame saranno definite da un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Sono esonerati i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, a meno che, nel corso dell’anno, le condizioni di esonero vengano meno.
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Misure per il recupero dell’evasione (articolo 4)
Dal 1° gennaio 2017, è abolito lo “spesometro” e sono introdotti due nuovi adempimenti con periodicità trimestrale:- la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute
- la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva
Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute
I soggetti passivi Iva trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati di tutte le fatture emesse e ricevute nel trimestre di riferimento, incluse le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni, alle seguenti scadenze: 31 maggio, 16 settembre, 30 novembre e ultimo giorno di febbraio. Solo per il 2017 (primo anno di applicazione) si prevede l’invio di una comunicazione semestrale iniziale da effettuare entro il 25 luglio 2017.
Sono esonerati i produttori agricoli, esentati dal versamento dell’Iva e dagli obblighi documentali connessi, situati nelle zone montane.
La comunicazione, che deve essere effettuata in forma analitica secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, deve comprendere almeno i seguenti dati: dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni, data e numero della fattura, base imponibile, aliquota applicata, imposta, tipologia di operazione.
Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva
Negli stessi termini e con le stesse modalità previste per la comunicazione analitica dei dati delle fatture, i soggetti passivi comunicano i dati delle liquidazioni periodiche Iva, anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito (rimangono fermi i termini ordinari di versamento dell’Iva dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate).
Le modalità e le informazioni da trasmettere con la comunicazione in esame saranno definite da un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Sono esonerati i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, a meno che, nel corso dell’anno, le condizioni di esonero vengano meno.
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In caso di omessa o errata trasmissione delle fatture, è prevista una sanzione di 2 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, con un massimo di 500 euro, se la regolarizzazione avviene entro 15 giorni dalla scadenza.
In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni, si applica la sanzione da 500 a 2.000 euro, con riduzione alla metà, se la regolarizzazione avviene nei 15 giorni successivi.
Dal 1° gennaio 2017 sono soppressi i seguenti adempimenti:- comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing
- limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea, le comunicazioni di cui all’articolo 50, comma 6, Dl 331/1993
- comunicazione delle operazioni intercorse con operatori economici situati in Paesi black list
Cambia il termine di presentazione della dichiarazione Iva: dal 2018 (Iva dovuta per il 2017), andrà trasmessa tra il 1° febbraio e il 30 aprile.
La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi sono obbligatorie a decorrere dal 1° aprile 2017 sia per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici sia per quelli che effettuano prestazioni di servizi tramite i medesimi distributori.
Si prevede che i termini di decadenza per gli accertamenti in tema di imposta sui redditi e Iva siano ridotti di due anni in caso di esercizio dell’opzione per la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati e dei corrispettivi.
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Dichiarazione integrativa a favore e ravvedimento (articolo 5)
Si estende la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione integrativa a favore (Irpef, Irap, sostituti d’imposta) anche oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, entro il termine per l’accertamento fiscale. In tal caso, il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
Una disciplina analoga è prevista per la dichiarazione integrativa Iva. In tal caso, il credito d’imposta può essere chiesto a rimborso ovvero può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata l’integrativa.
Viene modificata la disciplina relativa allo scomputo delle ritenute a titolo d’acconto per i lavoratori autonomi e per gli agenti e i rappresentanti di commercio. In particolare, per le ritenute operate nell’anno successivo a quello di competenza dei redditi, ma anteriormente alla presentazione della dichiarazione, i contribuenti possono scegliere di scomputarle dall’imposta relativa al periodo di competenza dei redditi ovvero da quella dovuta nel periodo in cui le ritenute sono state operate.
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Rappresentanza e assistenza dei contribuenti (articolo 6-bis)
Si consente anche ai tributaristi o consulenti tributari, certificati e qualificati ai sensi della legge sulle professioni non organizzate, di svolgere la rappresentanza e fornire assistenza ai contribuenti innanzi agli uffici dell’Amministrazione finanziaria.
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Introduzione degli indici sintetici di affidabilità (articolo 7-bis)
Dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, viene prevista l’abolizione degli studi di settore e la loro sostituzione con gli indici sintetici di affidabilità fiscale, individuati con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze. Agli indici sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l’Amministrazione finanziaria e contribuenti.
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Disposizioni in materia di semplificazione fiscale (articolo 7-quater)
L’articolo contiene una serie di norme di semplificazione fiscale. Di seguito, le più significative.
Nell’ambito della disciplina dell’attività di rettifica e accertamento presuntivo degli uffici finanziari, viene eliminata la presunzione legale di evasione relativa ai compensi dei professionisti in riferimento ai rapporti bancari, anche con riguardo ai versamenti. Inoltre, in ordine ai ricavi dei titolari di reddito di impresa, viene indicato un parametro quantitativo oltre il quale scatta la presunzione di evasione (prelievi o versamenti di importo superiore a 1.000 euro giornalieri e a 5mila euro mensili).
Le prestazioni di viaggio e trasporto acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il lavoratore autonomo.
Introdotta a decorrere dal 1° luglio 2017 la notifica mediante posta elettronica certificata degli avvisi di accertamento e degli altri atti destinati alle imprese individuali, alle società o ai professionisti.
Aggiornata e integrata la disciplina della notifica mediante posta certificata della cartella di pagamento.
A decorrere dal 2017 con riferimento alle certificazioni relative al 2016, posticipato dal 28 febbraio al 31 marzo il termine per la consegna della certificazione unica.
Prevista la sospensione dei termini, dal 1° agosto al 4 settembre, per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate (o da altri enti impositori), esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini Iva.
Introdotta, anche, la sospensione, dal 1° agosto al 4 settembre, dei termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici, dei controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata (sospensione feriale degli avvisi bonari).
Si posticipa dal 16 giugno al 30 giugno la data entro la quale effettuare il versamento a saldo dell’Irpef e dell’Irap da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all’articolo 5 Turi. Per i soggetti Ires, il versamento dell’imposta sul reddito e dell’Irap viene fatto slittare all’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta, modificando quindi il vigente termine finale del giorno 16 del sesto mese successivo. Tali modifiche decorrono dal 1° gennaio 2017. Per esigenze di coordinamento, vengono modificate le disposizioni relative ai termini di versamento Iva, allineandoli a quelli delle altre imposte.
Eliminata la comunicazione degli acquisti senza addebito di Iva effettuati nella Repubblica di San Marino da parte degli operatori economici italiani, soggetti passivi. La disposizione di applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Niente più obbligo di indicazione nella dichiarazione degli immobili situati all’estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d’imposta.
Modifiche anche alla disciplina della cedolare secca sugli affitti. La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto di locazione non comporta più la revoca dell’opzione esercitata in sede di registrazione, qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i relativi redditi nell’apposito quadro della dichiarazione dei redditi. Viene modificata anche la disciplina della sanzione prevista per la mancata presentazione delle comunicazioni in ordine ai contratti per cui è stata esercitata l’opzione: oltre al caso di mancata comunicazione della risoluzione del contratto di locazione, si prevede che siano comminate sanzioni anche per la mancata comunicazione della proroga, anche tacita, dei medesimi contratti. Infine, è elevata da 67 a 100 euro la misura di tale sanzione, ridotta a 50 euro se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a 30 giorni.
Negli articoli del Tuir la locuzione “mancato rinnovo” viene sostituita con la parola “revoca”. In tal modo, le opzioni esercitabili per i diversi regimi si intendono tacitamente prorogate oltre il loro limite naturale, a meno che non intervenga l’espressa revoca da parte del soggetto interessato.
Le disposizioni sul rinnovo tacito delle opzioni del Tuir (e le relative norme di coordinamento) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
Prevista la remissione in bonis anche per le opzioni da comunicare con dichiarazione dei redditi: se l’adempimento non è eseguito tempestivamente, è comunque possibile accedere all’opzione, purché non sia iniziata un’attività di accertamento da parte dell’Amministrazione e in presenza di specifiche condizioni di legge (presenza dei requisiti di legge; comunicazione effettuata entro il termine della prima dichiarazione utile; pagamento della sanzione nella misura minima).
Soppresso l’obbligo dell’F24 telematico per i pagamenti superiori a 1.000 euro.
Elevato da 15mila a 30mila euro l’ammontare dei rimborsi Iva subordinati a prestazione di apposita garanzia da parte del beneficiario.
Modificata la procedura per la chiusura delle partite Iva inattive. Un provvedimento dell’Agenzia delle entrate individuerà i criteri e le modalità di applicazione delle nuove norme. Eliminate, inoltre, le sanzioni previste per la mancata presentazione della dichiarazione di cessazione di attività a fini Iva.
In tema di accettazione e modifica della dichiarazione precompilata, è posticipata dal 7 al 23 luglio la data di scadenza dell’invio telematico all’Agenzia delle entrate effettuato direttamente dal contribuente.
Caf-dipendenti e professionisti abilitati potranno completare entro il 23 luglio le seguenti attività: comunicazione all’Agenzia delle entrate, in via telematica, del risultato finale delle dichiarazioni; consegna al contribuente di copia della dichiarazione dei redditi elaborata e del relativo prospetto di liquidazione; trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate delle dichiarazioni predisposte. Tale facoltà è consentita a condizione che entro il 7 luglio abbiano effettuato la trasmissione di almeno l'80% delle dichiarazioni.
In caso di infedeltà del visto sulle dichiarazioni elaborate dai Caf e dai professionisti, questi ultimi possono produrre una dichiarazione rettificativa o una comunicazione rettificata, anche dopo il termine del 10 novembre, sempre che l’infedeltà del visto non sia già stata contestata.
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