Originariamente inviato da ROL
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L'angolo di ROL
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È esatta.Originariamente inviato da ROLL'accertamento induttivo :
risposta esatta : è un accertamento in cui, ECCEZIONALMENTE, l'ufficio procede prescindendo dalle scritture e dalle risultanze di bilancio e avvalendosi di notizie comunque in suo possesso.
A me disturba la parola eccezionalmente....
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È quello che consente anche presunzioni prive dei requisiti di gravità , precisione e concordanza e prescinde dalle scritture contabili considerate inattendibiliOriginariamente inviato da ROLL'accertamento induttivo :
risposta esatta : è un accertamento in cui, ECCEZIONALMENTE, l'ufficio procede prescindendo dalle scritture e dalle risultanze di bilancio e avvalendosi di notizie comunque in suo possesso.
A me disturba la parola eccezionalmente....
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Sta a significare che si deve ricorrere all'accertamento basato su presunzioni semplicissime e prescindendo dalle scritture contabili solo se vi sono i presupposti. Certo eccezionalmente nel caso italiano magari suona strano...Originariamente inviato da ROL
Si strelizia 39 c 2 e 39 c 1 lett d....se mi ricordo ancora
non ho il codice avanti. Volevo solo dire che quella parola eccezionalmente nu ciaccogna
se ci sono I presupposti si applica punto.Non esiste nessuna eccezionalità o priorità nella scelta
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Non mi ricordo perché non hai superato quando l'hai fatto, forse solo per l'attitudinale. Poi didatticamente ti conosco un po' se non abbastanza. Ho capito cosa chiedevi e so che sai...quello che intendo dire è che il ricorso all'accertamento puro avviene solo se non è possibile fare diversamente, perciò è considerato residuale ed eccezionale dato l'utilizzo di presunzioni prive del requisito di gravità , precisione e concordanzaOriginariamente inviato da ROL
Senti strelizia ahahahaahah
se ero bravo ero in agenzia non ti pare?
Infatti, avevo chiesto a te (ma anche ad altri) cosa ne pensassero....Condivido che sul forum è difficile chiarirsi (poi il mio lessico nemmeno è di supporto ahahahah)
Il quesito non era sulla definizione (questa la sapevo già ) ma sulla domanda quiz....ossia se fosse corretto indicare l'induttivo puro quale metodologia eccezionale rispetto al comma 1 dell'art 39 dpr 600....questo chiedevo.
e non ti incazzare!!!
(tanto io non mi in*****)Ultima modifica di strelizia; 25-05-2023, 13:15.
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Così dice anche la norma
In deroga alle disposizioni del comma precedente l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facolta' di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera d) del precedente comma:
a) quando il reddito d'impresa non e' stato indicato nella dichiarazione;
b) (lettera abrogata);
c) quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all'ispezione una o piu' delle scritture contabili prescritte dall'art. 14 ovvero quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore;
d) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del precedente comma ovvero le irregolarita' formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione sono cosi' gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilita' sistematica. Le scritture ausiliarie di magazzino non si considerano irregolari se gli errori e le omissioni sono contenuti entro i normali limiti di tolleranza delle quantita' annotate nel carico o nello scarico e dei costi specifici imputati nelle schede di lavorazione ai sensi della lettera d) del primo comma dell'art. 14 del presente decreto;
d-bis) quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numeri 3) e 4), del presente decreto o dell'articolo 51, secondo comma, numeri 3) e 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
d-ter) in caso di omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilita' degli studi di settore non sussistenti, nonche' di infedele compilazione dei predetti modelli che comporti una differenza superiore al 15 per cento, o comunque ad euro 50.000, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazioneÂ
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