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    Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

    non è relativo, sono voti dall'8,5 al 9...è oggettivo
    uffà ahahahaha

    ma se ci sono davanti dei più bravi sei sempre ultimo....

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      (all'epoca....ora tutti dietro ahahahahah)

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        Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

        uffà ahahahaha

        ma se ci sono davanti dei più bravi sei sempre ultimo....
        E va beh...ma era molto difficile passare con quei votoni!
        Ultima modifica di strelizia; 22-01-2020, 19:00.

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          Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
          (all'epoca....ora tutti dietro ahahahahah)
          non esageriamo...

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            Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
            off topic.....


            finalmente....ahahahaahah bravo a chi ha fatto l'articolo

            https://www.fiscooggi.it/rubrica/giu...empre-allegare
            https://www.iltributo.it/dalla-cassa...i-allegazione/

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              Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

              non esageriamo...
              è tutto relativo...

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                Ai sensi delle norme citate, infatti, l’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione, però, che questi ultimi siano allegati all’atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento che risultino necessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente – ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale – di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento (Cass., sez. 5, 25/03/2011, n. 6914, Rv. 617325 – 01), o, ancora, che gli atti richiamati siano già conosciuti dal contribuente per effetto di precedente notificazione (Cass., sez. 5, 25/07/2012, n. 13110, Rv. 623857 – 01).

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                  Rollino, ripasso dopo per salvare quel che posti. Vado a vedermi un altro po' d'inglese. Ciao

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                    Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
                    Rollino, ripasso dopo per salvare quel che posti. Vado a vedermi un altro po' d'inglese. Ciao
                    bye bye

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                      ----------------------> https://www.ilfattoquotidiano.it/201...itore/4917229/

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