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Il valigione del tirocinante

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    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
    Per il denaro si fa tutto non c'é scambio di informazioni o norme per il riciclaggio che tenga...

    http://www.fiscooggi.it/files/u5/ras...5.11.17_01.pdf

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      insomma la modica quantità......(come i tossici..)


      http://www.fiscooggi.it/files/u5/ras...5.11.17_05.pdf

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        rivalutazioni con perdite (legge di stabilità)...difficile ma non impossibile


        http://www.fiscooggi.it/files/u5/ras...5.11.17_06.pdf

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          .. appena finisco con Mary ..ti raggiungo ..se vuoi :-)
          buon giorno :-))))

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            perdite fiscali e reati
            http://www.fiscooggi.it/files/u5/ras...5.11.17_09.pdf

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              Originariamente inviato da Limavy Visualizza il messaggio
              .. appena finisco con Mary ..ti raggiungo ..se vuoi :-)
              buon giorno :-))))
              ciao

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                Scambio di informazioni incompleto.
                Per quanto i sistemi fiscali si stiano impegnando a stringere accordi in materia di scambio automatico di informazioni con quei paesi annoverati nella lista nera, non si potrà mai fare affidamento su questi canali.
                Per quanto l’Agenzia delle entrate possa comunicare col fisco degli altri paesi, infatti, lo stesso non accadrà mai parlando di magistrature.
                È questa la tesi che trova d’accordo due conoscitori dell’evasione fiscale come Francesco Greco, procuratore di Milano e Hervè Falciani, ingegnere informatico passato alle cronache per avere venduto i dati presi dalla banca Svizzera dove lavorava e per questo attualmente sotto processo in Spagna,

                Tra i primi problemi, oltre all’asimmetria delle comunicazione, nota Falciani, una difficoltà risiede nel fatto che diverse tecniche di rilevamento ed elaborazione dei dati possono porre ostacoli tra intermediari; o ancora, che sistemi creati proprio per agevolare la tracciabilità delle informazioni (quali per esempio la fatturazione elettronica), vengano aggirati (come successo in Argentina) tramite l’utilizzo di sistemi di pagamenti alternativi o l’impiego di nuove monete elettroniche.

                In Italia, a oggi, il gettito da evasione ammonta a 120 miliardi di euro, con circa 200 mld di economia non osservata e 1.000 mld legati all’elusione fiscale.
                Oltre ai cosiddetti paradisi fiscali (tra i quali le isole Cayman, base per l’80% degli hedge funds), si è infine evidenziato come una posizione debba essere presa in merito a quelle aree speciali europee che godono di benefici fiscali (tra cui, Canarie e Bulgaria), nonché alla pratica dei tax rulings, spesso abusati.

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                  mangi e te ne scordi.....:-))

                  Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo recante riforma dell’imposizione sul reddito delle società
                  “(…) Il mutamento di regime fiscale delle operazioni straordinarie risponde ad esigenze di razionalizzazione del sistema.

                  l’imposta sostitutiva si presta ad arbitraggi di aliquote fra le parti dell’operazione in quanto consente all’impresa cedente di subire la tassazione delle plusvalenze con l’aliquota ridotta e all’impresa cessionaria di acquisire corrispondenti valori rivalutati dei beni aventi rilevanza, viceversa, ai fini dell’applicazione dell’aliquota piena.
                  Gli effetti distorsivi, derivanti dalla perpetuazione di tale meccanismo, sono, peraltro, tanto più evidenti laddove le imprese appartengono ad un medesimo gruppo e, dunque, condividono comuni interessi (…)”.

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                    La società A ha cassa per 10 milioni che in caso di distribuzione verrebbero tassati in capo ai soci persone fisiche (26 % o aliquota marginale al 49, 72%

                    anziché distribuire i dividendi i soci rivalutano le quote di A ( pagano sostitutiva al 2 % o 4%) e vendono A a B, con pagamento dilazionato

                    A distribuisce 10 milioni di dividendi a B che sono tassati in regime pex ( 1,375%)

                    B utilizza i dividendi per pagare il corrispettivo ad A

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                      ancora schema abuso cessione d'azienda -imposta di registro


                      Il prezzo pagato per il trasferimento dell’azienda costituisce dunque una componente reddituale positiva per il cedente ed un costo per il cessionario.
                      Tuttavia, pur essendo l’azienda giuridicamente considerata un bene unitario, anche ai fini fiscali, al suo interno figura una congerie di beni (attività) a cui spesso si accompagna anche una quantità di debiti afferenti ai beni stessi (debiti commerciali, TFR, etc.); per ottenere, dunque, l’effetto reddituale complessivo della transazione occorrerà valutare l’insieme delle attività e delle passività figuranti all’interno del complesso trasferito.

                      Situazione del cedente

                      L’effetto reddituale complessivo si ottiene confrontando il corrispettivo conseguito con il patrimonio netto trasferito, dato dalla differenza tra le attività e le passività (nei loro valori fiscalmente riconosciuti). La formula è dunque la seguente:
                      effetto reddituale = corrispettivo - (attivita’- passivita’)

                      Situazione del cessionario

                      L’effetto reddituale complessivo (costo sostenuto) si ottiene anche in questo caso confrontando il corrispettivo corrisposto con il patrimonio netto trasferito, dato dalla differenza tra le attività e le passività. La formula è dunque la seguente:
                      costo = corrispettivo - (attivita’- passivita’)

                      Non sempre il costo sostenuto (che è sempre fiscalmente riconosciuto, secondo le regole generali dell’immissione dei beni nel regime di impresa) coincide con la plusvalenza realizzata dal cedente; questo perché il risultato di quest’ultimo risente anche di eventuali differenze tra valore di cessione dei beni e valore fiscalmente riconosciuto degli stessi

                      Corrispettivo

                      è il prezzo contrattualmente fissato per il trasferimento dell’azienda; in genere coincide con il valore dell’azienda, che è dato dalla differenza tra la valutazione economica delle attività (incluso l’eventuale avviamento riconosciuto al venditore) e delle passività


                      Il corrispettivo rileva, oltre che per la determinazione della plusvalenza del venditore, anche come base imponibile ai fini dell’imposta di registro.

                      Il costo è il parametro che determina il valore fiscalmente riconosciuto dei beni dell’azienda (incluso l’avviamento) in capo all’acquirente.

                      Costo
                      è l’onere sostenuto dall’acquirente e può differire dal corrispettivo nelle ipotesi di patrimonio netto negativo; in questo caso, infatti, il costo si determina sommando il corrispettivo versato al deficit patrimoniale scaturente dalla valutazione delle attività e passività trasferite

                      Costo e corrispettivo possono dunque variare a seconda dell'ammontare delle passività inserite nel patrimonio dell'azienda compravenduta


                      emerge dunque che il corrispettivo formale di cessione di un’azienda può essere “aggiustato” facendo leva sulla quantità di passività trasferite assieme ai beni della stessa (una volta che le parti hanno trovato un accordo sul valore dei beni da trasferire e sull’eventuale avviamento, maggiori sono le passività trasferite assieme ai beni, minore il corrispettivo della cessione).
                      Secondo uno schema a volte utilizzato, una società assume un debito (ed ottiene dunque un finanziamento in cassa); successivamente, cede l’azienda e trattiene il danaro, mentre la società acquirente si accolla il debito del finanziamento.
                      Agendo in questo modo, la cessione avviene per un prezzo basso, in quanto l’acquirente si accollerebbe un debito a fronte di risorse finanziarie fatte proprie dal venditore. Il risultato dell’operazione è quello di trasformare il pagamento del prezzo in accollo di debito.
                      Questa operazione non determina un effettivo vantaggio ai fini delle imposte dirette, dal momento che, secondo la formula già vista, la plusvalenza emergente in capo al venditore è comunque funzione non solo del prezzo pagato, ma anche dell’ammontare delle passività trasferite; diminuendo uno ed aumentando le altre, dunque, il risultato finale non cambia (stesso dicasi per il compratore).
                      Un effettivo vantaggio fiscale può invece aversi ai fini dell’imposta di registro, che viene invece applicata sul valore del complesso aziendale, calcolato come attività meno passività.

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