licenza di uccidere” gli uomini e non le pummarole, da circa trenta anni................
L’articolo 1 della legge 6/2014 (per Terra dei Fuochi) prescrive che “chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni”. Non era difficile pensare che i criminali che operano nella sovrapposizione dei rifiuti speciali e urbani per coprire l’evasione fiscale delle aziende “a nero” si accorgessero che, di conseguenza, se si appicca il fuoco a rifiuti non abbandonati e non depositati in maniera incontrollata, non si ricadeva nel reato previsto dalla legge.
Dalla promulgazione della legge, questo “vulnus” ha determinato il progressivo spostamento dei roghi tossici di tutte le “Terre dei Fuochi” dai bordi delle strade e dalle discariche abusive, oggi sanzionabili, all’interno degli impianti legali di stoccaggio dei rifiuti innanzitutto per coprire l’ordinaria commistione di materiali di differente provenienza con codici Cer alterati da “giro bolla”insieme ai rifiuti speciali prodotti in regime di evasione fiscale.
https://www.ilfattoquotidiano.it/201...otivo/4565522/
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