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L'angolo di ROL

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    Articolo 2392

    Responsabilita' verso la societa'.

    In vigore dal 19/04/1942


    Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la societa' dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o piu' amministratori. In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell'articolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. La responsabilita' per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata d notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.

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      Sono pronta a confrontarmi su responsabilità amministratori e scioglimento e liquidazione società

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        Articolo 2393


        Azione sociale di responsabilita'.

        In vigore dal 12/01/2006



        L'azione di responsabilita' contro gli amministratori e' promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la societa' e' in liquidazione. La deliberazione concernente la responsabilita' degli amministratori puo' essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non e' indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. L'azione di responsabilita' puo' anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. L'azione puo' essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica. La deliberazione dell'azione di responsabilita' importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui e' proposta, purche' sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori. La societa' puo' rinunziare all'esercizio dell'azione di responsabilita' e puo' transigere, purche' la rinunzia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purche' non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilita' ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis.

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          Mi è capitato di leggere un quiz sull'aumento di capitale sociali e sui modi in cui può avvenire. Chiedevano se con obbligazioni convertibili, con obbligazioni con warrant e altre opzioni.
          Io ho escluso le obbligazioni con warrant, perchè ho letto che prima di poter sottoscrivere le azioni l'obbligazionista deve versare un'altra somma di danaro, oltre quella versata per l'acquisto delle obbligazioni

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            Articolo 2393 bis

            Azione sociale di responsabilita' esercitata dai soci

            In vigore dal 12/01/2006

            Modificato da: Legge del 28/12/2005 n. 262 Articolo 3


            L'azione sociale di responsabilita' puo' essere esercitata anche dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale o la diversa misura prevista nello statuto, comunque non superiore al terzo. Nelle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'azione di cui al comma precedente puo' essere esercitata dai soci che rappresentino un quarantesimo del capitale sociale o la minore misura prevista nello statuto. La societa' deve essere chiamata in giudizio e l'atto di citazione e' ad essa notificato anche in persona del presidente del collegio sindacale. I soci che intendono promuovere l'azione nominano, a maggioranza del capitale posseduto, uno o piu' rappresentanti comuni per l'esercizio dell'azione e per il compimento degli atti conseguenti. In caso di accoglimento della domanda, la societa' rimborsa agli attori le spese del giudizio e quelle sopportate nell'accertamento dei fatti che il giudice non abbia posto a carico dei soccombenti o che non sia possibile recuperare a seguito della loro escussione. I soci che hanno agito possonorinunciare all'azione o transigerla; ogni corrispettivo per la rinuncia o transazione deve andare a vantaggio della societa'. Si applica all'azione prevista dal presente articolo l'ultimo comma dell'articolo precedente.

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              Responsabilità verso la società

              Responsabilità verso i creditori sociali

              Responsabilità verso singoli soci o terzi

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                Art 2391 commi 4 e 5 (conflitto di interessi)

                L'amministratore risponde dei danni derivanti alla società dalla sua azione o omissione
                L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico
                Ultima modifica di strelizia; 15-07-2019, 09:04.

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                  Rol, Checcom non c'è...vado anch'io?

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                    Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
                    Mi è capitato di leggere un quiz sull'aumento di capitale sociali e sui modi in cui può avvenire. Chiedevano se con obbligazioni convertibili, con obbligazioni con warrant e altre opzioni.
                    Io ho escluso le obbligazioni con warrant, perchè ho letto che prima di poter sottoscrivere le azioni l'obbligazionista deve versare un'altra somma di danaro, oltre quella versata per l'acquisto delle obbligazioni
                    Magari potremmo vedere meglio i vari tipi di aumento di capitale sociale

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                      Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
                      Rol, Checcom non c'è...vado anch'io?
                      Non ci siete entrambi...se vedemo...

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                      Sto operando...
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