in italia oggi l'a.e fa questa distinzione....(rifacendosi alla Cassazione che tu citavi)
differenza tra tributi armonizzati e non armonizzati
differenza tra accertamenti a tavolino in ufficio e quelli effettuati nei locali del contribuente
interessante è il discorso fatto dalla CTP.....(era la prima domanda che mi ero fatto anch'io...) ma se l'avviso di accertamento (come sempre succede riguarda entrambe le tipologie di tributo? che fai a testa o croce )
interessante è il discorso fatto dalla CTP.....(era la prima domanda che mi ero fatto anch'io...) ma se l'avviso di accertamento (come sempre succede riguarda entrambe le tipologie di tributo? che fai a testa o croce )
Va tuttavia rilevato – proseguono i giudici siracusani, con condivisibile argomentazione – come nel caso di accertamento contestuale sia di maggiore iva che di imposte dirette, come è avvenuto nel caso concreto, l’obbligo del contraddittorio preventivo sia implicito e si estenda per tutti i tipi di imposta, non potendosi parcellizzare la declaratoria di illegittimità limitatamente all’Iva, con la conseguenza che la censura avanzata nel presente giudizio va sicuramente accolta anche per le altre imposte.
In pratica, l’obbligo di contraddittorio per i tributi armonizzati attrae l’accertamento unitario che contiene anche l’iva e, in caso di violazione, ne consegue l’invalidità dell’atto.
E dal momento che, in base al principio dell’unitarietà dell’avviso di accertamento, gli atti dell’amministrazione finanziaria concernono nella maggioranza dei casi sia le imposte dirette che l’iva, se quanto affermato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa dovesse trovare ulteriori conferme, ne deriverebbe un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale cui l’amministrazione finanziaria dovrebbe adeguarsi.
leggevo però che c'è una massima di Cassazione Cassazione, ordinanza 21767/2018 che dice che in caso di accertamento congiunto Ires irap iva la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale invalida l'atto solo per la parte dei tributi armonizzati, per gli altri invece solo se espressamente previsto. Quindi il giudice prima di invalidare parzialmente l'atto deve verificare se in mancanza di tale irregolarità il procedimento sarebbe potuto pervenire ad un un diverso e più favorevole risultato per il contribuente
leggevo però che c'è una massima di Cassazione Cassazione, ordinanza 21767/2018 che dice che in caso di accertamento congiunto Ires irap iva la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale invalida l'atto solo per la parte dei tributi armonizzati, per gli altri invece solo se espressamente previsto. Quindi il giudice prima di invalidare parzialmente l'atto deve verificare se in mancanza di tale irregolarità il procedimento sarebbe potuto pervenire ad un un diverso e più favorevole risultato per il contribuente
si,il lamento non deve essere "finto" anche se si trattasse solo di iva.......devi sempre dimostrare cosa sarebbe successo se si fosse avvitato il contraddittorio violato
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