Nel caso in cui emerga una sopravvenienza fiscalmente rilevante la stessa non potrà essere rilevata in contabilità, in considerazione di quanto previsto dai principi contabili nazionali prima richiamati. Pertanto sarà necessario rilevare una variazione in aumento in dichiarazione
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L'angolo di ROL
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È interessante a tal proposito rilevare come, in tutti quei casi in cui il costo fiscale del credito sia uguale al valore nominale, la rinuncia del credito da parte del socio continui a non far emergere alcuna sopravvenienza tassabile (sempre che, ovviamente, sia rilasciata apposita dichiarazione sostitutiva).
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Originariamente inviato da checcom Visualizza il messaggioamministrativo è da fare tutto o c'è qualcosa in particolare su cui focalizzarsi?
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Originariamente inviato da checcom Visualizza il messaggioAll'università non l'ho studiato purtroppo
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioDal punto di vista contabile, il nuovo principio contabile OIC n.28, così come riformulato nell’agosto 2014, prevede che la rinuncia del credito da parte del socio debba essere trattata contabilmente alla stregua di un apporto di patrimonio netto e non può invece comportare la rilevazione di una sopravvenienza attiva in bilancio.
per la seconda invece?
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioincomincia dalla 241/90....tutta rigo pe rigo......
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