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L'angolo di ROL

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    Quando parla di accertamento induttivo e basta si intende quello extracontabile o puro

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      39 c 1 lett d...analitico -induttivo
      39 c 2 induttivo
      Dpr 600/73 ( erroneamente chiamato decreto accertamento).

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        Senti Roll-on lo so che sei bravo...sto cercando di darti una mano visto che sembri chiederla

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          Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
          Senti Roll-on lo so che sei bravo...sto cercando di darti una mano visto che sembri chiederla
          Senti strelizia ahahahaahah
          se ero bravo ero in agenzia non ti pare?

          Infatti, avevo chiesto a te (ma anche ad altri) cosa ne pensassero....Condivido che sul forum è difficile chiarirsi (poi il mio lessico nemmeno è di supporto ahahahah)
          Il quesito non era sulla definizione (questa la sapevo già) ma sulla domanda quiz....ossia se fosse corretto indicare l'induttivo puro quale metodologia eccezionale rispetto al comma 1 dell'art 39 dpr 600....questo chiedevo.

          e non ti incazzare!!! (tanto io non mi in*****)

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            Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
            In giurisprudenza fisco oggi del 16.02.2017....
            nel frattempo trovai questo.......
            https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/analitico-o-induttivo-pari-sono-se-laccertamento-ha-suoi-motivi------------------->

            bal ba bla..........I giudici di legittimità confermano, dunque, con la pronuncia in commento, il principio - già affermato nella sentenza 17587/2003 e più volte ribadito - per cui "in tema di accertamento dei redditi, allorquando ricorrano i presupposti sia dell'accertamento analitico, sia dell'accertamento induttivo, l'Amministrazione finanziaria può legittimamente utilizzare sia l'uno che l'altro metodo".

            ci possiamo fidare di fischio oggi?

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              e s'incazza lei ... senti...ahahaahah

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                https://milano.repubblica.it/cronaca...han-401553327/


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                  Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

                  Senti strelizia ahahahaahah
                  se ero bravo ero in agenzia non ti pare?

                  Infatti, avevo chiesto a te (ma anche ad altri) cosa ne pensassero....Condivido che sul forum è difficile chiarirsi (poi il mio lessico nemmeno è di supporto ahahahah)
                  Il quesito non era sulla definizione (questa la sapevo già ) ma sulla domanda quiz....ossia se fosse corretto indicare l'induttivo puro quale metodologia eccezionale rispetto al comma 1 dell'art 39 dpr 600....questo chiedevo.

                  e non ti incazzare!!! (tanto io non mi in*****)
                  Non mi ricordo perché non hai superato quando l'hai fatto, forse solo per l'attitudinale. Poi didatticamente ti conosco un po' se non abbastanza. Ho capito cosa chiedevi e so che sai...quello che intendo dire è che il ricorso all'accertamento puro avviene solo se non è possibile fare diversamente, perciò è considerato residuale ed eccezionale dato l'utilizzo di presunzioni prive del requisito di gravità, precisione e concordanza
                  Ultima modifica di strelizia; 25-05-2023, 12:15.

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                    Così dice anche la norma

                    In deroga alle disposizioni del comma precedente l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facolta' di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera d) del precedente comma:

                    a) quando il reddito d'impresa non e' stato indicato nella dichiarazione;

                    b) (lettera abrogata);

                    c) quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all'ispezione una o piu' delle scritture contabili prescritte dall'art. 14 ovvero quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore;

                    d) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del precedente comma ovvero le irregolarita' formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione sono cosi' gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilita' sistematica. Le scritture ausiliarie di magazzino non si considerano irregolari se gli errori e le omissioni sono contenuti entro i normali limiti di tolleranza delle quantita' annotate nel carico o nello scarico e dei costi specifici imputati nelle schede di lavorazione ai sensi della lettera d) del primo comma dell'art. 14 del presente decreto;

                    d-bis) quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numeri 3) e 4), del presente decreto o dell'articolo 51, secondo comma, numeri 3) e 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

                    d-ter) in caso di omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilita' degli studi di settore non sussistenti, nonche' di infedele compilazione dei predetti modelli che comporti una differenza superiore al 15 per cento, o comunque ad euro 50.000, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazioneÂ

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                      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                      e s'incazza lei ... senti...ahahaahah
                      A differenza tua non mi piace insegnare, ma aiutare. Dunque dammi una mano, altrimenti perdo la pazienza...

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