annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

L'angolo di ROL

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
    SENTENZA DEL 16/06/2015 N. 24967/3 - CORTE DI CASSAZIONE

    Corte di Cassazione: Il commercialista che tiene la contabilità di un contribuente infedele rischia il sequestro dei suoi beni personali


    In tema di misure cautelari reali, è immediatamente esecutivo il provvedimento emesso a norma dell'art. 322 bis cod. proc. pen. dal tribunale del riesame che, in accoglimento dell'appello del P.M., abbia disposto il sequestro preventivo negato dal G.i.p., in quanto non opera in tale settore la diversa previsione relativa alle misure cautelari personali, che ne differisce l'efficacia alla definitività del provvedimento.
    qui sarebbe utile un trust ......più che una polizza..

    Commenta


      SENTENZA DEL 15/06/2015 N. 1101/1 - COMM. TRIB. REG. PER LA TOSCANA

      Esterovestizione: spetta al contribuente di provare l’effettiva sede della società che presenta molteplici elementi di collegamento sul territorio dello Stato


      Al fine di contrastare la costituzione di società "esterovestite" al solo scopo di ottenere un livello di tassazione più vantaggioso rispetto a quello previsto dal sistema tributario nazionale, il legislatore è intervenuto sulla materia introducendo norme che prevedono l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente sollevando l'Amministrazione finanziaria dalla necessità di provare l'effettiva sede di società ed enti che hanno svariati e significativi elementi di collegamento col territorio nazionale.

      Ciò è stato rilevato dai giudici di Firenze, secondo i quali spetta dunque al contribuente l'onere di dimostrare che esistono elementi di fatto o atti in grado di dimostrare il reale radicamento della direzione effettiva della società nello stato estero.

      Commenta


        SENTENZA DEL 06/05/2015 N. 809/13 - COMM. TRIB. REG. PER LA TOSCANA

        Emissione di fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti da “società cartiere”


        I giudici della CTR di Firenze affermano che i documenti provenienti da una "società cartiera" non costituiscono documenti contabili idonei a provare la legittimità e la correttezza delle detrazioni, al pari del pagamento effettuato dal cessionario nei confronti di una società cartiera.

        Nel caso di specie è emerso il duplice intento di abbattere il reddito imponibile da parte delle società utilizzatrici di dette fatture, nonché di coprire acquisti e vendite effettuati sul mercato nero di merci realmente esistenti. Inoltre, i giudici fiorentini hanno affermato che l'esistenza di acquisti e cessioni realmente avvenuti, anche se sul mercato nero, non mina l'attività accertativa dell'Ufficio quando le fatture risultano provenienti da soggetti inesistenti e sono del tutto inattendibili negli importi e nella indicazione dei soggetti tra cui sono realmente avvenute dette operazioni.

        Sul punto la sentenza richiama due importanti principi contenuti in due recenti pronunce della Suprema Corte. Il primo (sentenza n. 25141 della Cassazione civile, sezione tributaria del 30 novembre 2009) afferma che i costi che concorrono a formare il reddito d'impresa devono essere certi nell'esistenza ed il loro ammontare determinabile in modo obiettivo. Il secondo (sentenza n. 428 della Cassazione civile, sezione tributaria del 14 gennaio 2015) stabilisce che la dimostrazione della reale fornitura della merce non basterebbe a sanare il fatto che le fatture emesse rimangano comunque false ed irregolari, ma è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione non essendo sufficiente la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti in quanto facilmente falsificabili.

        Commenta


          SENTENZA DEL 13/04/2015 N. 138/9 - COMM. TRIB. REG. FRIULI VENEZIA-GIULIA

          Non basta una ricerca su Internet per dimostrare l’interposizione fittizia


          La sentenza in esame verte su un presunto caso di interposizione fittizia (art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973) di una Società americana. Secondo l'Ufficio la predetta Società sarebbe stata utilizzata al solo scopo di eludere la normativa fiscale interna. Sulla questione i Giudici della CTR Friuli Venezia Giulia, nel confermare la sentenza dei giudici di prime cure, hanno ribadito che l'ufficio non ha dato prova dell'inesistenza della società di diritto americano, né le informazioni reperite su internet nel sito dell'International Company Profile possono essere utilizzate come prove o indizi. In particolare i giudici di secondo grado ricordano che prova documentale dell'esistenza di una società può essere fornita, come indicato nella circolare del Ministero delle Finanze n. 201/E del 17 agosto 1996, solo dalla competente Autorità fiscale estera, in tal caso quindi dall'Internal Revenue Service.

          Commenta


            http://milano.corriere.it/notizie/cr...d5ab3f02.shtml

            Commenta


              http://www.corriere.it/economia/leco...incipale.shtml

              Commenta


                Le sentenze si rispettano ma la sensazione di sollievo che si è diffusa ieri sembra portare le lancette del tempo molto indietro, a quegli anni in cui si negava la ‘ndrangheta in Piemonte o in Emilia, in cui si scuoteva la testa indignati all’idea che i clan stessero conquistando tutto l’hinterland milanese. E sappiamo quali danni abbiano fatto decenni di sottovalutazione politica dei fenomeni mafiosi.
                http://www.repubblica.it/cronaca/201...-C8-P1-S1.8-T2

                Commenta


                  Amare Roma significa fare pulizia, non continuare a nascondere la spazzatura della corruzione, del malaffare e della criminalità organizzata dietro una rivendicazione d’orgoglio posticcio. Significa fare i conti davvero e fino in fondo con una città che è diventata capitale dello spaccio di cocaina, in cui il crimine controlla gangli economici vitali.

                  Commenta


                    non credo che i giudici non sappiano che a Roma ci sia la mafia, del resto non c'è una regione dove non ci sia....ma bisogna essere in grado di provarla in giudizio

                    Commenta


                      Chi può manda i figli a studiare altrove. Chi non può si adegua. La paura ha spinto tanti ad arrendersi. Come lo Stato (sul serio) si muove la mafia reagisce

                      Commenta

                      Sto operando...
                      X