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Il valigione del tirocinante

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    Originariamente inviato da Limavy Visualizza il messaggio
    Quando non si simula...
    Quando non vengono dichiarati i veri importi.... E quando e quando...

    ROL...a qst' ora discorsi seri non riesco...(per la verità neanche in altri orari ah ah...)...ti leggo un rigo sì ed uno no...stavo ascoltando un po' di musica..

    Ma tu scrivi che domani ti riprendo..
    C'é sempre una contro dichiarazione...

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      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
      Oggi…

      La situazione sembrerebbe migliorata infatti , come sapete , lo statuto del contribuente essendo norma “ generale” non limita la sua azione solo ad un tipo d'imposta

      Ma si tratta di presidio depotenziato volto in realtà a limitare l’azione di una certa giurisprudenza più garantista a protezione degli interessi fiscali (art 53 della costituzione ) …..

      Att 10 bis (statuto del contribuente)

      Comma 3……..il nostro caro inciso.....

      anche in ordine organizzativo o gestionale” (c’è nè per tutti…..) “ anche quando ‘l’attività economica del contribuente sia professionale)

      E la parolina magica del comma 4…..

      “Resta ferma”………….

      (due autentiche picconate…)

      +

      Come, ho già ripetuto più volte, la depenalizzazione dei comportamenti abusivi……(la sanzione amministrativa non spaventa……)

      Le entrate fiscali graveranno ancor di più sui poveracci secondo me……




      VENDITA INDIRETTA DELL'AZIENDA

      Sgamuscio : anzichè cedere l’azienda direttamente si aggira la norma effettuando prima un conferimento d’azienda e poi contestualmente si opera una cessione da parte della società conferente delle partecipazioni ricevute dalla conferitaria. (in sostanza si vende l’azienda indirettamente)

      Questo papocchio fu autorizzato grazie alla modifica (del comma 3) 176 tuir operata con la finanziaria del 2008. “ Non rileva ai fini della norma antielusiva” (il vecchio 37 bis dpr 600/73) Ma si sono dimenticati di modificare anche la norma sul registro .

      L’articolo 20 del testo unico del registro afferma infatti che l’imposta del registro deve essere applicato attribuendo preminenza al dato giuridico reale conseguente alla natura intrinseca degli atti (e ai loro effetti giuridici), piuttosto che al dato formale enunciato frazionatamente negli atti presentati dalla registrazione.

      Si mettono in campo dei comportamenti che realizzano effetti parziali che, autonomi dal punto di vista civilistico, secondo la legge sull'imposta di registro sono meramente strumentali rispetto all'effetto giuridico finale prodotto dall'intera fattispecie complessa

      NB : la strumentalizzazione degli istituti giuridici per conseguire indebiti risparmi d’imposta stravolge lo scopo dei principi fondamentali dell’ordinamento”.( principi della capacità contributiva e di progressività di cui all’art. 53 della Costituzione.)--> bisogna tener conto della potenza economica effettiva espressa dai soggetti con i loro atti formalmente separati, ma funzionalmente connessi, dal punto di vista tributario, in maniera inscindibile

      Che fregatura sto art 20……

      Allora si tenta di depotenziarlo con varie argomentazioni…….anche qui…la semplice (finta) riorganizzazione permetterebbe di considerare le 2 fasi distinte mantenendo due atti autonomi ai fini dell’imposta di registro….buffo no?

      Per avallare le operazioni di LBO si sostiene che l’operazione debba essere vista sotto il profilo giuridico come un operazione unica…..(la fusione della società target e la società acquirente costituisce il momento finale di un’operazione più ampia, con la conseguenza che le ragioni economiche che sorreggono la fusione non possono essere ricercate isolando tale singola operazione dalle altre fasi dello schema di acquisizione, ma invece devono essere necessariamente valutate in una prospettiva unitaria)

      Mentre per smontare l’art 20 del testo unico dell’imposta di registro si sostiene il contrario.(l’operazione debba essere vista frazionalmente…(paradossale……in fondo anche qui la conferitaria costituisce un veicolo.

      La picconata è arrivata con il nuovo art 10 bis dello statuto ?

      Comma 4---“-Resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale”

      (vedremo…)




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        http://www.attivotv.it/oliver-stone-...ace-nel-mondo/

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          Modifiche recate dal DLgs. 147/2015 al regime fiscale delle rinunce dei soci ai crediti vantati verso la società partecipata.
          Si tratta di una pratica, estremamente diffusa anche nelle realtà di piccole dimensioni, (e non solo....:-) che consente di ovviare ai deficit patrimoniali delle partecipate senza ricorrere a nuovi apporti dei soci, ma “sacrificando” precedenti finanziamenti.

          Le modifiche apportate dal decreto alle norme che regolano la fattispecie (l’art. 88 del TUIR per quanto riguarda la società partecipata, ovvero gli artt. 94 e 101 per quanto riguarda i soci) sono finalizzate, in estrema sintesi, a prevedere che la rinuncia non configuri più, sempre e comunque, una componente non imponibile per la partecipata (come oggi invece avviene), ma risulti imponibile per la parte che eccede il valore fiscale del credito oggetto di rinuncia; per quanto riguarda il socio, viene specularmente previsto che l’incremento del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione detenuta non sia più rappresentato dal valore nominale del credito, ma dal suo valore fiscale.

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            Per me ci sono interessi geopolitici dietro, questioni attinenti al predominio di razza, nascosti dietro il fanatismo religioso. Questa gente che uccide e si uccide sono francesi di origine musulmana che odiano l' Occidente, non si sono integrati e hanno reti altrove. Sono manovrati e si dovrebbe fare in modo che la strategia sottostante non trovi troppo terreno fertile, perché potrebbe portare alla terza guerra mondiale.

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              Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
              Per me ci sono interessi geopolitici dietro, questioni attinenti al predominio di razza, nascosti dietro il fanatismo religioso. Questa gente che uccide e si uccide sono francesi di origine musulmana che odiano l' Occidente, non si sono integrati e hanno reti altrove. Sono manovrati e si dovrebbe fare in modo che la strategia sottostante non trovi troppo terreno fertile, perché potrebbe portare alla terza guerra mondiale.
              http://www.repubblica.it/esteri/2014...stan-94038973/

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                La legge di stabilità ha previsto che l’unico criterio rilevante ai fini della black list sulla “indeducibilità dei costi” relativi a transazioni effettuate con giurisdizioni estere sia la mancanza di un adeguato scambio di informazioni con l’Italia. È stato eliminato il criterio relativo al livello adeguato di tassazione.

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                  In materia di Controlled Foreign Companies (CFC) l’elaborazione della black list delle giurisdizioni estere è basata sui criteri dello scambio di informazioni e dell’adeguato livello di tassazione delle imprese controllate estere. Al verificarsi delle condizioni stabilite, l’Amministrazione Finanziaria potrà imputare alla società controllante residente i redditi dei soggetti partecipati non residenti.

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                    Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi del comma 4 dell’articolo 167 del Testo unico delle imposte sui redditi, viene fornito l' elenco dei regimi fiscali speciali che prevedono un livello di tassazione inferiore al 50% di quello previsto in Italia, anche se applicati da un Paese con regime di tassazione generale non inferiore al 50% di quello italiano.

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                      Decreto legislativo 147/15 ---> l'estensione operata dall'articolo 11 del decreto del regime del tax deferral di cui all'articolo 166, comma 2-quater del Tuir, anche alle operazioni societarie transfrontaliere aventi ad oggetto aziende (fusioni, scissioni,conferimenti di azienda).
                      Ultima modifica di ROL; 16-11-2015, 10:37.

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