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Il valigione del tirocinante

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    Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
    Cosa succede se acquisti da una cartiera?
    mi prendi in giro.....?

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      ti ho fatto l'esempio sopra (numerico per giunta...)

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        magari devi studiare prima i meccanismi dell'iva intracomunitaria.....

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          Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
          Qualcosa di attinente all'IVA non pagata dalla cartiera?


          http://www.libertas.sm/cont/news/san...l#.VkW37tIvfMw

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            Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
            L’IVA BANCOMAT

            Te la butto semplice….(ma le varianti sono tante e più complesse….. la ciccia è questa)

            Meccanismo che genera il provento illecito per la testa di legno (il fusibile)

            --> (trasformazione di fatto dell’iva a debito in provento illecito)

            La prima società che ha acquistato o importato (legittimamente) i beni senza pagamento dell’iva (es 100 €) li rivende ad un prezzo che, incluso l’iva è di poco superiore al prezzo di acquisto es 103,7 (85 € di base imponibile + 18,7 di iva)
            Tale situazione come ben puoi notare è chiaramente antieconomica per il cedente…perché? Perché il ricavo pari a 85 ( non devi cioè considerare l’iva in quanto la rivalsa iva è un debito verso l’era né rio) è inferiore al costo d’acquisito (che è pari a 100)
            Ma non è un problema nel senso che il ruolo della società cartiera (interposta dagli stessi beneficiari finali) è proprio quello di non dichiarare né di versare l’iva a debito accumulata nei confronti dell’erario. Il prezzo ricevuto di 103,7 di € (85+18,7 di iva) costituisce per esse interamente un ricavo generando quindi dal punto di vista economico un utile pari a 3,7 € (103,7-100)

            Convenienza economica per le società utilizzatrici

            Il meccanismo sopra descritto permette alla società beneficiaria della frode di acquistare in maniera (apparentemente lecita) il bene ad un prezzo sottocosto rispetto al costo pagato dal suo fornitore (pari a 100€)…proseguendo nell’esempio numerico, ad un prezzo pari a 85€ +iva versata in rivalsa di 18,7€ che comunque verrà finanziariamente recuperata in quanto costituisce un credito nei confronti dell’erario.

            Come vedi la società beneficiaria potrà praticare prezzi competitivi all’atto della rivendita dei beni (TRASLANDO LE RESPONSABILITA’ PER IL MANCATO VERSAMENTO DELL’IMPOSTA SUL FUSIBILE (il soggetto giuridico interposto..)

            Questa è l’esempio di scuola….ma ci sono 1000 modi es false dichiarazioni d’intento, catene societarie molto più lunghe, merce tarocca, sai come i mattoni nei pacchi a napoli ahahaha..

            Ora parecchi commentari cercano di intorbidire la faccenda….(“ alcuni” di essi sono gli stessi ideatori, sono le menti di questi meccanismi -->…liberi professionisti…i cozzali imprenditori si occupano di altro …..(non possono sapere queste cose..)

            Si cerca di argomentare che non sia la società beneficiaria ad organizzare il tutto (che fornisce la provvista finanziaria alla società cartiera per poter fare acquisti intra) ma siano direttamente le organizzazioni criminali a metter su le società cartiere e costoro venderebbero ad ignari loro clienti (i beneficiari finali) Perché? Cercano il tal modo di salvare il diritto alla detrazione iva della società beneficiaria….

            Ora, con tutto quello che succede nella repubblica delle banane dove non vi è più questa grande differenza tra aziende bianche e aziende nere (il grigio appunto…) , dove la criminalizzata organizzata è spesso socia di maggioranza (di fatto) questa presunzione di innocenza stride….e non poco….E qui il valore normale non c’è?

            …….Alla fine della fiera…. anche in questo caso se dovrà pagare qualcuno deve essere il fusibile e non il pappone…..


            Si cerca di reagire a questo fenomeno ( a chiacchiere…).

            --> QRM (meccanismo di reazione rapido alle frodi)
            --> Inversione contabile (reverse charge)



            Ps: -a chiacchiere (se non arrivi a processo e le pene sono blande)
            Scusa, non avevo visto questo. Mi devo guardare il reverse change. Il meccanismo di funzionamento dell'IVA lo ricordavo...

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              Gli acquisti intracomunitari vengono fatti in sospensione d' imposta perché l'IVA dovrebbe essere pagata nel Paese in cui si ha residenza fiscale

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                http://www.fiscooggi.it/files/u5/ras...11.13_01_0.pdf


                https://www.youtube.com/watch?v=siQ3vEWSYkM

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                  riscossione e avvisi di accertamento impo-esattivi

                  http://www.fiscooggi.it/files/u5/ras...5.11.13_10.pdf

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                    13 novembre 2015

                    Nella mattinata di oggi i finanzieri del Comando provinciale di Roma hanno eseguito misure cautelari nei confronti di nove persone per i reati di associazione a delinquere, corruzione, frode fiscale e reati tributari. L'operazione ha fatto luce su un sodalizio criminale dedito all'importazione illecita di grandi quantità di olio lubrificante in evasione di imposta e all'emissione di fatturazioni false. Secondo i finanzieri, "il sistema illecito ideato prevedeva la costituzione di società “cartiere”, del tutto prive di effettiva consistenza aziendale ed intestate a meri prestanome, che venivano interposte tra i fornitori comunitari di olio lubrificante proveniente da Francia, Germania, Lituania, Belgio e Polonia, ed il reale destinatario del prodotto, cioè la società RS 2000 S.r.l. dei fratelli Di Nardo Nicola e Fabio, attiva nel territorio di Pomezia nel settore della commercializzazione dei prodotti ed accessori per automobili".
                    Il peso fiscale dell'importazione, secondo la tesi della Finanza, "veniva fatto gravare interamente sulle società “cartiere” interposte che, dopo aver operato per un breve periodo di tempo sotto il controllo occulto dei Di Nardo e del loro sodale Arbia Carlo, erano destinate a scomparire senza lasciare alcuna traccia e senza versare alcuna imposta all’Erario. Ulteriori società fittizie, poi, erano utilizzate per la sistematica emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti, attività che consentiva non solo di realizzare una considerevole evasione fiscale ai beneficiari delle fatturazioni - in particolare ad un gruppo societario di Avezzano (...) ma anche di movimentare ingenti somme di denaro che, in larga parte, venivano utilizzate proprio per finanziare le illecite importazioni di olio lubrificante, in quanto veicolate sui conti correnti delle società “cartiere” al fine di consentire a queste ultime di pagare ai fornitori esteri gli ordinativi di prodotto da introdurre in Italia".
                    Nel corso delle investigazioni le Fiamme Gialle hanno sequestrato più di 40 mila litri di olio lubrificante, formalmente importato dalle società intestate ai prestanome, ma in realtà destinati alle imprese dei Di Nardo. "Ulteriori approfondimenti investigativi hanno consentito di accertare che, nel solo periodo ricompreso tra il mese di giugno ed il mese di settembre del 2014, i sodali hanno effettuato 8 illecite importazioni, introducendo nel territorio italiano oltre 150 mila litri di olio lubrificante in totale evasione d’imposta".
                    Con il provvedimento odierno sono finiti in manette Nicola Di Nardo e altri tre soggetti coinvolti a vario titolo nella vicenda, mentre il fratello Fabio Di Nardo è stato posto agli arresti domiciliari insieme al sodale Carlo Arbia e a un altro soggetto. Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per gli ultimi due coinvolti. Oltre alle nove misure cautelari, i finanzieri del Nucleo di Polizia tributaria di Roma hanno eseguito 50 perquisizioni in tutta Italia.

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                      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                      da 5.20. in poi....(il valore normale ahahahahahah)



                      L’art. 110, comma 10, del D.P.R. 917/1986 (TUIR) dispone che:
                      Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse
                      con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al
                      Decreto Ministeriale emanato ai sensi dell’art. 168-bis. Tale deduzione è ammessa per le operazioni
                      intercorse con imprese residenti o localizzate in Stati dell’Unione Europea o dello Spazio Economico
                      Europeo inclusi nella lista di cui al citato decreto.
                      Alla luce di tale disposizione, che ha natura di presunzione legale, le spese e gli altri componenti negativi di
                      reddito relative ad operazioni poste in essere tra imprese residenti e imprese domiciliate in Paesi considerati a
                      fiscalità privilegiata non possono essere portate in deduzione nella determinazione del reddito imponibile.
                      Nelle more dell’emanazione del decreto citato dall’art. 110 assume rilevanza la c.d. black-list, ossia l’elenco
                      degli Stati considerati a fiscalità privilegiata incluso nel Decreto Ministeriale del 23 gennaio 2002.


                      bla bla bla.....


                      Non è, invece, più prevista la prova dell’effettivo svolgimento, da parte del soggetto estero, di un’attività commerciale in via prevalente, difficilmente reperibile e documentabile quantomeno senza la collaborazione del fornitore estero.
                      Queste nuove disposizioni trovano applicazione anche per i costi relativi ai servizi resi da professionisti domiciliati nei Paesi aventi regime fiscale privilegiato, che sarebbero pertanto deducibili senza prove o formalità, se di importo non eccedente il valore normale.......................
                      Ultima modifica di ROL; 13-11-2015, 11:47.

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