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Il valigione del tirocinante

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    FUSIONE

    --> COMPENSAZIONI DI PERDITE

    si aggirano i presidi del co. 7 dell’art. 172 del TUIR al riporto delle perdite fiscali delle società partecipanti alla fusione (abbiano visto l’uso con operazioni di LBO)

    --> SALTI DI IMPOSTA (già viste)

    --> Utilizzo della fusione per finalità liquidatorie (già viste)

    --> FUSIONE POST SCISSIONE DI CONTRATTO DI LEASING

    (Una fusione che segue una scissione con la quale è stato previamente scorporato un contratto di leasing immobiliare (si consente il trasferimento del contratto di leasing
    dalla scissa alla incorporante senza l’applicazione della regola del valore normale ex co. 5 dell’art. 88 del TUIR)

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      SCISSIONE

      (“TRASFORMAZIONE” DELLE PLUSVALENZE)

      --> Utilizzo della scissione come strumento mediante il quale scorporare un determinato aggregato patrimoniale, per poi procedere alla sua cessione sotto forma di partecipazione societaria

      --> Utilizzo della scissione come strumento mediante il quale disaggregare il patrimonio della scissa e procedere all’assegnazione di fatto ai soci di singoli parti di esso, senza transitare per un’operazione di liquidazione della società scissa o di una permuta delle partecipazioni tra i soci.

      --> scissione non proporzionale con la quale i soci si dividono indirettamente complessi aziendali, singoli beni e realtive passivita’

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        CESSIONE D’AZIENDA

        --> Indebito recupero di perdite fiscali “in scadenza” presso il cedente.
        (Per effetto della cessione dell’azienda si determina in capo al cedente una plusvalenza imponibile che dà a sua volta luogo a un reddito imponibile compensabile con perdite fiscali pregresse che il cedente non avrebbe altrimenti avuto modo di utilizzare.)

        --> Indebito riconoscimento fiscale gratuito del disavanzo di fusione ( mediante lo schema operativo della “cessione d’azienda e successiva liquidazione” - abuso
        ( “trasformare” in capo alla controllante A il disavanzo di fusione fiscalmente non riconosciuto in avviamento fiscalmente riconosciuto.

        esempio
        Una società A controlla una società B.
        Viene stipulata la cessione dell’intero complesso aziendale (comprensivo della generalità dei debiti e dei crediti) della controllata B alla controllante A.
        Successivamente la controllata B, ormai “svuotata”, viene posta in liquidazione.

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          Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
          Chi è torre d'avorio?
          http://espresso.repubblica.it/plus/a...arino-1.231003

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            http://www.ilfattoquotidiano.it/2015...riale/2225572/

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              Il procuratore aggiunto di Milano ha criticato la legge berlusconiana che nel 2005 ha accorciato drasticamente i termini di prescrizione dei reati e che il governo Renzi non ha ancora riformato: quando al pm arrivano i risultati dei controlli delle Entrate "mi sono già bruciato 5 anni dei 7-8 che ho a disposizione"


              Una censura che arriva a due mesi dalla sentenza con cui la Corte di Cassazione ha stabilito che nei processi per l’evasione dell’Iva i giudici devono andare a sentenza senza tenere conto dei termini fissati da quella normativa, che in troppi casi non consentono di punire i colpevoli.

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                Il magistrato ha avvertito poi che serve una riflessione “molto seria” su Equitalia perché “nessuno Stato può funzionare con un non riscosso di 600 miliardi di euro”, cioè la cifra dell’evasione accertata ma, appunto, non recuperata. “Se non ho la riscossione è come se non avessi scoperto nulla. C’è chi dichiara e non paga, poi ci sono quelli che nascondono: su questo che è più della metà del non riscosso bisogna fare degli interventi

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                  Negli ultimi dieci anni “l’Agenzia ha avuto un forte sviluppo e un aumento della professionalità,(ma non degli stipendi :-)))) molte cose sono state scoperte da giovani dirigenti”.

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                    In ragione delle modifiche apportate dal DLgs. 158/2015 al sistema sanzionatorio tributario, sia amministrativo sia penale, sin da ora può essere più conveniente, rispetto al passato, presentare una dichiarazione anche spirati i 90 giorni, entro cui può essere effettuato il ravvedimento operoso (si veda “Tardiva dichiarazione da sanare entro il 29 dicembre” del 16 novembre).
                    In ragione del “nuovo” art. 13 del DLgs. 74/2000 (attualmente in vigore), l’invio della dichiarazione con pagamento integrale delle imposte entro il termine di presentazione di quella per l’anno successivo e comunque prima dell’inizio di un controllo fiscale/penale rappresenta una causa di non punibilità del reato di cui all’art. 5 del DLgs. 74/2000.
                    Allora, se non ci sono stati controlli né penali né amministrativi, e il contribuente, pagando tutte le imposte, avesse presentato, per fare un esempio, lo scorso agosto il modello UNICO 2014, il reato non è punibile nemmeno ove fossero superate le soglie di punibilità.

                    Poi, dal 1° gennaio 2017 (salvo anticipazione al 1° gennaio 2016 ad opera della legge di stabilità 2016), la trasmissione della dichiarazione entro il termine per quella successiva, in assenza di controlli di natura amministrativa e pure senza che siano integralmente pagate le imposte, comporterà il dimezzamento delle sanzioni. Esse, quindi, non saranno dal 120% al 240% delle imposte, ma dal 60% al 120%, sia per la dichiarazione dei redditi che per la dichiarazione IVA.
                    Analoghe considerazioni, sul versante tanto penale quanto amministrativo, possono essere effettuate per il modello 770.
                    A ben vedere, anche prima del DLgs. 158/2015 vi era una ragione per cui, secondo molti commentatori, sarebbe, in certe circostanze, stata comunque opportuna la dichiarazione ultratardiva (ossia presentata con un ritardo superiore ai 90 giorni).

                    L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 54 del 2002, al § 17.1, aveva sostenuto che, se il contribuente omette la presentazione della dichiarazione ma, nello stesso tempo, provvede al versamento delle imposte, la sanzione è applicata in maniera “fissa” da 258 a 1.032 euro, che l’art. 1 del DLgs. 471/97 prevede quando la dichiarazione è presentata ma non sono dovute imposte.
                    In luogo, quindi, della sanzione variabile contemplata sempre da tale norma dal 120% al 240% del tributo dovuto.
                    Sanzioni fisse anziché proporzionali
                    Ad avviso dell’Agenzia, infatti, se il contribuente omette la dichiarazione e, in sede di ravvedimento operoso, sana solo il mancato versamento delle imposte risultanti dalla medesima, “qualora l’imposta accertata sia stata completamente versata dal contribuente” la sanzione per l’omessa dichiarazione è quella fissa da 258 euro a 1.032 euro, in quanto “per imposta dovuta si ritiene che debba intendersi la differenza tra l’imposta accertata e quella versata a qualsiasi titolo”.
                    Ipotizziamo che un contribuente, entro il 29 dicembre 2014, non abbia presentato il modello UNICO 2014, ma abbia eseguito tutti i versamenti.

                    Se, adesso, la dichiarazione venisse presentata, egli potrebbe confidare nel fatto che venga notificato, come conseguenza dell’omessa dichiarazione (violazione non più sanabile nella specie, stante lo sbarramento temporale dei 90 giorni per il ravvedimento operoso), un atto di irrogazione della sanzione “fissa” da 258 euro a 1.032 euro, poi definibile a un terzo ex art. 16 del DLgs. 472/97

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                      Le violazioni non formali commesse nell’ambito della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IVA rientrano nell’infedeltà dichiarativa, sanzionata, nella versione attuale degli artt. 1 e 5 del DLgs. 471/97, con una sanzione dal 100% al 200% della maggiore imposta o della differenza di credito.
                      Come naturale, si tratta, a livello generale, di violazioni che possono essere sanate tramite ravvedimento operoso, che, dopo le modifiche della L. 190/2014, può avvenire sino a quando è notificato l’avviso di accertamento, non essendo più inibito dal controllo fiscale (ad esempio, dalla notifica di un questionario o dalla consegna di un verbale di constatazione).
                      Quindi, è ora possibile sanare non solo le violazioni commesse nell’ambito del modello UNICO 2015, ma pure quelle relative agli anni pregressi.

                      Può trattarsi di tutte le violazioni che hanno, come evidenziato, dato luogo ad una minore imposta o ad un maggior credito: deduzione di costi non inerenti o documentati in maniera insufficiente, ricavi non dichiarati, redditi diversi non dichiarati, omesse variazioni in aumento e così via.
                      Avendo già trattato del caso relativo alla dichiarazione infedelesanata entro i 90 giorni (si veda “Ravvedimento nei 90 giorni «problematico» per le violazioni dichiarative” del 13 novembre), si evidenzia che, attualmente:
                      - le violazioni commesse nell’ambito del modello UNICO 2015 non ancora sanate entro il 29 dicembre potranno essere ravvedute con riduzione della sanzione a 1/8 del minimo (12,50%), se il tutto avviene entro il 30 settembre 2016;
                      - le violazioni commesse nell’ambito del modello UNICO 2014 possono essere sanate con riduzione della sanzione a 1/7 del minimo (14,28%), se il tutto avviene entro il 30 settembre 2016;
                      - le violazioni commesse nell’ambito del modello UNICO 2013 e di quelli antecedenti possono essere sanate con riduzione della sanzione a 1/6 del minimo (16,66%), a prescindere da quando avviene il ravvedimento, fermo restando lo sbarramento derivante dalla notifica dell’accertamento.

                      Qualora, però, fosse stato consegnato il verbale di constatazione, la sanzione sarebbe da ridurre in ogni caso a 1/5 del minimo (20%), anche se, per ipotesi, concernesse il modello UNICO 2014.
                      Il ravvedimento si concretizza nella presentazione della dichiarazione integrativa unitamente al pagamento di sanzioni ridotte, interessi legali (calcolati applicando i diversi tassi che si sono succeduti negli anni, pro rata temporis) e imposte.
                      Bisogna evidenziare che il DLgs. 158/2015 ha modificato, sotto vari aspetti, il regime sanzionatorio della dichiarazione infedele. Per ora, le novità si applicano dal gennaio 2017, ma la legge di stabilità forse anticiperà il tutto al gennaio 2016.

                      A volte meglio attendere il prossimo gennaio
                      Quindi, per ciò che interessa ai nostri fini, la sanzione base sarà diminuita, e passerà dal 90% al 180% delle imposte, mentre sarà operante la riduzione di un terzo quando la maggiore imposta o il minor credito accertati sono complessivamente inferiori al 3%dell’imposta e del credito dichiarati, e comunque complessivamente inferiori a 30.000 euro (sulla possibilità di applicare la riduzione in sede di ravvedimento emergono dubbi su cui ritorneremo, siccome la norma parla di maggiore imposta o minor credito “accertati”).
                      Non opera, per le violazioni pregresse, l’aumento della metà per le condotte fraudolente, in quanto è una disposizione peggiorativa nei confronti dei contribuenti.
                      Il contribuente, dunque, potrebbe valutare l’opportunità di attendere, ai fini del ravvedimento, le prossime circolari esplicative, ove, tra l’altro, si spera verrà affrontato il problema del favor rei.

                      Quanto esposto vale, in particolar modo, nella misura in cui sussistano consistenti differenze tra il nuovo e il vecchio sistema: si pensi alle violazioni sulla competenza fiscale, che, se non hanno arrecato danno erariale, sono sanzionate nella misura fissa di 250 euro, mentre oggi in via proporzionale, dal 100% al 200% dell’imposta.

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