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“Stabile organizzazione occulta”
Ipotesi di configurazione
--> Società italiana controllata da holding estera
una società italiana è legata da rapporti di controllo ad una società estera (cd. “holding”): la società italiana può qualificarsi come “stabile organizzazione occulta” (“stabile organizzazione materiale”) della holding estera, ai fini delle imposte sul reddito
--> Società italiana controllata da holding estera (“agente dipendente”)
una società italiana è legata da rapporti di controllo ad una società estera (cd. “holding”): la società italiana può qualificarsi, in ragione dell’attività svolta e delle modalità di svolgimento della stessa, come “agente dipendente” (ai sensi dell’art. 5 del Modello OCSE) della holding estera: la “stabile organizzazione personale” in Italia della società estera (holding) si configura quale “stabile organizzazione occulta”, ai fini delle imposte sul reddito.
--> Ramo d’azienda di società italiana controllata da holding estera
una società italiana è legata da rapporti di controllo ad una società estera (cd. “holding”): uno dei rami d’azienda della società italiana, in ragione dell’attività svolta e delle modalità di svolgimento della stessa (da parte del ramo d’azienda), può qualificarsi come “stabile organizzazione occulta” della holding estera, ai fini delle imposte sul reddito
--> Ufficio di rappresentanza di società estera
una società estera possiede in Italia un Ufficio di rappresentanza: quest’ultimo, in ragione dell’attività svolta e delle modalità di svolgimento della stessa, può qualificarsi come “stabile organizzazione occulta” della società estera, ai fini delle
imposte sul reddito.
--> Assenza di partecipazione e di Ufficio di rappresentanza di società estere
una società estera non ha una partecipazione in una società residente né un Ufficio di rappresentanza: nell’ipotesi di esercizio di attività d’impresa “in incognito” attraverso una organizzazione di uomini e mezzi, può configurarsi una “stabile organizzazione occulta” della società estera, ai fini delle imposte sul reddito.
Profili di identificazione di una “stabile organizzazione occulta”:
• carenza di un’autentica separazione (inconsapevole o consapevole), sotto il profilo dei soggetti cui è demandata la gestione dell’attività e lo svolgimento delle funzioni, fra la società italiana e l’impresa estera;
• sussistenza di un rapporto di sostanziale (per quanto non formale) subordinazione (inconsapevole o consapevole) del personale dirigente della società italiana ai vertici del soggetto estero;
• il soggetto italiano svolge attività (volontariamente o involontariamente) a favore di una o più società estere del gruppo, in assenza di corrispettivo;
• sussistenza di specifici accordi, aventi ad oggetto la preventiva determinazione della regolamentazione economica delle transazioni concluse tra la società residente italiana e il soggetto non residente;
• partecipazione del soggetto italiano ad una o più delle fasi necessarie alla stipula di contratti in nome e per conto dell’impresa estera, eventualmente anche in assenza, in capo al primo, del potere di negoziare i termini del contratto;
• circostanza per cui gli enti coinvolti si avvalgono (consapevolmente o inconsapevolmente) dei medesimi strumenti informativi
Una volta identificata in Italia la “stabile organizzazione occulta” del soggetto estero, ai fini della qualificazione e della quantificazione del reddito da attribuire alla stabile organizzazione – in conformità con quanto previsto dalle disposizioni convenzionali applicabili (in particolare, l’art. 7 del Modello OCSE) e dalla normativa interna – si procede alla individuazione del reddito sottratto a tassazione per il tramite della determinazione del valore normale del margine di profitto conseguito da soggetti, terzi indipendenti, che operano in situazioni analoghe o similari e, quindi, attraverso il riconoscimento di una “percentuale” di costi ritenuta, per effetto della normativa in materia di transfer pricing, congrua.
Ai fini della corretta quantificazione del reddito da attribuire alla stabile organizzazione (e, pertanto, da assoggettare a tassazione), si fa riferimento al principio internazionale dell’arm’s length e, dal punto di vista metodologico, alle disposizioni di cui all’art. 7 del Modello OCSE
“Stabile organizzazione occulta”
Ipotesi di configurazione
--> Società italiana controllata da holding estera
una società italiana è legata da rapporti di controllo ad una società estera (cd. “holding”): la società italiana può qualificarsi come “stabile organizzazione occulta” (“stabile organizzazione materiale”) della holding estera, ai fini delle imposte sul reddito
--> Società italiana controllata da holding estera (“agente dipendente”)
una società italiana è legata da rapporti di controllo ad una società estera (cd. “holding”): la società italiana può qualificarsi, in ragione dell’attività svolta e delle modalità di svolgimento della stessa, come “agente dipendente” (ai sensi dell’art. 5 del Modello OCSE) della holding estera: la “stabile organizzazione personale” in Italia della società estera (holding) si configura quale “stabile organizzazione occulta”, ai fini delle imposte sul reddito.
--> Ramo d’azienda di società italiana controllata da holding estera
una società italiana è legata da rapporti di controllo ad una società estera (cd. “holding”): uno dei rami d’azienda della società italiana, in ragione dell’attività svolta e delle modalità di svolgimento della stessa (da parte del ramo d’azienda), può qualificarsi come “stabile organizzazione occulta” della holding estera, ai fini delle imposte sul reddito
--> Ufficio di rappresentanza di società estera
una società estera possiede in Italia un Ufficio di rappresentanza: quest’ultimo, in ragione dell’attività svolta e delle modalità di svolgimento della stessa, può qualificarsi come “stabile organizzazione occulta” della società estera, ai fini delle
imposte sul reddito.
--> Assenza di partecipazione e di Ufficio di rappresentanza di società estere
una società estera non ha una partecipazione in una società residente né un Ufficio di rappresentanza: nell’ipotesi di esercizio di attività d’impresa “in incognito” attraverso una organizzazione di uomini e mezzi, può configurarsi una “stabile organizzazione occulta” della società estera, ai fini delle imposte sul reddito.
Profili di identificazione di una “stabile organizzazione occulta”:
• carenza di un’autentica separazione (inconsapevole o consapevole), sotto il profilo dei soggetti cui è demandata la gestione dell’attività e lo svolgimento delle funzioni, fra la società italiana e l’impresa estera;
• sussistenza di un rapporto di sostanziale (per quanto non formale) subordinazione (inconsapevole o consapevole) del personale dirigente della società italiana ai vertici del soggetto estero;
• il soggetto italiano svolge attività (volontariamente o involontariamente) a favore di una o più società estere del gruppo, in assenza di corrispettivo;
• sussistenza di specifici accordi, aventi ad oggetto la preventiva determinazione della regolamentazione economica delle transazioni concluse tra la società residente italiana e il soggetto non residente;
• partecipazione del soggetto italiano ad una o più delle fasi necessarie alla stipula di contratti in nome e per conto dell’impresa estera, eventualmente anche in assenza, in capo al primo, del potere di negoziare i termini del contratto;
• circostanza per cui gli enti coinvolti si avvalgono (consapevolmente o inconsapevolmente) dei medesimi strumenti informativi
Una volta identificata in Italia la “stabile organizzazione occulta” del soggetto estero, ai fini della qualificazione e della quantificazione del reddito da attribuire alla stabile organizzazione – in conformità con quanto previsto dalle disposizioni convenzionali applicabili (in particolare, l’art. 7 del Modello OCSE) e dalla normativa interna – si procede alla individuazione del reddito sottratto a tassazione per il tramite della determinazione del valore normale del margine di profitto conseguito da soggetti, terzi indipendenti, che operano in situazioni analoghe o similari e, quindi, attraverso il riconoscimento di una “percentuale” di costi ritenuta, per effetto della normativa in materia di transfer pricing, congrua.
Ai fini della corretta quantificazione del reddito da attribuire alla stabile organizzazione (e, pertanto, da assoggettare a tassazione), si fa riferimento al principio internazionale dell’arm’s length e, dal punto di vista metodologico, alle disposizioni di cui all’art. 7 del Modello OCSE
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