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    Articolo 2394


    Responsabilita' verso i creditori sociali.

    In vigore dal 19/04/1942


    Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrita' del patrimonio sociale. L'azione puo' essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all'azione da parte della societa' non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione puo' essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.

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      Articolo 2394 bis


      Azioni di responsabilita' nelle procedure concorsuali.

      In vigore dal 01/01/2004




      In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria le azioni di responsabilita' previste dai precedenti articoli spettano al curatore del fallimento, al commissario liquidatore e al commissario straordinario.

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        Articolo 2395

        Azione individuale del socio e del terzo.

        In vigore dal 19/04/1942


        Le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori. L'azione puo' essere esercitata entro cinque anni dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il socio o il terzo.

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          Articolo 2396




          Direttori generali.

          In vigore dal 19/04/1942


          Le disposizioni che regolano la responsabilita' degli amministratori si applicano anche ai direttori generali nominati dall'assemblea o per disposizione dello statuto, in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la societa'.

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            poi ci sarebbe da aggiungere tante altre cose ma mi limiterei a questo CHI DEVE PROVARE COSA

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              poi ci sarebbe da aggiungere tante altre cose ma mi limiterei a questo CHI DEVE PROVARE COSA
              ( responsabilità contrattuale ed extracontrattuale)

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                Articolo 2394 bis


                Azioni di responsabilita' nelle procedure concorsuali.

                In vigore dal 01/01/2004




                In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria le azioni di responsabilita' previste dai precedenti articoli spettano al curatore del fallimento, al commissario liquidatore e al commissario straordinario.
                La società per azioni in regime di amministrazione straordinaria può esercitare l'azione di responsabilità contro gli amministratori tramite....
                A) Il commissario straordinario.
                B) Il presidente del collegio sindacale.
                C) I soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale.
                D) I soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

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                  Articolo 2393 bis

                  Azione sociale di responsabilita' esercitata dai soci

                  In vigore dal 12/01/2006

                  Modificato da: Legge del 28/12/2005 n. 262 Articolo 3


                  L'azione sociale di responsabilita' puo' essere esercitata anche dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale o la diversa misura prevista nello statuto, comunque non superiore al terzo. Nelle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'azione di cui al comma precedente puo' essere esercitata dai soci che rappresentino un quarantesimo del capitale sociale o la minore misura prevista nello statuto. La societa' deve essere chiamata in giudizio e l'atto di citazione e' ad essa notificato anche in persona del presidente del collegio sindacale. I soci che intendono promuovere l'azione nominano, a maggioranza del capitale posseduto, uno o piu' rappresentanti comuni per l'esercizio dell'azione e per il compimento degli atti conseguenti. In caso di accoglimento della domanda, la societa' rimborsa agli attori le spese del giudizio e quelle sopportate nell'accertamento dei fatti che il giudice non abbia posto a carico dei soccombenti o che non sia possibile recuperare a seguito della loro escussione. I soci che hanno agito possonorinunciare all'azione o transigerla; ogni corrispettivo per la rinuncia o transazione deve andare a vantaggio della societa'. Si applica all'azione prevista dal presente articolo l'ultimo comma dell'articolo precedente.
                  Nelle società per azioni che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, salva la diversa misura prevista nello statuto, l'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori può essere esercitata dai soci che rappresentino....
                  A) Almeno un quinto del capitale sociale.
                  B) Almeno un terzo del capitale sociale.
                  C) Non meno della maggioranza del capitale sociale.
                  D) Non meno di un quarantesimo del capitale sociale.

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                    L'azione di responsabilità contro gli amministratori della società per azioni si prescrive nel termine di....
                    A) Cinque anni dalla cessazione degli amministratori dalla carica.
                    B) Due anni dalla cessazione degli amministratori dalla carica.
                    C) Cinque anni dal verificarsi del fatto da cui deriva la responsabilità.
                    D) Cinque anni dall'approvazione del bilancio d'esercizio in cui si è verificato il fatto da cui deriva la responsabilità.

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                      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                      Articolo 2393


                      Azione sociale di responsabilita'.

                      In vigore dal 12/01/2006



                      L'azione di responsabilita' contro gli amministratori e' promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la societa' e' in liquidazione. La deliberazione concernente la responsabilita' degli amministratori puo' essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non e' indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. L'azione di responsabilita' puo' anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. L'azione puo' essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica. La deliberazione dell'azione di responsabilita' importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui e' proposta, purche' sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori. La societa' puo' rinunziare all'esercizio dell'azione di responsabilita' e puo' transigere, purche' la rinunzia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purche' non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilita' ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis.
                      Una società che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio può rinunciare all'azione di responsabilità contro gli amministratori, purché la rinuncia sia approvata con espressa deliberazione dell'assemblea....
                      A) Salvo il voto contrario di una minoranza di soci che rappresentano almeno un quinto del capitale sociale.
                      B) Salvo il voto contrario di una minoranza di soci che rappresentano almeno un ventiseiesimo del capitale sociale.
                      C) Salvo parere contrario del collegio sindacale.
                      D) Salvo il parere contrario del comitato di gestione.

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