Se le scritture contabili sono regolarmente tenute costituiscono presunzione di veridicità per il contribuente? cioè,,,,incomberebbe all'amministrazione finanziaria l'onere della prova contraria alle risultanze emergenti dalla scritture?
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Il valigione del tirocinante
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioquindi per i redditi d'impresa delle persone fisiche l'ufficio provvede......
..........
--> accertamento analitico--> elementi certi
--> accertamento analitico-induttivo-> elementi probabili (presunzioni gravi , precise e concordanti)
--> accertamento induttivo--> elementi comunque raccolti ( anche con presunzioni non gravi, precisi e concordanti)
per i vari casi leggere l'articolo
Ok
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Art. 32.
Poteri degli uffici
Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte
possono:
1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche a
norma del successivo art. 33;
2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di
persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie
rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, anche
relativamente ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e
documenti siano stati acquisiti a norma del numero 7), ovvero
rilevati a norma dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti
ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi attinenti ai
rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a
norma del numero 7) e dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o
acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base delle
rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e
41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la
determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno
rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresi'
posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed
accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto
beneficiario e sempreche' non risultino dalle scritture contabili, i
prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti
od operazioni. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono
risultare da verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo
rappresentante; in mancanza deve essere indicato il motivo della
mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad avere copia del
verbale; (87) ((130))
3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o
trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei
loro confronti, compresi i documenti di cui al successivo art. 34. Ai
soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili secondo le
disposizioni del titolo III puo' essere richiesta anche l'esibizione
dei bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle
disposizioni tributarie. L'ufficio puo' estrarne copia ovvero
trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo non superiore a
sessanta giorni dalla ricezione. Non possono essere trattenute le
scritture cronologiche in uso;
4) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie
di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro
confronti nonche' nei confronti di altri contribuenti con i quali
abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e
firmati;
5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato,
agli enti pubblici non economici, alle societa' ed enti di
assicurazione ed alle societa' ed enti che effettuano
istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, la
comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative,
statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti
indicati singolarmente o per categorie. Alle societa' ed enti di
assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del
ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti
esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione,
all'ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a
corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere
fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente
per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica
all'Istituto centrale di statistica, agli ispettorati del lavoro per
quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il
disposto del numero 7), alle banche, alla societa' Poste italiane
Spa, per le attivita' finanziarie e creditizie, alle societa' ed enti
di assicurazione per le attivita' finanziarie agli intermediari
finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di
investimento collettivo del risparmio, alle societa' di gestione del
risparmio e alle societa' fiduciarie; (87)
6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti
depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori
dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali. Le copie e
gli estratti, con l'attestazione di conformita' all'originale, devono
essere rilasciate gratuitamente;
6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale
dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore
regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di
finanza, del comandante regionale, ai soggetti sottoposti ad
accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione
contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi
identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, la societa'
Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di
investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio,
le societa' di gestione del risparmio e le societa' fiduciarie,
nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non piu' di cinque
anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro che vengono
in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele
necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;
7) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale
dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore
regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di
finanza, del comandante regionale, alle banche, alla societa' Poste
italiane Spa, per le attivita' finanziarie e creditizie, alle
societa' ed enti di assicurazione per le attivita' finanziarie, agli
intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi
di investimento collettivo del risparmio, alle societa' di gestione
del risparmio e alle societa' fiduciarie, dati, notizie e documenti
relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata,
ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonche' alle
garanzie prestate da terzi o dagli operatori finanziari sopra
indicati e le generalita' dei soggetti per i quali gli stessi
operatori finanziari abbiano effettuato le suddette operazioni e
servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di natura
finanziaria. Alle societa' fiduciarie di cui alla legge 23 novembre
1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo
di cui all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, puo' essere richiesto, tra l'altro,
specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le
generalita' dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o
amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in
imprese, inequivocamente individuati. La richiesta deve essere
indirizzata al responsabile della struttura accentrata, ovvero al
responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne da'
notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve
essere inviata al titolare dell'ufficio procedente; (87)
7-bis) richiedere, con modalita' stabilite con decreto di natura
non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare d'intesa con l'Autorita' di vigilanza in coerenza con le
regole europee e internazionali in materia di vigilanza e, comunque,
previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento
dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa,
ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante
regionale, ad autorita' ed enti, notizie, dati, documenti e
informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa,
relativi alle attivita' di controllo e di vigilanza svolte dagli
stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge.
8) richiedere ai soggetti indicati nell'articolo 13 dati, notizie
e documenti relativi ad attivita' svolte in un determinato periodo
d'imposta, rilevanti ai fini dell'accertamento, nei confronti di loro
clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo.
8-bis) invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere,
anche in copia fotostatica, atti o documenti fiscalmente rilevanti
concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a
fornire i chiarimenti relativi.
8-ter) richiedere agli amministratori di condominio negli edifici
dati, notizie e documenti relativi alla gestione condominiale
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CONTINUO ART 32 D.PR. 600/73
Gli inviti e le richieste di cui al presente articolo devono essere
notificati ai sensi dell'art. 60. Dalla data di notifica decorre il
termine fissato dall'ufficio per l'adempimento, che non puo' essere
inferiore a quindici giorni ovvero per il caso di cui al n. 7) a
trenta giorni. Il termine puo' essere prorogato per un periodo di
venti giorni su istanza dell'operatore finanziario, per giustificati
motivi, dal competente direttore centrale o direttore regionale per
l'Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia di
finanza, dal comandante regionale. (87)
Le richieste di cui al primo comma, numero 7), nonche' le relative
risposte, anche se negative, devono essere effettuate esclusivamente
in via telematica. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono stabilite le disposizioni attuative e le modalita' di
trasmissione delle richieste, delle risposte, nonche' dei dati e
delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni indicati nel
citato numero 7). (87)
Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri
ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti
dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del
contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e
contenziosa. Di cio' l'ufficio deve informare il contribuente
contestualmente alla richiesta.
Le cause di inutilizzabilita' previste dal terzo comma non operano
nei confronti del contribuente che depositi in allegato all'atto
introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le
notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando
comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste
degli uffici per causa a lui non imputabile.
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Art. 33. Accessi, ispezioni e verifiche Per l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano le disposizioni dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Gli uffici delle imposte hanno facolta' di disporre l'accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'art. 32 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste ((e presso gli operatori finanziari di cui al n. 7) dell'articolo 32)) ((allo scopo di procedere direttamente alla acquisizione dei dati, notizie e documenti, relativi ai rapporti ed alle operazioni oggetto delle richieste a norma del n. 7) dello stesso art. 32, non trasmessi entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o l'esattezza delle risposte allorche' l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio)). La Guardia di finanza coopera con gli uffici delle imposte per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici secondo le norme e con le facolta' di cui all'art. 32 e al precedente comma. Essa inoltre, previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria, che puo' essere concessa anche in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, utilizza e trasmette agli uffici delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria. Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della guardia di finanza con quella degli uffici finanziari saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si debba procedere ad indagini sistematiche, tra la direzione generale delle imposte dirette e il comando generale della guardia di finanza e, nell'ambito delle singole circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici e i comandi territoriali. Gli uffici finanziari e i comandi della guardia di finanza, per evitare la reiterazione di accessi presso gli stessi contribuenti, devono darsi reciprocamente tempestiva comunicazione delle ispezioni e verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la comunicazione puo' richiedere all'organo che sta eseguendo l'ispezione o la verifica l'esecuzione di determinati controlli e l'acquisizione di determinati elementi utili ai fini dell'accertamento. ((Gli accessi presso gli operatori finanziari di cui al n. 7) dell'articolo 32, di cui al secondo comma, devono essere eseguiti, previa autorizzazione, per l'Agenzia delle entrate, del Direttore centrale dell'accertamento o del Direttore regionale, ovvero, per la Guardia di finanza, del Comandante regionale, da funzionari con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano, e devono avvenire in orari diversi da quelli di sportello aperto al pubblico; le ispezioni e le rilevazioni debbono essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di esse e' data immediata notizia a cura del predetto responsabile al soggetto interessato. Coloro che eseguono le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti.)) Gli accessi previsti nel secondo e nel terzo comma debbono essere eseguiti da funzionari dell'Amministrazione finanziaria della carriera direttiva con qualifica non inferiore a quella di direttore aggiunto di prima classe e da ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano, ricompresi in elenchi approvati ogni anno con decreto del Ministro delle finanze. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalita' di esecuzione degli accessi con particolare riferimento al numero massimo dei funzionari e degli ufficiali da impegnare per ogni accesso; al rilascio e alle caratteristiche dei documenti di riconoscimento e di autorizzazione; alle condizioni di tempo, che non devono coincidere con gli orari di sportello aperto al pubblico, in cui gli accessi possono essere espletati e alla redazione dei processi verbali.
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Art. 36.
Comunicazione di violazioni tributarie
COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N.340.
COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N.340.
COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N.340.
I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere
attivita' ispettive o di vigilanza ((nonche' gli organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria)) che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni,
vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come
violazioni tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove
previste, secondo le modalita' stabilite da leggi o norme
regolamentari per l'inoltro della denuncia penale, al comando della
Guardia di finanza competente in relazione al luogo di rilevazione
degli stessi, fornendo l'eventuale documentazione atta a comprovarli.
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