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Il valigione del tirocinante

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    Off topic (aspiranti commercialisti)

    Il professionista che compila contabilità ed il bilancio sulla base delle mere indicazioni del contribuente (leggi anima nera) senza alcun controllo della documentazione di supporto e penalmente responsabile al pari degli amministratori.

    Nb: Generalmente l’anima nera si nasconde dietro un amministratore prestanome nulla tenente (spesso anziano o straniero) per cui alla fine chi rischia veramente e il giovanotto “praticante” di belle speranze ....

    Non vi prestate a questo genere di operazioni per nessuna ragione....

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      L'aspirante commercialista che non rediga la documentazione secondo le indicazioni del contribuente non avrà mai un becco di un cliente...:-))))

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        Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
        L'hai gia' postato domenica
        ok

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          Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
          L'aspirante commercialista che non rediga la documentazione secondo le indicazioni del contribuente non avrà mai un becco di un cliente...:-))))
          .....

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            Il comma 12 non l'ho capito bene

            In sede di accertamento l'abuso del diritto puo' essere
            configurato solo se i vantaggi fiscali non possono essere
            disconosciuti contestando la violazione di specifiche disposizioni
            tributarie

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              Ho trovato questo. Sono righe tratte dalla rivista Ipsoa

              Si tratta del riconoscimento ex lege che l’abuso del diritto può configurarsi solamente laddove non si rientri in ipotesi di evasione. Come noto, tradizionalmente, l’elusione - di cui l’abuso rappresenta sostanzialmente un contenitore - è definita in antitesi all’evasione: laddove la prima si compendia nell’aggiramento di norme attuato attraverso comportamenti ed atti palesi, alla luce del sole, la seconda identifica la violazione di precetti normativi, perpetrata soprattutto attraverso atti e comportamenti celati, nascosti, e volti a dissimulare l’effettiva ricchezza prodotta. L’evasione si contrappone all’elusione e quindi all’abuso del diritto proprio perché è la violazione, l’illecito, conseguito mediante la creazione di una realtà in apparenza divergente da quella effettiva. Qui non si può parlare di abuso perché non si tratta di aggiramento bensì di violazione, nel senso che la norma non viene elusa quanto violata.
              In termini abbondantemente semplicistici, si può dire che si realizza evasione quando si agisce contra legem. L’evasione si può generare attraverso l’occultamento di ricavi, di compensi, di corrispettivi, eccetera, così come attraverso l’indicazione di spese e costi inesistenti, non inerenti, non di competenza, e così via; in sostanza, l’evasione si realizza attraverso tutte quelle situazioni che conducono alla rappresentazione di risultati diversi da quelli stabiliti dalla legge. In questo modo si può agevolmente rappresentare che l’evasione si realizza anche attraverso vicende di alterazione dei fatti economici, come, ad esempio, l’interposizione fittizia, la dissimulazione, la simulazione vera e propria.
              Così che - secondo Deotto - l’abuso del diritto inizia dove finisce il legittimo risparmio d’imposta e in ogni caso si manifesta quando non si è in presenza di fattispecie riconducibili all’evasione.

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                Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
                Ho trovato questo. Sono righe tratte dalla rivista Ipsoa

                Si tratta del riconoscimento ex lege che l’abuso del diritto può configurarsi solamente laddove non si rientri in ipotesi di evasione. Come noto, tradizionalmente, l’elusione - di cui l’abuso rappresenta sostanzialmente un contenitore - è definita in antitesi all’evasione: laddove la prima si compendia nell’aggiramento di norme attuato attraverso comportamenti ed atti palesi, alla luce del sole, la seconda identifica la violazione di precetti normativi, perpetrata soprattutto attraverso atti e comportamenti celati, nascosti, e volti a dissimulare l’effettiva ricchezza prodotta. L’evasione si contrappone all’elusione e quindi all’abuso del diritto proprio perché è la violazione, l’illecito, conseguito mediante la creazione di una realtà in apparenza divergente da quella effettiva. Qui non si può parlare di abuso perché non si tratta di aggiramento bensì di violazione, nel senso che la norma non viene elusa quanto violata.
                In termini abbondantemente semplicistici, si può dire che si realizza evasione quando si agisce contra legem. L’evasione si può generare attraverso l’occultamento di ricavi, di compensi, di corrispettivi, eccetera, così come attraverso l’indicazione di spese e costi inesistenti, non inerenti, non di competenza, e così via; in sostanza, l’evasione si realizza attraverso tutte quelle situazioni che conducono alla rappresentazione di risultati diversi da quelli stabiliti dalla legge. In questo modo si può agevolmente rappresentare che l’evasione si realizza anche attraverso vicende di alterazione dei fatti economici, come, ad esempio, l’interposizione fittizia, la dissimulazione, la simulazione vera e propria.
                Così che - secondo Deotto - l’abuso del diritto inizia dove finisce il legittimo risparmio d’imposta e in ogni caso si manifesta quando non si è in presenza di fattispecie riconducibili all’evasione.
                Quindi bisogna stare attenti nel classificare una fattispecie come abuso di diritto o evasione

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                  Scusa Rol, io la' dovevo fermarmi...

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                    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                    Società X ( non residente) intende acquistare la partecipazione nella società A
                    Anziché pagare direttamente il corrispettivo ai soci della società A conferisce in una new-co la cassa equivalente al corrispettivo come equity creando base ACE in new-co

                    New-co utilizza la cassa ricevuta per acquistare la società target A

                    New- co e A optano per il consolidato fiscale, la base ACE di new-co compensa i redditi di A
                    Questo non e' facile da capire...

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                      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                      ricapitolando....



                      VANTAGGI FISCALI AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE

                      Il conferente-cedente

                      Anziché realizzare una plusvalenza da cessione d’azienda imponibile al 100% realizza una plusvalenza da cessione di partecipazione con requisiti PEX imponibile solo per il 5% ed esente per il restante 95%.

                      L’acquirente

                      può comunque ottenere il riconoscimento fiscale del maggior valore pagato rispetto al valore fiscale della sottostante azienda conferita in neutralità.
                      Pagando le imposte sostitutive sui maggiori valori contabili iscritti dalla conferitaria sull’azienda (oppure sul disavanzo da annullamento nel caso di successiva fusione.)

                      esempio dello schema operativo..
                      Lo schema operativo conferimento dell’azienda ex art. 176 e successiva cessione della partecipazione ricevuta, implementato al fine di usufruire della PEX al 95% di cui all’art. 87 o di quella al 49,72% di cui agli artt. 58 e 67 co. 1 lett. C), è espressamente escluso come abuso del diritto per via del 172 comma 3 tuir
                      (Ivi compreso il caso in cui la conferitaria opti per il regime di imposizione sostitutiva finalizzato al riconoscimento fiscale dei maggiori valori contabili iscritti.)

                      quindi ciccia esiste il passepartout….. ….mentre per l’imposta imposta di registro non esiste questo cavallo di *****....

                      tenteranno di utilizzare questa argomentazione con la nuova delega abuso...

                      …..Inapplicabilità diretta del «valore normale» accertato in materia di registro ed ipo-catastali ai fini IRES ed IRAP

                      Esclusa la facoltà per l’Amministrazione Finanziaria di operare accertamenti IRES ed IRAP fondati esclusivamente sul “valore normale” di cessione di immobili o aziende (o del trasferimento di diritti reali diversi da quello di proprietà), così come dichiarato dalle parti, o accertato ai fini delle imposte di registro ed ipo-catastali.

                      qual'è il risparmio che si ottiene aggirando la norma con lo schema per l'imposta di registro?

                      La cessione d’azienda è soggetta alle imposte d’atto in misura proporzionale
                      mentre il conferimento d’azienda è soggetto alle imposte d’atto in misura fissa e la cessione della partecipazione ricevuta in cambio dal conferente non è soggetta alle imposte d’atto.

                      La “trasformazione” delle imposte d’atto da proporzionali a fisse per effetto della cessione d’azienda sotto forma di partecipazione nella società in cui è stata previamente conferita è abuso del diritto (si utilizza l’art 20 dpr 131/1986)
                      Questo lo devo capire meglio...

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                      Sto operando...
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