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    l'ufficio vede l'inerenza nel 109 comma 5----> e quindi è il contribuente che deve provare
    la cassazione e da un pò che tuona diversamente-----> l'inerenza non è nel 109 comma 5 e quindi l'a.e deve utilizzare il 39 comma 1 lettera d)

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      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

      no, solo in seconda battuta.....
      Quindi se ho capito bene...in certi casi gli avvisi di accertamento hanno una motivazione debole...

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        Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

        Qual è invece la norma da applicare?
        il 39 comma 1 lett d) del dpr 600/73 per l'accertamento

        l'inerenza è principio immanente dellìordinamento e discende direttamente dal principio costituzionale art 53

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          Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
          l'ufficio vede l'inerenza nel 109 comma 5----> e quindi è il contribuente che deve provare
          la cassazione e da un pò che tuona diversamente-----> l'inerenza non è nel 109 comma 5 e quindi l'a.e deve utilizzare il 39 comma 1 lettera d)
          Qdi in caso di rettifica di dichiarazioni

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            il principio d'inerenza viene rispettato ogni volta che l'abbattimento dell'imponibile avviene per mezzo di un costo che consente di evidenziare la reale capacità contributiva di un soggetto. In altri termini, l'inerenza è un concetto pregiuridico, implicito nella stessa nozione di reddito, che per dirsi tale deve essere calcolato al netto dei costi necessari o utili alla sua produzione.

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              Originariamente inviato da checcom Visualizza il messaggio

              stavo leggendo proprio questo
              e tu strelizia?

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                Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                il principio d'inerenza viene rispettato ogni volta che l'abbattimento dell'imponibile avviene per mezzo di un costo che consente di evidenziare la reale capacità contributiva di un soggetto. In altri termini, l'inerenza è un concetto pregiuridico, implicito nella stessa nozione di reddito, che per dirsi tale deve essere calcolato al netto dei costi necessari o utili alla sua produzione.
                Per me è inerente un costo che rientra nell'oggetto dell'attività d'impresa

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                  Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

                  e tu strelizia?
                  che cosa?

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                    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

                    e tu strelizia?
                    leggeva questo-----> https://www.ecnews.it/inerenza-anti-...la-cassazione/

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                      La Corte di Cassazione, con due ordinanze pubblicate a poca distanza l’una dall’altra – la n. 450/2018 e la n.3170/2018 – ha proposto un importante cambiamento della lettura e quindi della applicazione pratica del noto principio di inerenza delle spese, rispetto all’orientamento sinora prevalente e tradizionalmente applicato. Ma andiamo con ordine.

                      Secondo l’orientamento interpretativo più radicato nel tempo, il principio di inerenza sarebbe sancito dall’articolo 109, comma 5, Tuir, ai sensi del quale le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, dagli oneri fiscali e contributivi, sarebbero deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito, o che non vi concorrono in quanto esclusi.

                      L’Amministrazione finanziaria ha più volte ribadito che l’inerenza delle spese deve essere valutata con riguardo all’impresa nel suo complesso, e quindi non strettamente riferita alla realizzazione di ricavi. A questa nozione si è poi nel tempo aggiunta anche una sorta di c.d. inerenza quantitativa, molto vicina al principio di antieconomicità e volta quindi a poter ritenere una spesa inerente solo per una sua parte in ragione di una presunta non congruità rispetto alla complessiva attività dell’impresa.

                      Ebbene, questa tradizionale definizione del principio di inerenza viene completamente disattesa dalle sopra citate ordinanze della Cassazione dalle quali si traggono alcune affermazioni di principio senza dubbio molto interessanti.

                      In primo luogo, viene rotto il collegamento fra il principio di inerenza ed l’articolo 109, comma 5, Tuir.

                      Ovvero, l’inerenza non avrebbe affatto un fondamento normativo in questa disposizione del Tuir la quale, invece, avrebbe solo la funzione di stabilire che, ove alla formazione dell’imponibile fiscale concorressero ricavi esenti, allora non sarebbe possibile dedurre oneri che derivano dalle attività o dai beni da cui appunto originano tali proventi esenti. Quindi, l’inerenza discenderebbe non da questa disposizione del Tuir, come tradizionalmente pensato, bensì dal principio costituzionale di capacità contributiva.

                      Il secondo principio affermato è che la valutazione della inerenza di un costo consiste sempre e solo in un giudizio “qualitativo”; quindi, va abbandonato il concetto di inerenza “quantitativa” poiché tale requisito non può essere mai tradotto in termini di congruità della spesa sostenuta, un aspetto quest’ultimo che potrebbe semmai costituire elemento indiziario nel giudizio qualitativo. L’affermazione contenuta nella ordinanza n. 450/2018 è eloquente ove si legge che “l’inerenza deve essere apprezzata attraverso un giudizio qualitativo, scevro da riferimenti ai concetti di utilità o vantaggio, afferenti un giudizio quantitativo, e deve essere distinta anche dalla nozione di congruità del costo”.

                      Questo non significa che la questione della antieconomicità dei costi sia stata rimossa dall’ambito fiscale, bensì solo che questa non deve essere più vista nella prospettiva dell’inerenza delle spese; quindi, il comportamento antieconomico del contribuente continua ad essere perseguibile sulla base di presunzioni dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che facciano emergere, ad esempio, la ricorrenza di rilevanti scostamenti fra prezzo e valore di mercato dei beni/servizi scambiati, di situazioni di arbitraggio fiscale, di relazioni familiari o societarie tali da influenzare la corretta fissazione dei corrispettivi, ecc..

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